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Evoluzione tutele per la violenza sulle donne

25 Novembre 2020 | Autore:
Evoluzione tutele per la violenza sulle donne

Fino al 1968, veniva punito solo l’adulterio della donna ed era riconosciuto il delitto d’onore: ecco com’è cambiata la legge negli ultimi 50 anni.

Non passa giorno in cui non si senta parlare di qualche episodio di violenza sulle donne. Dalla «palpatina volante» sui mezzi di trasporto al più pressante stalking, dalle umiliazioni e gli schiaffi all’omicidio. Nonostante possa sembrare che non sia cambiato nulla (per chi commette questo tipo di reato, infatti, siamo ancora ai tempi delle caverne), col passare del tempo la società ha preso maggiore coscienza del problema ed anche il legislatore si è adeguato ai nuovi delitti commessi nei confronti dell’universo femminile. Si è registrata, così, negli ultimi decenni un’evoluzione delle tutele per la violenza sulle donne.

Interventi che si sono resi necessari perché il modo di agire del mostro è mutato, anzi: si è allargato avendo più strumenti a disposizione per agire contro le donne. Ai reati, per così dire, «tradizionali» (la violenza carnale e psicologica, l’omicidio, le percosse, gli abusi sessuali, le minacce) si sono aggiunti quelli commessi con le nuove tecnologie. Basti pensare alle persecuzioni sui social o al revenge porn che viaggia da un cellulare all’altro come strumento di ricatto o di vendetta. Ecco come sono cambiate le cose dal punto di vista legislativo e qual è stata l’evoluzione delle tutele per la violenza sulle donne.

Violenza sulle donne: la normativa fino al 1975

Non c’è bisogno di risalire, come si insinuava nel paragrafo introduttivo, ai tempi delle caverne. Per capire la considerazione che si aveva del genere femminile fino a non tanto tempo fa, potremmo fissare nel 1968 il punto di partenza per vedere l’evoluzione delle tutele per la violenza sulle donne. Poco più di 50 anni fa, nemmeno così tanti. Quell’anno, la Consulta dichiara incostituzionale un articolo del Codice penale, il 559. Era quello che stabiliva la pena in caso di adulterio. Dell’adulterio di lei, però. In pratica, il Codice diceva che «la moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito». Dell’adulterio di lui, nemmeno una parola.

Non a caso (e 50 anni fa era una rivoluzione), la Corte Costituzionale ne dichiarò l’illegittimità: in questo modo, il principio di eguaglianza tra uomo e donna andava a farsi benedire, in quanto punire solo la moglie creava «un privilegio assicurato al marito». Il quale, indipendentemente dal proprio comportamento, aveva un alibi per castigare la consorte prima che lo facesse la giustizia. Notare: la norma del Codice penale è stata modificata per volere della magistratura e non del Parlamento. Si rende necessario, a questo punto, un velo pietoso sul perché.

A quei tempi, c’era anche la «potestà maritale». Non era il titolo di un film dal gusto dubbio sui rapporti coniugali ma quello di un articolo del Codice civile (il 144 per l’esattezza) che recitava senza troppi complimenti: «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza». Al di là della sfumatura grammaticale (l’uso del congiuntivo «creda» sarebbe stato più adatto), nulla poteva impedire ad un uomo di prendere alla lettera la norma, di sentirsi in senso lato il padrone di casa e, di conseguenza, di punire secondo il suo criterio chi non eseguiva i suoi ordini.

Sempre il Codice civile, nell’articolo successivo, sanciva per il marito l’obbligo di proteggere la moglie e di somministrarle il necessario. Anche qui, si potrebbe discutere sul significato del concetto «necessario». Attenzione, però: se la donna lasciava la casa, la protezione finiva. Nulla era detto, invece, se era l’uomo ad andarsene via. Un po’ come nei comandamenti: dicono di non desiderare la donna di un altro. Nessun divieto esplicito, invece, sul fatto di desiderare l’uomo di un’altra.

Va da sé che un contesto legislativo del genere non solo lasciava all’uomo ogni libertà di comportamento nei confronti della donna che non seguisse le sue voglie e le sue disposizioni, ma addirittura giustificava in qualche modo ogni possibile reazione nei confronti di una moglie poco ligia al dovere stabilito dal marito. Questo fino al 1975, anno in cui viene approvata la riforma del diritto di famiglia.

Violenza sulle donne: la svolta del 1975

Il 1975 segna una svolta con l’approvazione della legge sul diritto di famiglia [1]. Svolta perché, per la prima volta, si tiene in considerazione la donna (almeno da un punto di vista legale) alla pari dell’uomo. Il che spalanca una porta verso il riconoscimento della dignità delle donne e contro ogni forma di vessazione nei loro confronti. Un primo passo, insomma, non risolutivo ma senz’altro importante verso la lotta alla violenza sulle donne.

La legge, in particolare, riconosce:

  • la tutela della libertà matrimoniale: il consenso deve essere prestato consapevolmente da entrambi i coniugi;
  • il rapporto paritario tra coniugi nella conduzione della famiglia, in relazione ai rapporti personali, patrimoniali e con i figli;
  • l’introduzione del regime di comunione legale dei beni;
  • il riconoscimento dei figli adulterini che garantisce uguali diritti e doveri per i figli legittimi e naturali.
  • il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, o comunque in una famiglia nella quale poter sviluppare, nel modo migliore, la propria personalità;
  • l’illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale;
  • il miglioramento della posizione successoria del coniuge e dei figli naturali;
  • l’intervento del giudice in alcuni casi di contrasto tra coniugi nella conduzione della vita familiare.

Violenza sulle donne: la revisione del Codice penale

Siamo al 1981. Una nuova legge [2] modifica il Codice penale abrogando un paio di articoli.

Il primo, l’articolo 544, prevedeva il cosiddetto «matrimonio riparatore» che estingueva alcuni reati, tra cui quello di violenza carnale e quello di corruzione di minorenni. In pratica, chi violentava una ragazzina o una donna estingueva il reato sposandola.

L’altro articolo incriminato era il 587, cioè quello che prevedeva il delitto d’onore: l’uomo che sorprendeva la moglie tra le braccia di un altro aveva il diritto di ucciderla. La nuova legge stabilì quanto segue: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena – continua il testo del 1981 – soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo 581». Dove per «fatto preveduto dall’articolo 581» si intende riempire di botte il coniuge, la figlia o la sorella colte sul più bello con un altro. In altre parole, uccidere la donna fedifraga no, picchiarla a sangue sì.

Violenza sulle donne: il cambiamento del 1996

Così sono rimaste le cose fino al 1996. Quell’anno, è stata approvata la legge che ha cambiato il concetto di violenza di genere [3]. La nuova normativa abroga i delitti di violenza carnale (costringere una persona ad un rapporto sessuale completo con violenza o minaccia) e di atti di libidine violenti (commettere un atto sessuale con violenza o minaccia al di fuori della violenza carnale, come ad esempio baci e palpeggiamenti non desiderati).

Entrambi i reati sono stati inglobati da un altro introdotto nel Codice penale con una dicitura molto più semplice: violenza sessuale. Inoltre, non compare più nel titolo dedicato agli atti contro la moralità ed il buon costume: diventa un reato contro la libertà personale. E accomuna chi costringe una donna ad avere un coito non desiderato e chi obbliga la vittima a subire altri abusi sessuali contro la sua volontà.

Violenza sulle donne: il Codice rosso

Si arriva così ai giorni nostri. Nel 2019, viene approvato il cosiddetto Codice rosso [4], entrato in vigore nel mese di agosto, che garantisce maggiori tutele delle donne vittime di violenza. Ecco, sinteticamente, le principali misure adottate.

Revenge porn

È reato diffondere in modo illecito immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro. La pena è aggravata se i fatti vengono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche tra ex, oppure a danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Costrizione o induzione al matrimonio

È reato costringere o indurre qualcuno al matrimonio. Viene punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aggravata se il fatto viene commesso ai danni di minori.

Violazione dell’allontanamento dalla casa familiare

È reato violare i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Sfregio

È reato deformare l’aspetto fisico di una persona mediante lesioni permanenti al viso. Viene punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Se ne consegue l’omicidio, è previsto l’ergastolo. La vittima ha diritto al risarcimento da parte dello Stato.

Maltrattamenti e stalking

Inasprita la pena per il delitto di maltrattamenti a familiari o conviventi. Viene punito con la reclusione da tre a sette anni anziché da due a sei anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto viene commesso in presenza di un minore, verso una donna in stato di gravidanza o verso un disabile, ovvero con armi. La vittima ha diritto all’applicazione di misure di prevenzione, tra cui il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

Per quanto riguarda lo stalking, il reato viene punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, anziché da sei mesi a cinque anni.

Violenza sessuale

Inasprita la pena per il reato di violenza sessuale. Viene punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Per il delitto di atti sessuali con minorenne, è previsto l’aumento della pena fino a un terzo se la vittima ha meno di 14 anni e gli atti vengono commessi in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.



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3 Commenti

  1. Le donne che lavorano in prima linea anche durante il Covid, in particolare badanti, addetti ai trasporti, commesse e addetti alle pulizie, hanno subito un aumento degli abusi durante la crisi. Ma gran parte delle molestie sul posto di lavoro subite dalle donne si è spostata online durante i periodi di confinamento, facilitata da strumenti di monitoraggio intrusivi utilizzati da molte aziende. Le leggi contro le molestie sul posto di lavoro devono essere aggiornate per proteggere le donne che lavorano da casa dagli abusi online resi possibili dalle tecniche di sorveglianza utilizzate dai datori di lavoro. Lo hanno fatto notare i vari sindacati.

  2. Nonostante la nuova legge del Codice rosso, sono in crescita i numeri dei femminicidi e delle violenze. Le leggi fino ad oggi adottate sono insufficienti ed anche l’azione di prevenzione culturale non è riuscita a fermare questo drammatico fenomeno…

  3. Il quadro è ancora preoccupante. Ad oggi, la violenza di genere è un fenomeno ampio e diffuso. il lockdown imposto dal Covid-19 ha aggravato gli episodi di maltrattamento tra le mura domestiche

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