Guida sotto alcol e droga: novità sulla revoca della patente


Per la Cassazione, chi viene fermato alla guida una volta drogato e un’altra volta ubriaco commette due reati diversi: non c’è recidiva.
Chi viene trovato alla guida con un tasso alcolico superiore a quello consentito ed in passato era già stato fermato al volante sotto gli effetti di sostanze stupefacenti non dovrà subire la revoca della patente per la recidiva. Lo ha deciso la Cassazione con una recente sentenza [1].
In pratica, quello che la Suprema Corte ha stabilito è che essere ubriachi ed essere drogati alla guida sono due reati diversi e, pertanto, la recidiva non è configurabile. In ogni caso, il termine secondo il quale viene calcolata la recidiva non è quello del momento in cui viene commesso il fatto ma quello in cui la sentenza passa in giudicato.
I giudici hanno esaminato il caso di un ragazzo fresco di patente sorpreso due volte al volante in condizioni di evidente alterazione psicofisica. La prima, per avere assunto degli stupefacenti, provocando anche un incidente stradale. La seconda, per avere un tasso alcolemico di poco superiore a 1,33 g/l, cioè per avere commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di essere neopatentato (chi ha fatto la patente da poco non può avere nemmeno un grammo di alcol nel sangue).
Per la prima violazione, cioè quella relativa alle sostanze stupefacenti, era stato messo alla prova e, quindi, era stato sospeso il procedimento penale. Per la seconda, il tribunale ordinario aveva disposto la pena accessoria della revoca della patente a causa della recidiva. Cosa che non ha convinto la difesa del ragazzo, poiché il Codice della strada prevede che la recidiva scatti nel triennio.
In Cassazione, si arriva al punto: il termine iniziale della recidiva – sostiene la Corte Suprema – scatta nel momento in cui la sentenza passa in giudicato. In questo caso, non era ancora avvenuto, poiché il giovane era stato messo alla prova. Significa che per il secondo reato non poteva scattare la revoca della patente. Non solo: l’imputato deve aver commesso due volte lo stesso reato, al fine di prendere in considerazione un’eventuale recidiva. Cosa che non succede quando si viene fermati una volta per guida sotto gli effetti della droga e l’altra per mettersi ubriachi al volante.
Va sottolineato, infine, che secondo la Cassazione l’estinzione del reato per avere superato la messa alla prova non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo come precedente specifico ai fini della recidiva.
note
[1] Cass. sent. n. n. 32209/2020.