Tari e Imu sono dovuti sull’immobile di residenza se il proprietario vive da un’altra parte?
Un nostro lettore è stato trasferito di sede, dal proprio datore di lavoro, in un altro Comune. Prima di effettuare il cambio di residenza, ha tuttavia atteso un anno per verificare che la sistemazione lavorativa nella nuova città fosse definitiva. Durante quest’anno, il Comune gli ha richiesto il pagamento dell’Imu e della Tari. Ci chiede pertanto quali tasse non si pagano sulla casa disabitata. Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Casa disabitata: c’è esenzione Imu
Per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’Imu è necessario che la casa risponda a due requisiti:
- sia luogo di residenza del contribuente e della sua famiglia;
- sia luogo di dimora abituale del contribuente e della sua famiglia.
Se la residenza si verifica sulla base delle iscrizioni all’anagrafe del Comune, la dimora abituale è un concetto di fatto e coincide con il luogo ove il contribuente vive per gran parte dell’anno. C’è comunque da dire che la residenza deve sempre coincidere con la dimora abituale. Non è possibile fissare residenze di comodo solo per usufruire indebitamente di vantaggi fiscali.
Nel caso di specie, il lettore ha mantenuto sì la residenza nel vecchio immobile ma non anche la dimora che è stata invece spostata presso l’abitazione sita in un’altra città, quella cioè della sede lavorativa. Pertanto, non è possibile giovarsi dell’esenzione Imu in quanto viene a mancare uno dei due presupposti della stessa (ossia la dimora abituale).
Casa disabitata: si paga la Tari?
La Tari, come noto, è l’imposta sui rifiuti.
Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti, e non la produzione effettiva di rifiuto. Pertanto, il mancato utilizzo del servizio, in genere, non esonera il contribuente dal pagare la tassa comunale. Quindi, si paga la Tari anche per la casa disabitata, a meno che questa sia sprovvista di allaccio alle utenze e di mobilio. Solo in quest’ultimo caso, è possibile fruire dell’esenzione Tari.
Nel caso del lettore, la circostanza che questi abbia mantenuto la residenza realizza automaticamente il presupposto della tassa, visto che la residenza si presume coincidente con la dimora abituale e, quindi, con un utilizzo dell’abitazione.
Se l’abitazione in questione è anche dotata di mobilio e di allacci ai servizi di rete, indipendentemente dai consumi, essa è comunque suscettibile di produrre rifiuti. Al più, il contribuente se dimostra di essere stato domiciliato in altro Comune e di aver pagato la tassa rifiuti in quel Comune, può richiedere una riduzione della tassa per l’abitazione a disposizione, in ragione dell’assenza di consumi ai servizi in rete.