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Spese condominiali coniugi comproprietari

24 Novembre 2020
Spese condominiali coniugi comproprietari

Come si dividono le spese condominiali sia in comunione che in separazione dei beni e cosa succede se marito e moglie si separano?

Chi paga le spese condominiali quando la casa è intestata a una coppia di coniugi? E cosa succede se invece i due si separano e l’abitazione viene assegnata alla moglie? Il problema della ripartizione delle spese condominiali tra coniugi comproprietari riveste particolare interesse ed è strettamente connesso alla questione della ripartizione delle spese condominiali tra comproprietari di cui abbiamo parlato in un precedente articolo. 

Diversi sono i nodi da sciogliere. Il primo è quello della cosiddetta “legittimazione passiva”: contro chi deve agire il condominio se non vengono pagate le quote ordinarie? È sufficiente chiedere un decreto ingiuntivo solo nei confronti di uno dei due coniugi o devono essere citati entrambi? Ed in secondo luogo, chi dei due rischia il pignoramento? 

I problemi si complicano quando l’uso dell’immobile viene assegnato al coniuge non proprietario a seguito della separazione. Qui, bisogna innanzitutto comprendere chi è tenuto a versare le spese condominiali e cosa rischia se non lo fa. 

Di tanto ci occuperemo in questo articolo dedicato appunto alle regole sulle spese condominiali tra coniugi comproprietari.

Spese condominiali non pagate: chi rischia?

La casa coniugale potrebbe essere in comunione tra i coniugi sia nell’ipotesi in cui questi abbiano deciso di adottare il regime della comunione dei beni, sia nell’ipotesi in cui, in regime di separazione dei beni, l’immobile è stato acquistato sia dal marito che dalla moglie che quindi ne diventano cointestatari.  In tali ipotesi, l’obbligo di pagare le spese condominiali grava su entrambi i coniugi in via solidale. L’obbligazione, in altri termini, è unitaria e non è scomponibile. 

Il che significa che il condominio che non abbia ricevuto il pagamento di quanto dovuto può agire indifferentemente contro il marito o contro la moglie o anche contro entrambi [1].

Mario e Renata sono sposati in regime di comunione dei beni. I due non versano da cinque mesi le quote condominiali, sicché il condominio decide di agire solo contro Mario, in quanto unico titolare di reddito. In questo caso, il decreto ingiuntivo è valido nonostante non venga richiesto e notificato anche nei confronti di Renata.

L’esempio è applicabile anche alla coppia in separazione dei beni che abbia deciso di acquistare la casa intestandola ad entrambi i coniugi. 

Tale conclusione si evince agevolmente dall’articolo 1294 del Codice civile a norma del quale «I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente». In pratica, il condominio può chiedere l’integrale pagamento – ossia l’intera cifra dovuta – tanto al marito, quanto alla moglie, quanto ad entrambi. È chiaro che il pagamento da parte di uno dei due libera anche l’altro; non può infatti il creditore lucrare e ottenere più di quanto gli è dovuto.

La conseguenza di tale impostazione è abbastanza lineare: a rischiare il pignoramento potrà anche essere un solo coniuge, quello contro il quale il condominio ha deciso di agire. Viene fatto salvo il suo diritto di agire nei confronti dell’altro coniuge per la restituzione della propria quota.

Spese condominiali tra coniugi comproprietari separati

Potrebbe succedere che la coppia, con figli, si separi e che il tribunale assegni la casa al genitore con cui i bambini vanno a vivere, benché di proprietà dell’altro. In tal caso, se il giudice non dispone diversamente, le spese del condomino sono sostenute da quest’ultimo. È infatti l’assegnatario dell’immobile l’unico soggetto obbligato con il condominio. Sicché, in tale ipotesi, il titolare resta esente dall’obbligo di corrispondere l’importo.

Diversa è la situazione in cui l’immobile, anche dopo la separazione, resti in comproprietà tra marito e moglie ed in esso vi continui a vivere il proprietario (proprio perché non c’è alcun provvedimento di assegnazione dell’abitazione a uno dei due ex coniugi). In tal caso, l’obbligazione continua a gravare in via solidale sia sul marito che sulla moglie. Non rilevano eventuali accordi contrari stretti con il provvedimento di separazione o di divorzio. Tali patti, infatti, non sono opponibili nei confronti del condominio che può continuare ad agire contro entrambi i soggetti [2].


note

[1] Trib. Palermo sent. del 4.07.2013.

[2] Cass. sent. n. 2195/2016.


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