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Violenza sessuale: quando deve risarcire lo Stato

25 Novembre 2020 | Autore:
Violenza sessuale: quando deve risarcire lo Stato

Se la vittima non può avere l’indennizzo dall’autore dello stupro, dev’essere lo Stato a pagare in base alla gravità e alle conseguenze dell’episodio.

La vittima della violenza sessuale che non può ricevere l’indennizzo da parte dell’autore del reato ha diritto al risarcimento da parte dello Stato. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con una sentenza appena depositata [1].

Grazie all’intervento della Suprema Corte, ottenere il «ristoro» pubblico dopo un episodio di violenza diventa più facile. Non è necessario, infatti, che l’autore del delitto sia impossibilitato a pagare per mancanza di risorse economiche: basta che, oggettivamente, ci siano delle difficoltà ad avere il risarcimento da parte sua. Inoltre, l’indennizzo non è vincolato ad un’azione giudiziaria che potrebbe rivelarsi inutile perché chi ha commesso la violenza sessuale è sparito nel nulla. L’ammontare del risarcimento è vincolato all’entità del reato e alla gravità delle conseguenze provocate dall’episodio.

La Cassazione ha preso questa decisione allineandosi a quanto deciso dalla Corte europea di Giustizia, che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio italiana sullo stupro avvenuto ai danni di una ragazza nel 2005. Gli autori della violenza erano stati condannati ma la vittima non aveva potuto ricevere alcun risarcimento, poiché i rei si erano resi latitanti. La Corte, tra l’altro, aveva deciso che l’indennizzo a carico dello Stato non poteva essere limitato solo alle vittime in transito in un Paese europeo (ad esempio, una turista) ma anche alle persone residenti in quello Stato.

Così, l’Italia è stata condannata a risarcire la vittima della violenza «in maniera equa ed adeguata rispetto alla sofferenza patita» per avere attuato in ritardo e al ribasso questa direttiva comunitaria. La Suprema Corte tiene, inoltre, a sottolineare che il risarcimento non può essere simbolico, ma deve tenere conto della gravità del caso specifico, delle modalità con cui viene commesso e delle conseguenze sulla sfera della libertà sessuale della vittima.


note

[1] Cass. sent. n. 26757/2020 del 24.11.2020.


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