I miei genitori vorrebbero che io e mia sorella ci accordassimo per la divisione del patrimonio ereditario, dopodiché procederebbero ad una donazione dei beni con riserva di usufrutto. Io, però, vorrei che venissero conteggiate le spese di ristrutturazione che ho affrontato nell’abitazione che occupo: ne ho diritto?
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in sede di divisione conseguenziale ad una successione, al coerede, che ha apportato delle migliorie sul bene caduto in comunione ereditaria e da lui posseduto, deve essere riconosciuto il rimborso. La somma in discussione, però, non potrà essere oggetto di rivalutazione monetaria e, pertanto, dovrà essere conteggiata nel suo ammontare originario [1].
La stessa giurisprudenza giunge ad un’identica conclusione allorquando si tratta di miglioramenti realizzati in un periodo in cui il proprietario del bene era ancora in vita. In questo, caso, infatti, la Cassazione [2] afferma che al coerede spetta un’indennità pari al rimborso del costo dei materiali utilizzati e della manodopera eseguita, così come la legge prevede in circostanze analoghe a questa in esame [3]. Perciò, alla luce degli anzidetti principi, lei potrebbe pretendere il rimborso delle spese affrontate nell’immobile occupato.
Fatta questa dovuta premessa, non si può ignorare che, allo stato attuale, non si è aperta nessuna successione mortis causa e tanto meno si è costituita alcuna comunione ereditaria.
I beni in discussione, infatti, sono ancora dei suoi genitori.
Pertanto, gli attuali proprietari hanno la piena facoltà di donare questi immobili ai propri figli, conseguentemente riservandosene l’usufrutto, come da lei paventato in quesito. In questo caso, sua madre e suo padre potrebbero, tranquillamente, effettuare l’attribuzione dei predetti cespiti senza conteggiare le migliorie apportate o le spese affrontate dai figli su alcuni di essi.
Con questo voglio dire che siamo in una fase dove l’accordo tra voi fratelli o la volontà dei suoi genitori potrebbero determinare una soluzione alla divisione del patrimonio in discussione, senza conteggiare alcun rimborso e/o compensazione.
In questo momento, quindi, la legge non può imporre ai suoi genitori o a voi figli di fare una scelta piuttosto che un’altra sull’aspetto in esame. Tutto, pertanto, è rimesso alla buona volontà delle parti coinvolte.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello
note
[1] Cass. civ. sent. n. 3050/2020
[2] Cass. civ. sent. n. 16364/2013
[3] Art. 936 cod. civ.