Alcuni proprietari nel mio fabbricato potrebbero aver commesso degli abusi edilizi. Volevo accedere alla documentazione amministrativa che avrebbe legittimato tali interventi: posso farlo?
Gentile cliente, un cittadino può accedere agli atti amministrativi dai quali si evincerebbe o si potrebbe concludere che è stato commesso un abuso edilizio.
A dichiararlo è la giurisprudenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) che in una serie di pronunce ha riconosciuto questo diritto e lo ha, giustamente, motivato.
In particolare, secondo i giudici, la legge in materia ha inteso consentire un controllo diffuso e generalizzato nei riguardi dell’attività edilizia, come si ricava da varie disposizioni. Ad esempio, quella che prevede la pubblicazione nell’albo pretorio del titolo edilizio [1] oppure la norma secondo la quale i cittadini possono denunciare eventuali violazioni alle “prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi” [2].
Quindi, alla luce di tali presupposti, può accadere che un cittadino sia interessato ad appurare che un eventuale o presunto abuso edilizio sia stato compiuto. Lo sarebbe, ad esempio, qualora fosse necessario a salvaguardare, anche solo potenzialmente, un proprio diritto. In questo caso, egli potrebbe avere accesso agli atti amministrativi esercitando la facoltà concessagli dalla legge in materia [3].
Secondo il Tar, questa circostanza non comporterebbe il trattamento di alcun dato sensibile e non sarebbe nemmeno possibile individuare, nel caso concreto, alcun diritto alla riservatezza. Infatti, a voler ammettere il contrario, gli autori degli abusi potrebbero eludere qualsivoglia controllo, in ragione di una presunta quanto inesistente tutela della privacy dei medesimi [4].
Per queste ragioni lei potrebbe chiedere l’accesso all’intera documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere realizzate nel suo fabbricato.
In particolare, in un caso come quello in esame, la sua richiesta sarebbe, altresì giustificata dal legittimo desiderio di verificare se gli interventi compiuti o in atto abbiano, anche solo potenzialmente, messo a repentaglio la sicurezza e la stabilità dell’edificio in cui abita. Lo afferma la Corte di Cassazione, allorquando riconosce, anche all’amministratore del fabbricato, la possibilità di esercitare il predetto diritto di accesso e di ricevere le informazioni del caso, senza che possa essergli opposto alcun legittimo ostacolo fondato sulla presunta privacy dei soggetti controinteressati [5].
Ovviamente, e qui concludo, qualora la sua domanda dovesse essere respinta dalla Pubblica Amministrazione interpellata, entro trenta giorni dal diniego, dovrà ricorrere al Tar della sua regione o al difensore civico territorialmente competente per trovare conforto e tutela al suo diritto negato.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Marco Borriello
note
[1] Art. 20 Dpr 380/2001
[2] Art. 27 co 1-3 Dpr 380/2001
[3] Artt. 22 e seg. L. 241/1990
[4] Tar Marche sent. n. 923/2014
[5] Cass. civ. ord. n. 19327/2020