Prelievi bancari: quando diventano ricavi in nero


Le movimentazioni sul conto corrente sono presuntivamente considerate redditi non dichiarati, ma il contribuente può fornire prova contraria.
Sei un parrucchiere e nei fine settimana prelevi alcune somme dal tuo conto corrente. Sono soldi contanti, presi al bancomat, che ti servono per acquisti personali, per le esigenze familiari e per la paghetta dei figli.
Inoltre per un certo periodo tua moglie, che non lavora, si è dovuta recare ad assistere i suoi genitori malati e tu hai provveduto a darle le somme necessarie per mantenersi mentre era distante e talvolta per provvedere alle loro cure sanitarie.
Ma un giorno il Fisco esegue un accertamento e ti contesta tutte queste somme prelevate nel corso del tempo; il funzionario dell’Agenzia delle Entrate le considera automaticamente come ricavi conseguiti nella tua attività e non dichiarati. Perciò le ha recuperate a tassazione, insieme a tutti i versamenti fatti sul conto. L’importo è davvero consistente anche perché ad esso si aggiungono le pesanti sanzioni sui ricavi sottratti e sulle relative imposte non pagate.
Ti chiedi come è possibile che questo avvenga – si tratta di prelievi, non di versamenti – e ti domandi perché e quando i prelievi bancari diventano ricavi in nero e come può l’Amministrazione finanziaria ritenerli tali.
Qui viene in rilievo una norma di legge che permette di considerare, presuntivamente, “come se” fossero ricavi le movimentazioni bancarie intervenute sul conto corrente di un imprenditore (entro certi limiti anche di un professionista o lavoratore autonomo) a meno che il contribuente non dimostri alcune precise circostanze giustificative delle operazioni avvenute. Così si spezza il legame presunto tra il prelievo eseguito dall’imprenditore e l’attività economica da egli esercitata.
Tocca, quindi, al contribuente “smontare” la deduzione del Fisco. La prova può essere fornita in vari modi; ad esempio, proprio nel caso dei prelievi, indicando chi è il reale beneficiario delle somme prelevate, come ha riconosciuto di recente la Cassazione.
Indice
Versamenti e prelievi: la presunzione di maggior reddito
Se sei un lavoratore dipendente puoi tranquillamente prelevare l’intero importo del tuo stipendio mensile accreditato in banca senza che nessuno ti possa contestare nulla.
Se invece sei un imprenditore le cose cambiano: si presume che le somme prelevate dal conto in banca, per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili, riguardino l’attività esercitata e siano impiegate nel ciclo produttivo, per l’acquisto di beni e servizi, come tali produttivi di redditi non dichiarati.
Per i versamenti, invece, le somme affluite sui conti correnti personali si presumono sempre redditi, a prescindere dalla qualità del soggetto beneficiario (imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti, pensionati, studenti, disoccupati, ecc.).
In estrema sintesi, la presunzione di maggior reddito imponibile riguarda, per i prelievi, soltanto gli imprenditori (fino a poco tempo fa anche i professionisti e i lavoratori autonomi, ma poi la Corte Costituzionale li ha esclusi); per i versamenti, invece, comprende tutte le categorie di contribuenti.
Le indagini sui conti correnti
I controlli dell’Amministrazione finanziaria – in particolare, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza – sono facilitati dal fatto che i loro organi ispettivi possono avere legittimo accesso alle movimentazioni bancarie dei contribuenti, conoscendo tutti i rapporti intrattenuti da ciascuno con i vari istituti di credito.
Per avere traccia di tutti i versamenti e prelievi effettuati in un determinato periodo su un certo conto corrente, dell’impresa o personale, è sufficiente esaminare l’estratto conto.
Nessun problema se le spese per gli acquisti personali e familiari vengono pagate con carte di credito o di debito (come bancomat e postamat): il beneficiario e la causale della transazione risulteranno immediatamente dall’estratto conto e ne rimarrà traccia. Idem se si paga con bonifico bancario o con assegni ricevendo dalla controparte una fattura quietanzata che descrive l’operazione.
Le difficoltà invece possono sorgere quando prima si preleva in contanti, dallo sportello o con il bancomat, e poi, in seguito, si utilizzano quelle somme per acquisti o dazioni a familiari o altri. In questo modo la riferibilità delle somme prelevate alle operazioni compiute non emerge e bisogna dimostrarla per ognuna.
Le giustificazioni del contribuente
La legge [1] consente di determinare il reddito e la base imponibile Iva considerando, presuntivamente, come ricavi imponibili (sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva) tutti i versamenti e prelievi effettuati, a meno che il contribuente:
- per i versamenti, dimostri la loro irrilevanza fiscale oppure di averli già considerati e riportati in dichiarazione
- per i prelievi, indichi il soggetto beneficiario o le scritture contabili dove sono stati riportati.
Infatti la presunzione di maggiori ricavi non è assoluta ma solo relativa: ciò significa che può essere inficiata da una prova contraria, che spetta al contribuente fornire.
E dovrà farlo dimostrando analiticamente la giustificazione per ciascuna operazione bancaria compiuta, sia di prelievo sia di versamento, sul conto corrente esaminato. Inoltre, non potrà addurre motivi generici – ad esempio, per i versamenti che si tratta di somme risparmiate, e per i prelievi che erano necessari per spese familiari – ma dovrà fornire una precisa prova documentale.
Se non si riesce a dimostrare la natura del movimento, e da qui la non imponibilità o l’esposizione già avvenuta in dichiarazione, le somme versate o prelevate saranno inevitabilmente recuperate a tassazione.
Come giustificare i prelievi dal conto corrente
Proseguiamo la nostra analisi sui prelievi effettuati dagli imprenditori, che spesso rappresentano i casi più controversi e dove è arduo fornire la prova a “discolpa” riuscendo a dimostrare che queste somme non rappresentano ricavi imponibili.
Ma vale in tal caso la medesima regola della prova contraria che il contribuente può fornire, in modo da spiegare che essi non sono tassabili o sono già stati considerati tra i redditi imponibili dichiarati.
In particolare i prelievi possono essere giustificati in due modi ulteriori e specifici rispetto ai versamenti: tramite le scritture contabili da cui essi risultano perché sono stati annotati e registrati (e dunque presi a base per i periodici calcoli degli imponibili e delle imposte) oppure mediante l’indicazione del soggetto che ne è stato il reale beneficiario.
L’indicazione dei beneficiari dei prelievi
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato [2] che i prelievi “sospetti” non possono essere contestati come ricavi in nero quando il contribuente, durante l’accertamento fiscale compiuto nei suoi confronti, li ha giustificati indicando i nomi dei beneficiari. Potrà trattarsi di familiari stretti, altri parenti, soci o amici, tenendo anche conto del fatto che l’Amministrazione può legittimamente estendere le indagini bancarie ai congiunti del contribuente persona fisica o agli amministratori ed agli altri soci della società.
In questo caso la presunzione generale che abbiamo visto fa un ulteriore passo avanti e si ribalta: il contribuente, fornendo i dati dei beneficiari per ciascuna operazione di prelievo effettuato nel loro interesse, ha assolto il suo onere probatorio ed ora tocca al Fisco dimostrare che le circostanze addotte non sono veritiere e dunque i prelievi effettuati rappresentano davvero introiti non dichiarati.
La Suprema Corte ha sottolineato che in materia di accertamento delle imposte sui redditi fondato sulle verifiche dei conti correnti bancari, all’Amministrazione basta inizialmente evidenziare i movimenti risultanti da essi; a quel punto si determina «un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili».
Se ciò non accade, tutti i movimenti presi in esame – siano essi accrediti o addebiti – «si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione».
Come avrai capito, spetta al contribuente accertato fornire la prova contraria che i singoli movimenti analizzati dal Fisco non si riferiscono ad operazioni imponibili, dimostrando in modo puntuale che non sono tassabili in quanto non si riferiscono all’attività d’impresa oppure sono già stati considerati tra i redditi imponibili dichiarati.
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note
[1] Art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 2, n. 2 D.P.R. n. 633/1972.
[2] Cass. ord. n. 26768 del 25 novembre 2020.