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Chi risponde della garanzia di un prodotto?

29 Novembre 2020
Chi risponde della garanzia di un prodotto?

Cosa fare se un oggetto acquistato in un negozio non funziona e va riparato o sostituito? Bisogna inviarlo al centro assistenza o spetta al venditore prestare la garanzia?

Succede non di rado che, dopo aver acquistato un oggetto e aver accertato che lo stesso è danneggiato o non funziona correttamente, l’acquirente si senta rifiutare dal venditore il diritto alla garanzia. In questi casi, si viene spesso invitati a spedire il prodotto al centro assistenza, sostenendo anche le spese di trasporto insieme ai ritardi e ai disagi che da ciò derivano. In buona sostanza, il negoziante si rifiuta di prestare la dovuta collaborazione e, lavandosi le mani di tutto ciò che deriva dal mancato utilizzo del bene, scarica la patata bollente sul produttore. 

Ma cosa prevede, in realtà, la legge? Chi risponde della garanzia di un prodotto? Di tanto si occupa chiaramente la normativa e, in particolare, il Codice del consumo.

Al di là quindi delle bugie che vengono ricorrentemente rifilate agli acquirenti è bene sapere come tutelarsi in casi come questo. È quanto vedremo qui di seguito. 

Chi deve prestare la garanzia?

L’obbligo di prestare la garanzia in caso di vizi dell’oggetto acquistato è il venditore, al di là del fatto se il difetto sia riconducibile o meno al produttore. Difatti, è con il venditore che l’acquirente conclude il contratto (quello di compravendita) ed è quest’ultimo che risponde di ogni conseguenza derivante dal mancato funzionamento. 

Sarà poi facoltà del venditore rivalersi contro il produttore e chiedere di essere da questi coperto.

Dunque, il venditore non può né declinare la propria responsabilità in caso di vizi di produzione, né invitare il compratore a spedire l’oggetto a un centro assistenza. Si tratta di oneri inderogabili, ossia che competono per legge al venditore, al di là di ciò che è previsto in contratto. Eventuali clausole diverse infatti sono nulle. 

Termini per far valere la garanzia

Il venditore deve riconoscere la garanzia per almeno due anni dalla data di acquisto. Non meno. Il venditore può promettere delle estensioni di garanzia per un periodo superiore, dietro pagamento di un surplus del prezzo di vendita, ma non può mai ridurre la durata della garanzia.

Non bisogna confondere la garanzia con il diritto di recesso – o di ripensamento – che è di 14 giorni dalla data di consegna del bene e riguarda solo le vendite online o quelle avvenute fuori dal negozio (ad esempio, le televendite). Il diritto di recesso è ciò che spetta al consumatore al di là di eventuali vizi del prodotto: esso consente la possibilità di sciogliersi dal contratto a semplice richiesta, per motivazioni anche personali e che nulla hanno a che vedere con eventuali difetti di funzionamento (ad esempio, un semplice ripensamento sull’opportunità della spesa). Il diritto di recesso non spetta per le vendite nei locali commerciali (appunto i negozi).

In cosa consiste la garanzia?

Se il diritto di recesso consente di recedere dalla vendita per qualsiasi ragione, anche di carattere personale – ragione che non deve pertanto essere neanche comunicata – la garanzia invece spetta solo quando il prodotto è difettoso o non presenta le caratteristiche che erano state promesse all’atto della vendita (si pensi a un capo di abbigliamento che si sia ristretto al primo lavaggio o che abbia stinto; si pensi a un elettrodomestico che non funzioni correttamente o che si “inceppi” spesso). 

In forza dell’obbligo di prestare la garanzia sui prodotti difettosi, il venditore deve riconoscere all’acquirente la possibilità di scegliere tra:

  • la riparazione dell’oggetto, riparazione che deve avvenire nel più breve tempo possibile (la norma non indica però uno specifico termine);
  • oppure la sostituzione dell’oggetto con uno identico.

Se queste vie non dovessero essere percorribili (ad esempio, quando la riparazione risulta antieconomica o impossibile per assenza di pezzi di ricambio; quando la sostituzione è impedita dall’assenza in commercio di altri prodotti identici), allora l’acquirente potrà scegliere tra:

  • la riduzione del prezzo di vendita (e quindi la restituzione di parte dell’importo già pagato) proporzionata alla riduzione di valore del bene;
  • oppure la risoluzione del contratto ossia il rimborso dell’intero prezzo pagato dietro restituzione dell’oggetto acquistato.

Come detto, queste scelte spettano solo all’acquirente e non potrà essere il venditore ad imporre la propria volontà.



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1 Commento

  1. Interessante, però non c’è alcun riferimento di legge, che sarebbe particolarmente utile nel caso sorga una diatriba con il venditore. Sarebbe quindi consigliabile citare gli articoli di legge riferibili al caso in questione.

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