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Covid: per cosa è sospesa la prescrizione

27 Novembre 2020 | Autore:
Covid: per cosa è sospesa la prescrizione

Il decorso dei termini per i processi pendenti in Cassazione è bloccato ma non in modo identico per tutti i processi: le Sezioni Unite hanno stabilito i criteri.

La sospensione della prescrizione stabilita dalla normativa emergenziale e in particolare dal Decreto Cura Italia [1] opera sui procedimenti pendenti in Cassazione pervenuti nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite [2] risolvendo il quesito se lo stop al decorso dovesse applicarsi a tutti i processi pendenti presso la Suprema Corte oppure solo quelli giunti nel periodo suddetto.

Il Collegio ha però precisato una importante distinzione: il corso della prescrizione rimane sospeso per legge dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nei processi per i quali in tale periodo era stata originariamente fissata un’udienza, poi rinviata per l’emergenza Covid, ed analogamente è sospeso, dal 12 maggio al 30 giugno 2020, per i procedimenti in cui l’udienza fissata era stata rinviata a data successiva a questo termine; ma se il provvedimento di rinvio è stato adottato in data successiva al 12 maggio 2020, la sospensione della prescrizione decorre solo dalla data della sua emissione da parte del capo dell’ufficio giudiziario.

Inoltre questi due periodi di sospensione possono sommarsi, nel medesimo procedimento, «esclusivamente nell’ipotesi in cui l’udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell’ufficio».

Una volta chiarito che il blocco al decorso del termine non riguarda indiscriminatamente tutti i procedimenti pendenti in Cassazione, ma solo quelli ad essa giunti tra il 9 marzo ed il 30 giugno, ne ne deriva un regime piuttosto complesso, dove occorre differenziare i vari casi e verificare i provvedimenti giudiziari adottati in questo arco temporale. Possono verificarsi quattro ipotesi:

  1. procedimenti pendenti in Cassazione con udienza fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e  l’11 maggio, rinviati d’ufficio per le norme anti-Covid: la prescrizione è sospesa per questo intero periodo;
  2. procedimenti pendenti e rinviati, nel periodo tra il 12 maggio ed il 30 giugno, a data successiva con provvedimento del capo dell’ufficio: il decorso del termine è congelato «per il tempo in cui il procedimento è rinviato» e in ogni caso «non oltre il 30 giugno».
  3. procedimenti per i quali il difensore nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno aveva formulato richiesta di trattazione orale della causa: «i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato»;
  4. procedimenti pendenti in quanto giunti in cancelleria della Cassazione fra il 9 marzo al 30 giugno: il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e in ogni caso non oltre il 31 dicembre.

La decisione delle Sezioni Unite è intervenuta a seguito della declaratoria della Corte Costituzionale che lo scorso 18 novembre ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sulle norme di emergenza nei processi penali, che dunque sono state ritenute legittime. Leggi anche l’articolo “Covid: si allunga la prescrizione dei reati“.


note

[1] Art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n.27.

[2] Cassazione, Sez. Un. Penali, ud. 26 novembre 2020, informazione provvisoria n. 23 del 2020.


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