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Conti correnti: più facile il sequestro all’estero

30 Novembre 2020 | Autore:
Conti correnti: più facile il sequestro all’estero

Entra in vigore da domani il decreto che consente al creditore di recuperare i soldi depositati dal debitore in una banda di uno Stato Ue.

Sarà molto più semplice sequestrare un conto corrente aperto all’estero, in uno dei Paesi dell’Unione europea. Entra in vigore domani, 1° dicembre, il decreto legislativo che permette di effettuare questa richiesta anche dall’Italia [1]. In questo modo, viene consentita l’esecuzione futura del credito attraverso il trasferimento o il prelievo di somme depositate dal debitore in un conto acceso in uno Stato Ue, diverso da quello per il quale viene chiesto il sequestro e da quello in cui è domiciliato il creditore.

La richiesta di sequestro compete al giudice del luogo in cui è stato formato l’atto pubblico. Il debitore dovrà esserne informato entro 14 giorni dal sequestro del conto.

Nel caso in cui il creditore sappia che il debitore ha dei conti in un altro Paese membro dell’Unione ma non ne conosca gli estremi (numero, Iban, nome della banca, ecc.), ha la facoltà di chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di sequestro conservativo di richiedere informazioni in merito all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione. Sarà questo Paese ad individuare il giudice competente per acquisire i dati necessari da inoltrare al creditore. Le ricerche avverranno con le modalità telematiche fissate dal Codice di procedura civile.

Per quanto riguarda i ricorsi, è possibile impugnare la richiesta di sequestro conservativo presso il tribunale in composizione collegiale, al quale non può partecipare il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto. Il debitore può anche proporre la revoca o la modifica dell’ordinanza europea chiesta dal creditore davanti allo stesso giudice che l’ha emessa.

Il debitore ha anche la possibilità di proporre opposizione davanti al tribunale del luogo in cui lui stesso ha la residenza o la sede (se persona giuridica) nel caso in cui l’ordinanza europea venga emessa in Italia.


note

[1] Dlgs n. 152/ 2020 del 26.10.2020.


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