Lavoratori privati e pubblici dipendenti: il doppio lavoro è possibile?
Un nostro lettore ci chiedere se il dipendente a tempo pieno può avere altri incarichi. La questione va valutata a seconda del tipo di impiego da questi assunto e del tipo di contratto collettivo applicabile. Partiamo innanzitutto dal comparto privato per poi verificare il pubblico impiego.
Lavoratore privato: può avere altri incarichi?
Il primo ostacolo per il lavoratore privato si pone con riferimento al divieto di assumere ulteriori incarichi in concorrenza con il proprio datore di lavoro. Egli quindi potrebbe, in linea teorica, svolgere un secondo lavoro a condizione che non si ponga, neanche potenzialmente, in concorrenza con il primo.
Se il nuovo impiego dovesse essere un’attività autonoma, non ci sarebbero problemi se non ovviamente quello di non privare il proprio datore di lavoro delle ore previste dal contratto collettivo.
Se invece dovesse trattarsi di un altro lavoro dipendente, ci si scontrerebbe con il divieto generale, imposto dalla legge, di non superare le 48 ore di lavoro settimanale complessive. Tale regola è fissata nell’interesse del dipendente stesso e del suo diritto al riposo settimanale e giornaliero a cui neanche lo stesso interessato può rinunciare. In altri termini, la Costituzione vieta a una persona, anche se questa è consenziente, di lavorare più di quanto previsto dalla legge. E ciò perché il riposo è un diritto inalienabile della persona.
Poiché tale limite non può mai essere oltrepassato, è impossibile avere un impiego full time e uno part time nello stesso tempo. Al contrario, è possibile avere due impieghi part-time contemporaneamente.
Proprio per impedire che tale divieto venga violato, il dipendente che prende servizio presso due o più aziende ha l’obbligo di comunicare, al secondo datore, l’ammontare di ore in cui già presta servizio per un’altra azienda. Spetterà allora al datore di lavoro garantire il diritto al riposo settimanale (almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni) e il diritto al riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore). Il che significa che, se detto tetto dovesse essere sforato, la seconda azienda non potrebbe procedere all’assunzione, a pena di pesanti sanzioni.
Maggiori informazioni nell’articolo Doppio lavoro dipendente privato.
Pubblico dipendente: può avere altri incarichi?
Diverso è il discorso per il pubblico dipendente. Qui, infatti, esistono dei limiti più stringenti e non superabili al doppio lavoro. In particolare, il rapporto di lavoro di pubblico impiego soggiace a una specifica disciplina delle incompatibilità con altre attività lavorative e professionali in genere, secondo quanto disposto dall’articolo 53 del Dlgs 30 marzo 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), che, a sua volta, richiama gli articoli 60 e seguenti del Dpr 3/1957 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato). In particolare, secondo l’articolo 60 di tale Testo unico, «l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente».
Tale divieto, in base al successivo articolo 61, «non si applica nei casi di società cooperative».
Sulla base di quanto specificato, quindi, il rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo pieno non è comunque compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro, sia pubblico che privato, neppure in via di lavoro autonomo.
Leggi anche Doppio lavoro per il dipendente pubblico.
Vi sono dei casi particolari in cui, per la natura o l’ambito in cui la seconda attività viene svolta, vi è certezza, a priori, che essa non sia in contrasto con la legge, non violi il dovere di imparzialità e non distragga il pubblico dipendente dalle mansioni svolte presso l’amministrazione. In tali ipotesi, il pubblico dipendente può svolgere un secondo impiego. Ciò avviene nei seguenti casi:
- gli incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- la percezione di profitti derivanti da opere dell’ingegno o da invenzioni industriali di cui il dipendente sia autore o inventore (si pensi al pubblico dipendente che ha scritto un libro e percepisce i diritti d’autore);
- la partecipazione a convegni e seminari. Un pubblico dipendente, se competente in un certo ambito, può essere chiamato a relazionare a un convegno e percepire un compenso dagli organizzatori;
- gli incarichi per i quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate. Ovviamente il rimborso spese è cosa diversa dal compenso;
- i casi in cui il dipendente, per lo svolgimento dell’incarico, è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Sono, queste, situazioni in cui il lavoratore non riveste, sia pure per qualche tempo, un ruolo attivo nell’amministrazione alla quale appartiene;
- coloro che lavorano presso sindacati, se si tratta di incarichi conferiti dalle stesse organizzazioni;
- le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, e quelli di docenza e di ricerca scientifica.