Ricorso accolto solo per motivi formali: giusto compensare le spese?


Il verbale di contestazione per violazione del Codice della strada può essere illegittimo tanto per motivi procedurali di forma quanto per motivi sostanziali, ma i primi non sono più lievi dei secondi.
I vizi formali da cui sia affetta la multa non sono meno gravi di quelli sostanziali: pertanto non è giusto, in tal caso, qualora il giudice intenda accogliere il ricorso del cittadino, compensare le spese.
È questa la conclusione cui è pervenuta una recente ordinanza della Suprema Corte [1], che ha cassato quanto invece avevano stabilito i giudici di primo e secondo grado.
Come a tutti noto, una contravvenzione può essere illegittima in due casi:
– per motivi formali: come, per esempio, l’omessa indicazione del giorno in cui è stato compiuto l’illecito, un errore nel riportare la targa del veicolo o la norma violata);
– per motivi sostanziali: come, per esempio, l’aver errato nel calcolare la velocità dell’automobile, il non aver considerato i gravi motivi (come una fuga all’ospedale) che potrebbero aver portato l’automobilista a superare i limiti.
In ogni caso, la legge prevede che, quando il ricorso del cittadino venga integralmente accolto, il giudice debba condannare la parte soccombente (in questo caso, la pubblica amministrazione) a pagare, alla controparte, le spese processuali (contributo unificato, avvocato, bolli, ecc.). Ebbene, tale regola – a detta della Cassazione – opera sia che il vizio di illegittimità del verbale sia stato di natura “formale”, sia di natura “sostanziale” (secondo la distinzione poc’anzi data): i primi, infatti, non possono considerarsi certo più lievi dei secondi. Nel nostro ordinamento non esiste alcun “favore” per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.
note
[1] Cass. ord. n. 2676/13 del 5.02.2013.
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