Incidente stradale: valore probatorio del preventivo di spesa e sentenze dalla Cassazione.
Non è raro che, in una causa relativa a un incidente stradale, la parte danneggiata presenti al giudice il preventivo di spesa come dimostrazione dei danni subiti. Alcuni avvocati, per corroborare il documento, chiamano a testimoniare il titolare dell’officina che ha visionato il mezzo. Tanto, di solito, si fa al fine di evitare una consulenza tecnica d’ufficio che, specie per i danni di lieve entità, potrebbe essere costosa e antieconomica. Ma il preventivo dell’officina ha valore di prova in processo? La questione è stata più volte affrontata dalla Cassazione. Cerchiamo di comprendere qual è l’indirizzo sposato, a più riprese, dai giudici supremi.
Quando il preventivo non ha valore di prova
Di per sé, il preventivo è un’allegazione di parte e, trattandosi di un documento non formatosi nel contraddittorio processuale, non ha alcun valore di prova. A tanto è arrivata la Cassazione nel 2013 [1] in cui ha stabilito che, nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, «non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso».
Nel giudizio in commento, l’avvocato aveva affermato che il preventivo dell’officina sarebbe da considerare alla stregua di una produzione di fotografie. Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto invece di non condividere tali argomentazioni per la semplice ragione che le stesse rimetterebbero in discussione l’apprezzamento in fatto già eseguito dai giudici di merito. Detto apprezzamento dei fatti e delle prove è invece sottratto al sindacato della Cassazione, dal momento che a quest’ultima non è consentito di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito.
Quando il preventivo ha valore di prova
Più di recente, la Cassazione è tornata sul tema del preventivo e del valore di prova che può avere in un processo. In questo caso [2], la Corte ha sostenuto che, in assenza di un’esplicita contestazione, da parte del presunto responsabile, dell’entità del danno subito dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo può assumere valore di prova. L’avversario ha quindi l’onere di contestare specificamente il preventivo prodotto in giudizio, diversamente lo stesso può essere assunto come principio di prova dei danni.
Nel caso di specie, un automobilista era passato sotto un ponte troppo basso e non opportunamente segnalato. Il Comune però, convenuto in giudizio, non aveva contestato, in modo specifico, l’ammontare del danno subito, ma si era limitato a sostenere che la richiesta di risarcimento fosse eccessiva. La difesa dell’ente locale si era limitata ad attribuire la colpa dell’incidente all’eccessiva velocità dell’autista, cosa che si sarebbe potuto dedurre proprio dall’entità dei danni riportati dal veicolo, con ciò però ammettendo che tali danni erano, per l’appunto, ingenti.
In tal caso, quindi, la Cassazione ha ritenuto che la mancata contestazione specifica del danno patito dall’attore e del preventivo depositato in giudizio può fissare l’ammontare del danno. La stima depositata in originale e completa di ogni elemento identificativo è un documento che deve essere contrastato adeguatamente dal convenuto.
note
[1] Cass. sent. n. 26693/2013.
[2] Cass. sent. n. 27624/20 del 3.12.2020.
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