Licenziato in emergenza Covid? Va riassunto e risarcito


La normativa sul blocco dei licenziamenti è inderogabile: il recesso del datore è nullo. Il dipendente ha diritto alla reintegra, all’indennità e ai contributi.
Il divieto di licenziamento durante l’emergenza Covid è tassativo e insuperabile: una nuova sentenza [1] lo ha sancito a chiare lettere, dichiarando nullo il licenziamento di una lavoratrice impiegata con mansioni di commessa e ordinando la sua reintegra nel posto e il risarcimento dei danni mediante l’indennità sostitutiva della retribuzione per i periodi non lavorati.
La pronuncia del tribunale di Mantova è una delle prime che arrivano sul delicato tema della validità dei licenziamenti intimati durante il periodo della pandemia. Il giudice non ha avuto dubbi: il licenziamento è nullo per violazione dello stop ai licenziamenti imposto dalla legge con i Decreti Cura Italia e Rilancio, che costituiscono «norme di ordine pubblico e dal carattere imperativo» e, come tali, non ammettono deroghe.
Il datore di lavoro aveva licenziato la dipendente per giustificato motivo oggettivo: «Con la presente ci dispiace comunicarle che è emersa la necessità di risolvere il rapporto di lavoro per chiusura sede operativa e successiva cessazione dell’attività dell’azienda», diceva la lettera, inviata a giugno 2020.
Ma la commessa licenziata ha impugnato il provvedimento, evidenziando che il negozio in cui era occupata era ancora aperto, così come gli altri punti vendita della società, e le sue colleghe erano rimaste a lavorare. E l’impresa, durante il giudizio svoltosi al tribunale del lavoro, non ha provato di aver effettivamente cessato l’attività, come aveva preannunciato nella lettera di licenziamento.
Così la sentenza ha condannato l’azienda alla reintegra della lavoratrice [2] nel posto precedentemente occupato; ciò comporta che il datore di lavoro dovrà pagarle la retribuzione dovuta dalla data del licenziamento fino al momento della riassunzione in servizio (ferma restando la possibilità per il dipendente di optare per l’indennità sostitutiva della reintegra) e versarle i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
Il tribunale ha precisato che la normativa sul blocco dei licenziamenti costituisce «una tutela temporanea della stabilità dei rapporti per salvaguardare la stabilità del mercato e del sistema economico, ed è una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico». Attualmente, il divieto di licenziamenti è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.
note
[1] Trib. Mantova, sent. n. 112/20 del 11 novembre 2020.
[2] Art. 18, comma 1, Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e art. 2 D.Lgs. n. 23/2015.