La dichiarazione di successione


Gli eredi e gli altri soggetti individuati dalla legge sono obbligati ad un adempimento fiscale ben preciso.
Quando una persona muore e gli eredi subentrano nel suo patrimonio, la legge prevede che questi ultimi presentino un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In tal modo, il Fisco può calcolare le imposte dovute in relazione al grado di parentela o in base alle specifiche disposizioni testamentarie. La comunicazione, meglio conosciuta come dichiarazione di successione, va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, in genere, coincide con la data del decesso.
Se più persone sono obbligate a presentare la dichiarazione di successione è sufficiente che vi provveda solo una di esse, direttamente presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate oppure telematicamente, previa registrazione ai servizi Fisconline, o anche tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).
Insieme alla dichiarazione, se l’eredità comprende dei beni immobili, il contribuente deve presentare il prospetto di autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali, dell’imposta di bollo, di eventuali tasse ipotecarie e dei tributi speciali.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate calcola l’imposta di successione e previa correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile, notifica all’erede un avviso di liquidazione contenente tutte le informazioni necessarie per effettuarne il pagamento.
Indice
Dichiarazione di successione: chi deve presentarla?
Oltre agli eredi e ai legatari, cioè a coloro ai quali il defunto ha lasciato tramite testamento, un bene o un diritto avente carattere patrimoniale.
Si pensi all’ipotesi in cui Tizio nel proprio testamento dispone che un gioiello di famiglia (legato), alla sua morte, vada all’amico Caio (legatario), gli altri soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione sono:
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- coloro che sono stati immessi nel possesso dei beni nel caso in cui sia stata dichiarata dal tribunale l’assenza del defunto o la morte presunta, essendo scomparso da almeno due anni dall’ultima residenza o domicilio senza dare più alcuna notizia;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori dell’eredità giacente, ovvero i soggetti che sono stati nominati dal Tribunale ad amministrare il patrimonio del defunto quando il “chiamato all’eredità” non ha accettato l’eredità o non è entrato nel possesso dei beni ereditari;
- gli esecutori testamentari, indicati dal defunto nel testamento;
- i trustee, ovvero coloro che amministrano i beni trasferiti dal defunto in un particolare negozio giuridico, denominato trust, che dovranno, poi, trasferirli ai soggetti beneficiari dopo un determinato periodo di tempo.
Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge e i parenti in linea retta del defunto (genitori, nonni, figli, nipoti), se l’eredità ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (ad esempio il diritto di usufrutto).
Come si presenta la dichiarazione di successione
Per presentare la dichiarazione di successione obbligatorio l’utilizzo (e l’invio telematico) del nuovo modello di dichiarazione di successione on line – che sostituisce l’oramai datato Modello 4, introdotto nel 1992 – ben più corposo (18 pagine a fronte delle 10 del precedente), da utilizzare con riferimento alle dichiarazioni di soggetti deceduti a partire dal 3 ottobre 2006.
Quindi, non solo compilazione del nuovo modello, ma invio dello stesso esclusivamente in via telematica. I passaggi sono i seguenti:
- si compila e trasmette la dichiarazione di successione attraverso un percorso guidato;
- si calcolano, attraverso il meccanismo c.d. della autoliquidazione, le imposte ipo-catastali, bollo (euro 85,00 per ogni conservatoria: p. 41 istruzioni), la tassa ipotecaria (euro 90,00 per ciascuna conservatoria di riferimento, di cui euro 55 per la voltura catastale ed euro 35 per la trascrizione) ed i tributi speciali (p. 42 istruzioni) da versare (vedi quadro EF, p. 7);
- si procede all’addebito diretto del quantum dovuto sul conto corrente dell’erede o dell’intermediario;
- si richiede la voltura catastale degli immobili (voltura che sarà eseguita automaticamente sulla base di quanto dichiarato, senza dover compiere ulteriori adempimenti, salvo che il contribuente abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica, oppure in presenza di casi particolari per i quali le domande di voltura catastale continueranno ad essere presentate utilizzando le modalità precedenti, ancora rilevanti per immobili ricadenti nei territori in cui vige il sistema tavolare, immobili gravati da “oneri reali”, casi di eredità giacente/eredità amministrata, trust). Se non si vuole “dar corso alle conseguenti volture catastali” è sufficiente barrare la casella “casi particolari” (p. 2, penultimo riquadro).
Sempre con riferimento alle volture catastali, nell’ipotesi in cui esistessero discordanze tra dati dell’intestatario e titolare effettivo – cioè nel caso di passaggi intermedi non convalidati – si dovrà compilare il quadro EI (p. 12), la cui redazione non sempre consentirà di superare il problema.
Ad es., potrebbe risultare mancante la presentazione di una precedente successione, alla quale il soggetto – poi a sua volta defunto – era obbligato.
Cosa bisogna riportare nella dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione va predisposta su un apposito modello, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima mette a disposizione il software “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” per la compilazione e l’invio della dichiarazione medesima. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia delle Entrate medesima.
Nella dichiarazione di successione, vanno riportati dei dati specifici tra i quali: giorno, mese, anno e luogo del decesso, nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del defunto, dati del testamento, se presente, e ammontare dell’asse ereditario, dati anagrafici, residenza e codice fiscale di tutti i chiamati all’eredità o dei legatari.
Nei 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di successione, va presentata anche la dichiarazione di voltura degli immobili presso gli uffici dell’Agenzia dell’Entrate territorialmente competenti.
Quali documenti vanno allegati alla dichiarazione di successione
Alla dichiarazione di successione va allegata una copiosa documentazione, la quale comprende:
- il certificato di morte, da richiedere al Comune in carta libera per uso successione o un’autocertificazione;
- la fotocopia dei documenti di riconoscimento e delle tessere sanitarie/codici fiscali del defunto e degli eredi e dei legatari;
- l’estratto dell’atto di matrimonio del defunto oppure una copia del decreto di separazione o della sentenza di divorzio;
- il certificato dello stato di famiglia storico del defunto o un’autocertificazione;
- se l’eredità comprende dei beni immobili, i documenti tecnici relativi agli stessi (come ad esempio le planimetrie catastali e le copie degli accatastamenti);
- la dichiarazione della banca o della posta relativa ad eventuali rapporti intestati al defunto (si pensi ai conti correnti, ai libretti di risparmio, ai titoli quali obbligazioni o azioni);
- il prospetto di autoliquidazione di tutte le imposte ipotecarie e catastali con le relative ricevute di pagamento.
Dichiarazione di successione: cosa va pagato prima della presentazione
Se l’eredità comprende un bene immobile, l’erede prima di presentare la dichiarazione di successione deve calcolare e pagare l’imposta ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali, se dovuti ad esempio per le formalità ipotecarie.
Come si calcola l’imposta di successione
Sulla base della dichiarazione di successione presentata e della documentazione allegata, l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di successione, applicandola sull’asse ereditario con aliquote di tassazione differenti a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e gli eredi. In proposito bisogna considerare che ciascun erede beneficia di una fascia di esenzione, detta franchigia. Pertanto, se il valore del patrimonio che si dichiara è inferiore a determinate soglie, gli eredi non pagano l’imposta di successione.
Entrando più nello specifico l’imposta di successione non è dovuta:
- dal coniuge e dai parenti in linea retta, se l’eredità è inferiore a 1 milione di euro. Superato tale limite si applica una quota del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- dai fratelli e dalle sorelle, se l’eredità non supera i 100.000 euro mentre oltrepassata tale soglia, si applica un’aliquota del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, i 100.000 euro.
I parenti entro il quarto grado pagano un’imposta al 6% senza beneficiare di alcuna franchigia così come tutte le altre persone, che pagano un’aliquota del 8% senza franchigia.
Se l’erede è un soggetto portatore di un grave handicap, si applica un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro [1].
Imposta di successione: come si paga
L’imposta di successione liquidata dall’Agenzia delle Entrate può essere pagata in banca, all’ufficio postale o presso gli uffici dell’agente di riscossione anche tramite modello F24, ivi riportando i relativi codici tributi oppure mediante addebito in conto corrente. In tal caso, va compilato un apposito modello scaricabile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e consegnato all’ufficio.
Il versamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione contenente l’indicazione dell’imposta di successione, pena l’applicazione di sanzioni e degli interessi di mora.
Per importi superiori a 1.000 euro è ammesso il pagamento a rate e, più precisamente, secondo tali modalità:
- almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
- la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
La dichiarazione di successione “ulteriore”.
L’articolo 32, D. Lgs. 346/1990, disciplina il caso della “irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione”, mentre gli articoli 50 e ss. fissano le sanzioni.
La dichiarazione di successione “ulteriore” può essere:
- integrativa: permette l’integrazione con inserimento di nuovi immobili, mobili o liquidità non inseriti nella dichiarazione precedente;
- sostitutiva: da presentare quando necessita una sostituzione integrale del primo modello, contenente uno o più errori (rilevanti);
- modificativa: serve a modificare quote, eredi, dati catastali, quando non aumenta il valore dell’eredità.
note
[1] Art. 2 co. 49-bis D.L. n. 262/2006.