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Guida permessi retribuiti e non retribuiti

6 Dicembre 2020 | Autore:
Guida permessi retribuiti e non retribuiti

Brevi assenze dal lavoro per motivi personali, di famiglia, legge 104, donazione sangue e altre ragioni: come funzionano, quando sono pagate.

Il lavoratore dipendente, oltre alle ferie, può aver diritto ai permessi: si tratta di brevi assenze dal lavoro, previste, a seconda della motivazione, dalla legge o dal contratto collettivo.

In questa breve guida permessi retribuiti e non retribuiti riassumiamo le principali tipologie di assenze delle quali il dipendente può fruire, la retribuzione prevista e l’eventuale diritto all’accredito dei contributi.

Bisogna innanzitutto distinguere tra i permessi riconosciuti dalla legge per determinate ragioni, come quelli per l’assistenza di un familiare con handicap grave (permessi legge 104) e quelli spettanti a prescindere da una specifica motivazione, riconosciuti da contratto collettivo, in misura differente in base alle previsioni contrattuali, alle dimensioni dell’azienda, all’anzianità ed all’inquadramento del lavoratore, come i rol (riduzione orario di lavoro).

Ci sono poi i permessi ex festività, riconosciuti dalla generalità dei contratti collettivi in ragione dell’abolizione delle vecchie festività, come Corpus Domini e S. Giuseppe

Nelle aziende che si avvalgono della flessibilità, poi, i lavoratori possono fruire della cosiddetta banca ore: in parole semplici, le ore di lavoro extra sono accreditate in un conto individuale e possono essere utilizzate come permessi.

Ma procediamo con ordine e osserviamo schematicamente i principali permessi fruibili dal lavoratore, rinviando alla Guida permessi dal lavoro per maggiori dettagli.

Rol

I Rol sono i permessi per riduzione dell’orario di lavoro, previsti dal contratto collettivo applicato, che ha la possibilità di disciplinare una riduzione dell’orario di lavoro su base annua. Variano a seconda:

  • del contratto collettivo applicato;
  • delle dimensioni dell’azienda;
  • dell’anzianità lavorativa del dipendente;
  • dell’inquadramento del lavoratore.

Maturazione

Le ore di Rol utilizzate a titolo di permessi individuali, fatte salve le eccezioni stabilite dai contratti collettivi, maturano:

  • ogni mese interamente lavorato o con assenze retribuite;
  • nei mesi non lavorati interamente ma in cui risultano lavorate almeno 15 giornate.

Fruizione

Le ore di Rol possono essere fruite, nell’anno di maturazione:

  • individualmente, anche a gruppi di 4 o 8 ore su richiesta del singolo lavoratore;
  • collettivamente: con riduzione dell’orario giornaliero o settimanale per tutti i lavoratori.

I permessi non fruiti nell’anno di maturazione vengono pagati, oppure possono essere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo

Permessi ex festività

La generalità dei Ccnl compensa l’abolizione di 4 festività religiose (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) con permessi individuali retribuiti, pari ad un totale di 32 ore.

Maturazione

Le ore di permessi ex festività, fatte salve le eccezioni stabilite dai contratti collettivi, maturano:

  • ogni mese interamente lavorato o con assenze retribuite, in misura pari a 1/12 delle 32 ore;
  • nei mesi non lavorati interamente ma in cui risultano lavorate almeno 15 giornate.

Permessi per donatori di midollo

I permessi spettano ai lavoratori dipendenti iscritti nel Registro nazionale donatori di midollo osseo. Queste assenze:

  • sono retribuite;
  • hanno una durata pari:
    • al periodo di tempo che intercorre dal compimento delle operazioni preliminari necessarie alla donazione fino al completo ripristino dello stato fisico, accertato dall’equipe medica;
    • al tempo necessario al compimento delle operazioni di accertamento, nel caso in cui la donazione non venga effettuata perché il lavoratore risulta inidoneo.

La donazione:

  • non ha limiti di quantità;
  • deve essere a titolo gratuito;
  • deve essere volontaria;
  • deve essere effettuata presso strutture ospedaliere o centri sanitari autorizzati.

Permessi per donazione di sangue

I permessi spettano ai donatori di sangue ed emocomponenti. Questi permessi per donazione sangue:

  • hanno una durata:
    • pari all’intera giornata in cui si compie la donazione;
    • pari all’intervallo di tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e di spostamento alla sede di servizio, se il lavoratore è giudicato inidoneo;
  • sono retribuiti (diritto alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate).

La donazione:

  • deve essere effettuata nel quantitativo minimo di 250 grammi;
  • deve essere a titolo gratuito;
  • deve essere volontaria;
  • deve essere effettuata presso centri autorizzati del Ministero della Sanità, siano essi di raccolta fissa o mobile.

I lavoratori giudicati inidonei alla donazione hanno diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e di spostamento alla sede di servizio.

Permessi per lutto o grave malattia di un familiare

Se un familiare del lavoratore muore o si ammala gravemente, il dipendente ha diritto a permessi retribuiti:

  • sino a un massimo di 3 giorni;
  • fruibili anche in modo frazionato

Il familiare deve essere:

  • un parente entro il secondo grado;
  • un componente della famiglia anagrafica.

Permessi per cure

Gli invalidi in misura superiore al 50% possono ottenere dei permessi per le cure relative alle infermità possedute (ad esempio fisioterapia, riabilitazione dei cardiopatici, etc.):

  • pari ad un massimo di 30 giorni l’anno;
  • retribuiti con un’indennità, a carico del datore di lavoro, calcolata secondo le regole dell’indennità di malattia.

Permessi per cariche pubbliche

Possono fruire di permessi, retribuiti o non coperti da retribuzione, i lavoratori chiamati a svolgere funzioni di:

  • consiglieri di parità;
  • amministratori e componenti delle giunte ed organi esecutivi degli enti locali:
    • per la partecipazione alle sedute;
    • per l’espletamento del mandato in funzione della carica ricoperta.

Possono richiedere, in alternativa, un periodo di aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato:

  • sindaci e presidenti delle province;
  • presidenti dei consigli comunali e provinciali, delle aree metropolitane, comunità montane e delle unioni di comuni;
  • membri delle giunte di comuni e province;
  • consiglieri di parità nazionali;
  • membri del Parlamento nazionale;
  • membri del Parlamento europeo.

Permessi legge 104

Il lavoratore con handicap grave, o che assiste un familiare portatore di handicap grave, ai sensi della legge 104, può fruire di permessi mensili retribuiti:

  • pari a 3 giorni mensili;
  • frazionabili anche a ore;
  • pari a 2 ore al giorno (un’ora se l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore), per il solo lavoratore disabile.

In alternativa, il lavoratore con un figlio con handicap in situazione di gravità può fruire di permessi orari giornalieri per l’assistenza, se il figlio è minore di 3 anni, o del prolungamento del congedo parentale, se il figlio è minore di 12 anni

Per approfondire: Permessi legge 104.

Permessi elettorali

I lavoratori chiamati a svolgere funzioni in tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi nazionali o regionali hanno diritto a permessi:

  • per tutta la durata delle consultazioni elettorali;
  • pagati con l’ordinaria retribuzione.

Se le giornate trascorse ai seggi sono festive o non lavorative, il dipendente ha diritto:

  • a quote aggiuntive della retribuzione;
  • in alternativa, al riposo compensativo.

Permessi sindacali

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti:

  • in base alle dimensioni dell’unità produttiva;
  • per lo svolgimento del mandato sindacale.

i dirigenti sindacali provinciali e nazionali hanno diritto a permessi retribuiti:

  • per la partecipazione alle riunioni in qualità di componenti di organi direttivi a livello provinciale e nazionale.

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali possono richiedere inoltre:

  • un periodo di aspettativa non retribuita;
  • pari alla durata del mandato per la carica ricoperta

Permessi studio

I lavoratori possono fruire di permessi studio:

  • per completare cicli scolastici;
  • per frequentare corsi di formazione

Le agevolazioni nello svolgimento della prestazione lavorativa variano a seconda del titolo di istruzione da perseguire e della tipologia di formazione da svolgere.

Sono i singoli contratti collettivi a regolamentare modalità e quantità dei permessi studio e dei congedi per la formazione.

Permessi non retribuiti per motivi personali

Molti contratti collettivi prevedono la concessione di permessi per motivi personali, solitamente non retribuiti:

  • Ccnl Alimentare ed Autotrasporto:
    • brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà per l’azienda di non corrispondere la retribuzione;
  • solo Ccnl Autotrasporto:
    • 20 ore di permessi annui non retribuiti;
    • 10 ore retribuite per l’effettuazione di esami clinici e visite specialistiche;
  • Ccnl Calzature: brevi permessi per assentarsi dall’azienda durante l’orario di lavoro per giustificati motivi;
  • Ccnl Carta: brevi permessi per motivi personali e familiari, con facoltà per l’azienda di non erogare la retribuzione;
  • Ccnl Chimica:
    • aspettativa per necessità personali comprovate;
    • brevi permessi non retribuiti per giustificati motivi;
    • brevi permessi per assistere figli di età inferiore a 6 anni (non disabili), per esigenze familiari in genere e per lavoratori provenienti da Paesi extraeuropei che debbano rimpatriare per gravi motivi familiari;
  • Ccnl Gomma/Plastica: permessi non retribuiti- aspettativa per motivi personali o familiari;
  • Ccnl Grafica /Editoria: brevi permessi per motivi personali o familiari, compatibilmente con le esigenze aziendali;
  • Ccnl Legno /Arredamento: 3 giorni complessivi di permesso retribuito, per decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
  • Ccnl Metalmeccanica:
    • brevi permessi non retribuiti per motivi personali in genere;
    • 3 giorni complessivi di permesso retribuito (anche frazionabile) per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
  • Ccnl Terziario Confcommercio:
    • 3 giorni complessivi di permesso retribuito (anche frazionabile) per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
    • aspettativa non retribuita sino a 2 anni, per gravi motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti previsti dal Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche non conviventi;
  • Ccnl Turismo: congedo straordinario retribuito fino a 5 giorni per disgrazia a familiari o per gravi calamità e permessi di breve durata per motivi personali in genere.


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