Guida permessi retribuiti e non retribuiti


Brevi assenze dal lavoro per motivi personali, di famiglia, legge 104, donazione sangue e altre ragioni: come funzionano, quando sono pagate.
Il lavoratore dipendente, oltre alle ferie, può aver diritto ai permessi: si tratta di brevi assenze dal lavoro, previste, a seconda della motivazione, dalla legge o dal contratto collettivo.
In questa breve guida permessi retribuiti e non retribuiti riassumiamo le principali tipologie di assenze delle quali il dipendente può fruire, la retribuzione prevista e l’eventuale diritto all’accredito dei contributi.
Bisogna innanzitutto distinguere tra i permessi riconosciuti dalla legge per determinate ragioni, come quelli per l’assistenza di un familiare con handicap grave (permessi legge 104) e quelli spettanti a prescindere da una specifica motivazione, riconosciuti da contratto collettivo, in misura differente in base alle previsioni contrattuali, alle dimensioni dell’azienda, all’anzianità ed all’inquadramento del lavoratore, come i rol (riduzione orario di lavoro).
Ci sono poi i permessi ex festività, riconosciuti dalla generalità dei contratti collettivi in ragione dell’abolizione delle vecchie festività, come Corpus Domini e S. Giuseppe
Nelle aziende che si avvalgono della flessibilità, poi, i lavoratori possono fruire della cosiddetta banca ore: in parole semplici, le ore di lavoro extra sono accreditate in un conto individuale e possono essere utilizzate come permessi.
Ma procediamo con ordine e osserviamo schematicamente i principali permessi fruibili dal lavoratore, rinviando alla Guida permessi dal lavoro per maggiori dettagli.
Indice
Rol
I Rol sono i permessi per riduzione dell’orario di lavoro, previsti dal contratto collettivo applicato, che ha la possibilità di disciplinare una riduzione dell’orario di lavoro su base annua. Variano a seconda:
- del contratto collettivo applicato;
- delle dimensioni dell’azienda;
- dell’anzianità lavorativa del dipendente;
- dell’inquadramento del lavoratore.
Maturazione
Le ore di Rol utilizzate a titolo di permessi individuali, fatte salve le eccezioni stabilite dai contratti collettivi, maturano:
- ogni mese interamente lavorato o con assenze retribuite;
- nei mesi non lavorati interamente ma in cui risultano lavorate almeno 15 giornate.
Fruizione
Le ore di Rol possono essere fruite, nell’anno di maturazione:
- individualmente, anche a gruppi di 4 o 8 ore su richiesta del singolo lavoratore;
- collettivamente: con riduzione dell’orario giornaliero o settimanale per tutti i lavoratori.
I permessi non fruiti nell’anno di maturazione vengono pagati, oppure possono essere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo
Permessi ex festività
La generalità dei Ccnl compensa l’abolizione di 4 festività religiose (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) con permessi individuali retribuiti, pari ad un totale di 32 ore.
Maturazione
Le ore di permessi ex festività, fatte salve le eccezioni stabilite dai contratti collettivi, maturano:
- ogni mese interamente lavorato o con assenze retribuite, in misura pari a 1/12 delle 32 ore;
- nei mesi non lavorati interamente ma in cui risultano lavorate almeno 15 giornate.
Permessi per donatori di midollo
I permessi spettano ai lavoratori dipendenti iscritti nel Registro nazionale donatori di midollo osseo. Queste assenze:
- sono retribuite;
- hanno una durata pari:
- al periodo di tempo che intercorre dal compimento delle operazioni preliminari necessarie alla donazione fino al completo ripristino dello stato fisico, accertato dall’equipe medica;
- al tempo necessario al compimento delle operazioni di accertamento, nel caso in cui la donazione non venga effettuata perché il lavoratore risulta inidoneo.
La donazione:
- non ha limiti di quantità;
- deve essere a titolo gratuito;
- deve essere volontaria;
- deve essere effettuata presso strutture ospedaliere o centri sanitari autorizzati.
Permessi per donazione di sangue
I permessi spettano ai donatori di sangue ed emocomponenti. Questi permessi per donazione sangue:
- hanno una durata:
- pari all’intera giornata in cui si compie la donazione;
- pari all’intervallo di tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e di spostamento alla sede di servizio, se il lavoratore è giudicato inidoneo;
- sono retribuiti (diritto alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate).
La donazione:
- deve essere effettuata nel quantitativo minimo di 250 grammi;
- deve essere a titolo gratuito;
- deve essere volontaria;
- deve essere effettuata presso centri autorizzati del Ministero della Sanità, siano essi di raccolta fissa o mobile.
I lavoratori giudicati inidonei alla donazione hanno diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e di spostamento alla sede di servizio.
Permessi per lutto o grave malattia di un familiare
Se un familiare del lavoratore muore o si ammala gravemente, il dipendente ha diritto a permessi retribuiti:
- sino a un massimo di 3 giorni;
- fruibili anche in modo frazionato
Il familiare deve essere:
- un parente entro il secondo grado;
- un componente della famiglia anagrafica.
Permessi per cure
Gli invalidi in misura superiore al 50% possono ottenere dei permessi per le cure relative alle infermità possedute (ad esempio fisioterapia, riabilitazione dei cardiopatici, etc.):
- pari ad un massimo di 30 giorni l’anno;
- retribuiti con un’indennità, a carico del datore di lavoro, calcolata secondo le regole dell’indennità di malattia.
Permessi per cariche pubbliche
Possono fruire di permessi, retribuiti o non coperti da retribuzione, i lavoratori chiamati a svolgere funzioni di:
- consiglieri di parità;
- amministratori e componenti delle giunte ed organi esecutivi degli enti locali:
- per la partecipazione alle sedute;
- per l’espletamento del mandato in funzione della carica ricoperta.
Possono richiedere, in alternativa, un periodo di aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato:
- sindaci e presidenti delle province;
- presidenti dei consigli comunali e provinciali, delle aree metropolitane, comunità montane e delle unioni di comuni;
- membri delle giunte di comuni e province;
- consiglieri di parità nazionali;
- membri del Parlamento nazionale;
- membri del Parlamento europeo.
Permessi legge 104
Il lavoratore con handicap grave, o che assiste un familiare portatore di handicap grave, ai sensi della legge 104, può fruire di permessi mensili retribuiti:
- pari a 3 giorni mensili;
- frazionabili anche a ore;
- pari a 2 ore al giorno (un’ora se l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore), per il solo lavoratore disabile.
In alternativa, il lavoratore con un figlio con handicap in situazione di gravità può fruire di permessi orari giornalieri per l’assistenza, se il figlio è minore di 3 anni, o del prolungamento del congedo parentale, se il figlio è minore di 12 anni
Per approfondire: Permessi legge 104.
Permessi elettorali
I lavoratori chiamati a svolgere funzioni in tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi nazionali o regionali hanno diritto a permessi:
- per tutta la durata delle consultazioni elettorali;
- pagati con l’ordinaria retribuzione.
Se le giornate trascorse ai seggi sono festive o non lavorative, il dipendente ha diritto:
- a quote aggiuntive della retribuzione;
- in alternativa, al riposo compensativo.
Permessi sindacali
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti:
- in base alle dimensioni dell’unità produttiva;
- per lo svolgimento del mandato sindacale.
i dirigenti sindacali provinciali e nazionali hanno diritto a permessi retribuiti:
- per la partecipazione alle riunioni in qualità di componenti di organi direttivi a livello provinciale e nazionale.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali possono richiedere inoltre:
- un periodo di aspettativa non retribuita;
- pari alla durata del mandato per la carica ricoperta
Permessi studio
I lavoratori possono fruire di permessi studio:
- per completare cicli scolastici;
- per frequentare corsi di formazione
Le agevolazioni nello svolgimento della prestazione lavorativa variano a seconda del titolo di istruzione da perseguire e della tipologia di formazione da svolgere.
Sono i singoli contratti collettivi a regolamentare modalità e quantità dei permessi studio e dei congedi per la formazione.
Permessi non retribuiti per motivi personali
Molti contratti collettivi prevedono la concessione di permessi per motivi personali, solitamente non retribuiti:
- Ccnl Alimentare ed Autotrasporto:
- brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà per l’azienda di non corrispondere la retribuzione;
- solo Ccnl Autotrasporto:
- 20 ore di permessi annui non retribuiti;
- 10 ore retribuite per l’effettuazione di esami clinici e visite specialistiche;
- Ccnl Calzature: brevi permessi per assentarsi dall’azienda durante l’orario di lavoro per giustificati motivi;
- Ccnl Carta: brevi permessi per motivi personali e familiari, con facoltà per l’azienda di non erogare la retribuzione;
- Ccnl Chimica:
- aspettativa per necessità personali comprovate;
- brevi permessi non retribuiti per giustificati motivi;
- brevi permessi per assistere figli di età inferiore a 6 anni (non disabili), per esigenze familiari in genere e per lavoratori provenienti da Paesi extraeuropei che debbano rimpatriare per gravi motivi familiari;
- Ccnl Gomma/Plastica: permessi non retribuiti- aspettativa per motivi personali o familiari;
- Ccnl Grafica /Editoria: brevi permessi per motivi personali o familiari, compatibilmente con le esigenze aziendali;
- Ccnl Legno /Arredamento: 3 giorni complessivi di permesso retribuito, per decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
- Ccnl Metalmeccanica:
- brevi permessi non retribuiti per motivi personali in genere;
- 3 giorni complessivi di permesso retribuito (anche frazionabile) per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
- Ccnl Terziario Confcommercio:
- 3 giorni complessivi di permesso retribuito (anche frazionabile) per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
- aspettativa non retribuita sino a 2 anni, per gravi motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti previsti dal Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche non conviventi;
- Ccnl Turismo: congedo straordinario retribuito fino a 5 giorni per disgrazia a familiari o per gravi calamità e permessi di breve durata per motivi personali in genere.