Un mio impiegato, con normali mansioni di concetto, in malattia da molti mesi, è stato visto più volte guidare la macchina, stare al mare senza problemi, fare jogging, etc. Per il tipo di malattia dichiarata (esiti da caduta), non credo sia possibile tutto ciò. Potrebbe essere licenziato?
Gentile cliente, la situazione descritta in quesito e le circostanze in cui il suo impiegato è stata visto realizzare determinate occupazioni sembrerebbero evidenziare un illegittimo mancato svolgimento dell’attività lavorativa. Egli, infatti, non sarebbe incapace ad espletare le sue normali mansioni (sarebbe il caso di acquisire un parere medico per avere certezza su quest’ultima conclusione).
Se così fosse, senza la buona volontà dell’impiegato non potrebbe pretendere che lo stesso rientri al lavoro, ma avrebbe la possibilità di contestargli per iscritto l’illecito disciplinare [1] e, al termine del procedimento, di comminare anche la sanzione del licenziamento per giusta causa (ipotesi, questa, consentita anche dall’attuale normativa emessa a seguito dell’emergenza sanitaria, visto che sono vietati soltanto i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo).
Ovviamente, non manchi di considerare che il suo dipendente avrebbe il diritto di difendersi, di essere ascoltato prima della sanzione e che potrebbe impugnare il licenziamento dinanzi al giudice del lavoro [2].
Perciò, è importante che lei abbia una prova certa della capacità lavorativa dell’impiegato e dei comportamenti assunti dallo stesso in dispregio ai propri obblighi ed inconciliabili con la patologia dichiarata.
In tal senso, quindi, valuti attentamente se le testimonianze sono attendibili e circostanziate e se i potenziali testimoni saranno, eventualmente, disponibili a confermare i fatti in sede giudiziale.
Sappia, inoltre, che per ottenere la prova dell’illecito disciplinare, potrebbe persino affidarsi ad un’agenzia investigativa ed acquisire la relazione da questa prodotta. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione [3] ha precisato che è legittimo farlo se bisogna verificare l’adempimento delle obbligazioni dovute dal dipendente con riguardo a comportamenti assunti all’esterno della sede lavorativa e rilevanti da un punto di vista disciplinare.
Infine, non dimentichi che la contestazione dell’illecito deve essere immediata. Non può infatti, attendere troppo tempo per contestare al lavoratore i fatti oggetti dell’addebito, anche se, visto l’insieme delle circostanze di cui è venuto a conoscenza, appare legittimo che possa trascorrere un certo lasso di tempo per valutare, globalmente ed unitariamente, ciò che è accaduto [4].
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello
note
[1] Art. 7 L. 300/1970
[2] Art. 6 L. 604/1966
[3] Cass. civ. ord. n. 11697/2020
[4] Cass. civ. sent. n. 15229/2020