Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Procura speciale: cos’è e come si fa?

4 Marzo 2021 | Autore:
Procura speciale: cos’è e come si fa?

Quando è necessario conferire il potere di rappresentanza per compiere atti giuridici e in quale forma deve essere attribuito. La differenza rispetto al mandato.

Hai un genitore anziano ed infermo e c’è la necessità di eseguire un’operazione in banca o alla posta che richiederebbe la sua presenza. Il funzionario ti dice che non puoi compierla tu al posto suo, nemmeno se hai ricevuto una delega. Ti devi invece munire di una procura speciale.

Si tratta di un atto particolare e specifico, con il quale un soggetto ne incarica un altro al fine di compiere determinati atti o affari, che rimangono attribuiti a suo nome e svolti nel suo interesse. Ma spesso richiede una forma particolare: questo tipo di procura per essere valida deve essere rilasciata per iscritto e talvolta occorre l’atto pubblico.

Vediamo dunque cos’è e come si fa una procura speciale esaminando i vari casi in cui questo documento è necessario, chi deve redigerlo e quando può essere utilizzato.

La procura

La procura è un negozio giuridico unilaterale (dunque non un contratto) con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla. È un atto volontario, ed in questo si distingue dai casi di rappresentanza legale, attribuita dalla legge, come la potestà attribuita ai genitori sui figli minori.

Serve per realizzare un interesse che il rappresentante o il rappresentato non potrebbero realizzare da sé, per motivi o impedimenti di vario genere o per una semplice questione di praticità. E allora serve una fonte attributiva del potere necessario al procuratore, che altrimenti non potrebbe agire in nome e per conto del soggetto che rappresenta.

Procura e mandato: differenze

Si tratta di un potere e non di un obbligo: la procura va tenuta distinta dal mandato, che è un contratto con il quale il mandatario assume l’obbligo di compiere alcuni atti giuridici per conto del mandante, il quale dovrà pagargli il corrispettivo pattuito e rimborsargli le spese sostenute.

Perciò di regola la procura, quando non è agganciata ad un mandato con rappresentanza, potrà venire revocata dal rappresentato: ad esempio un datore di lavoro può revocare in qualsiasi momento la procura concessa ad un suo dipendente ma non ha la stessa libera possibilità di licenziarlo.

Per approfondire questi aspetti e capire quando la procura può innestarsi su un mandato o quando può esserne del tutto indipendente leggi lo specifico articolo procura e mandato: quali differenze.

La procura generale e la procura speciale

La procura può essere di due tipi: è generale quando riguarda tutti gli affari del rappresentato ed è speciale quando ne comprende solo uno o alcuni, che comunque devono essere determinati nel loro oggetto.

Essa può contenere prescrizioni che limitano il potere del rappresentante, ad esempio si stabilisce che egli potrà concludere una compravendita ma ad un prezzo non superiore a 10mila euro.

La procura speciale va formulata in modo preciso e semplice, in maniera da far capire facilmente ai terzi, con la dovuta certezza, quali sono i poteri attribuiti e dunque se ci sono eventuali limiti per quel determinato affare oppure no; fermo restando che il rappresentato può fornire istruzioni e indicazioni al rappresentante, ma esse avranno un valore esclusivamente interno ai loro rapporti.

Mario deve riscuotere i buoni postali intestati a suo padre, malato e dunque impossibilitato a recarsi allo sportello. Così si fa rilasciare una procura speciale notarile, con l’indicazione degli estremi identificativi dei buoni e dell’Ufficio che li ha emessi. Questo documento, una volta esibito all’impiegato, gli consentirà la riscossione delle somme per conto del genitore.

Forma della procura

La legge [1] prevede che la procura debba avere la stessa forma del negozio giuridico che il rappresentante dovrà stipulare in nome del rappresentato.

Così non vi è una forma unica e prestabilita, ma essa dipende dalla natura dell’affare: nei casi più semplici potrà essere tacita e rilasciata per fatti concludenti, come ad esempio preporre un commesso alla vendita della merce in un negozio; se invece si deve acquistare una casa per procura, occorrerà la forma dell’atto pubblico, cioè la stessa necessaria per concludere validamente le compravendite immobiliari.

Procura speciale: quando serve

La procura è indispensabile in tutti i casi in cui il rappresentante è impedito a compiere personalmente un determinato atto giuridico che lo riguarda e del quale vuole mantenere in capo a sé gli effetti.

Ciò avviene come nell’esempio del genitore anziano o infermo, e dunque impossibilitato a presenziare davanti al notaio per vendere un appartamento di sua proprietà o a recarsi alla propria banca per gli adempimenti relativi al suo conto corrente, ad un mutuo o ai suoi investimenti patrimoniali, quando occorre compiere operazioni sui titoli in portafoglio.

Anche nelle imprese e nelle società si ricorre spesso a questo strumento, da parte del titolare o del legale rappresentante, in favore di soci, dirigenti, manager o particolari categorie di dipendenti, che così vengono abilitati a concludere determinati contratti con i clienti; gli effetti della loro attività si produrranno direttamente in capo all’impresa o alla società.

Procura speciale: chi la rilascia e cosa contiene

Come abbiamo visto, occorrerà sempre una procura rilasciata in forma scritta per gli atti che richiedono tale forma per venire giuridicamente a esistenza ed essere riconosciuti validi, dunque non solo per le compravendite immobiliari ma anche nel caso della donazione di beni o della costituzione di un fondo patrimoniale.

In questi casi si ha la procura notarile, che viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata oppure dell’atto pubblico davanti a un notaio (i residenti all’estero possono anche recarsi al consolato italiano: il console è un pubblico ufficiale abilitato al rilascio delle procure speciali).

L’atto viene realizzato in unico originale, che verrà consegnato dal notaio o dal console al richiedente. Di solito non occorre la registrazione della procura speciale, mentre quella generale è soggetta a questo obbligo.

La procura notarile conterrà i dati anagrafici identificativi del rappresentato e del rappresentante (compresi i loro codici fiscali) e dovrà descrivere in modo puntuale l’oggetto dell’affare e dell’atto giuridico da compiere e i relativi poteri conferiti al procuratore nominato, come nell’esempio che abbiamo visto sull’incasso dei buoni postali da parte di persona diversa dall’intestatario.

Qui si applicano per analogia le norme sul mandato [2], le quali stabiliscono che il potere attribuito al rappresentante si estende a tutti gli atti necessari per il compimento dell’affare, cioè quelli preparatori, strumentali e consequenziali. Perciò se si conferisce una procura speciale per una vendita immobiliare si intende ricompreso anche il potere di stipulare il contratto preliminare di compravendita, o compromesso.


note

[1] Art. 1392 Cod. civ.

[2] Art. 1708 Cod. civ.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

2 Commenti

  1. Se devo ritirare degli assegni ( es. sussidi ) appoggiati presso una banca, la stessa chiede procura speciale, quindi se sono impossibilitato perchè malato o ricoverato dovrò recarmi dal notaio per la firma della suddetta procura, ma giacchè sono imposibilitato dovrò convincere lo stesso a venire al mio domicilio a dove mi trovo ricoverato, altrimenti mi ritrovo nella situzione di partenza. Non vedo altra via di uscita. Non è così?

  2. Una volta ottenuta in Sudamerica la procura dal console italiano, la posso scannerizzare ed inviare via pec a colui che mi rappresenterà nella vendita in Italia? io dispongo oltre che di pec, anche di firma digitale. o sono obbligato a spedirla via corriere internazionale?
    grazie

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube