La vittima di un incidente stradale che subisce dei danni alla salute psicofisica ottiene il risarcimento del danno biologico comprensivo della sofferenza per la compromissione della propria attitudine generica al lavoro (capacità lavorativa generica). Quando l’invalidità psicofisica riduce la capacità di guadagno (legata alla capacità lavorativa specifica) la vittima dell’incidente subisce anche un danno patrimoniale. Quest’ultimo però non è automaticamente risarcibile: la perdita di guadagno, discendente dalle lesioni subite a causa dell’incidente stradale, deve essere provata.
Incidenti: ottenere risarcimento per riduzione della capacità lavorativa specifica


La vittima di un incidente stradale può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale quando l’invalidità psicofisica compromette la capacità di lavorare e produrre reddito.
Chi, a seguito di incidente stradale, subisce un danno alla salute con invalidità temporanea o permanente, può ottenere il risarcimento, oltre che del danno biologico, del danno patrimoniale da riduzione o perdita della capacità lavorativa specifica. Vediamo di cosa si tratta.
Per comprendere tale ipotesi di risarcimento occorre distinguere tra capacità lavorativa generica e specifica.
Capacità lavorativa generica
La capacità lavorativa generica è la generale attitudine del soggetto a svolgere una qualunque attività lavorativa. Il danno alla capacità lavorativa generica (sia temporanea che permanente) è strettamente correlato all’invalidità subita dalla vittima dell’incidente poiché quest’ultima è tale da compromettere genericamente le sue capacità lavorative.
Il danno da riduzione o perdita della capacità lavorativa generica è un danno non patrimoniale, riferito alla persona in quanto capace di lavorare; esso è già compreso nel danno biologico [1]: il che vuol dire che non sarà autonomamente risarcibile rispetto a quest’ultimo.
Per esempio: chi a seguito del sinistro perde la funzionalità degli arti presuntivamente subisce un danno alla propria capacità lavorativa generica in quanto non avrà più la stessa attitudine lavorativa che aveva fino a prima dell’incidente. Egli non ha bisogno di provare la perdita della capacità lavorativa generica in quanto è già considerata come voce del danno biologico.
Capacità lavorativa specifica
La capacità lavorativa specifica, invece, consiste nell’idoneità psico-fisica di un soggetto a svolgere una determinata attività lavorativa e guadagnare un certo reddito fino al momento dell’insorgere della lesione a seguito del sinistro.
L’incidente stradale può compromettere tale capacità della vittima, la quale non potendo più svolgere la propria attività lavorativa, vede perdere o ridursi il proprio reddito e le possibilità di futuri sviluppi di carriera. In questa ipotesi, la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale strettamente connesso all’invalidità psicofisica subita, ma autonomo rispetto a quest’ultima.
Dunque, a differenza del danno alla capacità lavorativa generica, quello alla capacità lavorativa specifica incide effettivamente sulla sfera patrimoniale della vittima compromettendo la sua capacità di produrre reddito (cosiddetto danno da lucro cessante).
La diminuzione del reddito non può però essere presunta automaticamente, ma deve essere provata dalla vittima.
Come ottenere il risarcimento del danno patrimoniale
Il soggetto che, oltre al risarcimento del danno biologico, voglia ottenere quello del danno patrimoniale deve provare che l’invalidità psicofisica subita a seguito dell’incidente stradale abbia inciso sulla propria capacità di guadagno.
Egli è dunque tenuto a dimostrare di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non averla mantenuta dopo l’incidente o comunque di aver perso la capacità di trovare un lavoro confacente alla proprie attitudini e competenze personali, con definitiva o temporanea perdita della capacità di guadagno [2].
La vittima può subire un danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica quando:
a) non è più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro;
b) non può più aspirare ad ottenere il livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
c) perde la possibilità di conseguire un risultato sperato ed impedito dall’incidente subito (per esempio progressione di carriera con maggiori guadagni).
In ogni caso, il danno patrimoniale deve essere necessariamente provato. Infatti, il solo fatto di aver riportato una lesione alla salute non implica di per sé una automatica diminuzione della capacità di guadagno [3]. In altri termini, in presenza di una lesione della salute, non si ritiene automaticamente ridotta anche la capacità di produrre reddito. In assenza di prova, la vittima non può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale ma solo quello del danno biologico (e della riduzione della capacità lavorativa generica in esso compresa) accertato tramite perizia medico-legale [4].
Il Codice delle Assicurazioni [5] stabilisce che quando l’inabilità temporanea o permanente incide sul reddito da lavoro della vittima dell’incidente, ai fini del risarcimento il reddito si determina:
– per il lavoro dipendente: sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni;
– per il lavoro autonomo: sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni.
note
[1] Cass. sent. n. 23259/2010; Trib. di Milano sent. n. 11626/2012.
[2] “Il danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto -, un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali e ambientali dell’infortunato, ed altri elementi idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte” (Cass. sent. n. 6291/2003).
[3] Cass. sent. n. 2644/2013 e n. 10026/2004. “La riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una causa della riduzione del reddito (danno-conseguenza), quindi, la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l’esistenza del danno patrimoniale” (Cass. sent. n. 15031/2008).
[4] “In difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al danneggiato da sinistro stradale può riconoscersi unicamente il danno da capacità lavorativa generica quale voce di danno ricompresa nel danno biologico” (Trib di Milano, sent. n. 11626/2012).
[5] Art. 137 cod. ass.
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Ottimo articolo, grazie!