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Responsabilità guardia medica: ultime sentenze

15 Ottobre 2021 | Autore:
Responsabilità guardia medica: ultime sentenze

Responsabilità penale del medico di guardia; rifiuto di effettuare una visita domiciliare; sentenza di condanna.

Responsabilità del medico di guardia: condotta inadempiente

Il medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l’evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario.

(Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario operante in guardia medica per non aver avviato il paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare i necessari approfondimenti clinico-strumentale a fronte di una sintomatologia dolorosa toracica persistente).

Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, n.19372

Responsabilità medica: diritto al danno non patrimoniale

È insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l’integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall’ordinamento diversi da quello all’integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell’utenza (nella specie, un uomo aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che rifiutò la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che successivamente risultò un infarto al miocardio risoltosi positivamente).

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14453

Responsabilità penale della guardia medica

Integra il reato di cui all’art. 328 c.p. la condotta della guardia medica che viola l’obbligo di effettuare la visita domiciliare, limitandosi a indicare di rivolgersi al 118, per valutare di persona la situazione e verificare un possibile diverso immediato trattamento per alleviare il dolore, anche praticando iniezioni, che rientravano nella sua competenza, con farmaco in fiale diverso dalla morfina, pur a fronte di una situazione di emergenza rappresentata dall’utente.

Cassazione penale sez. VI, 28/01/2020, n.8377

Responsabilità erariale del medico di guardia di un pronto soccorso

Il medico, in quanto espleta una funzione ad elevato contenuto professionale, nell’adempimento delle proprie obbligazioni è tenuto non già alla diligenza generica, ma alla più accurata diligenza esigibile in concreto dall’ottimo ed esemplare professionista, anche tenendo conto che la vita e l’integrità fisica del paziente costituiscono sempre beni giuridici di valore supremo; si configura, pertanto, la responsabilità erariale del medico di guardia di un pronto soccorso che, avendo omesso di diagnosticare e assistere adeguatamente un paziente con un infarto in corso, abbia posto la struttura sanitaria di appartenenza nelle condizioni di dover procedere al risarcimento del danno conseguente ad una condotta del tutto anomala e inadeguata (nello specifico la Corte ha stabilito che l’ammontare del danno erariale corrispondesse esattamente all’importo corrisposto al paziente).

Corte Conti, (Abruzzo) sez. reg. giurisd., 09/04/2019, n.13

Rifiuto di atti d’ufficio in ambito sanitario

In tema di rifiuto di atti d’ufficio in ambito sanitario, esula da ogni preteso esercizio della discrezionalità tecnica il rifiuto di visitare il paziente ricoverato presso una casa di cura, agito nonostante le informazioni sulla progressiva ingravescenza fino allo stato di letargia del degente segnalate dal personale paramedico e sollecitate dagli stessi soggetti qualificati.

Cassazione penale sez. VI, 30/03/2017, n.21631

Suicidio non prevedibile del detenuto e colpa medica

Il medico di guardia all’interno di una struttura carceraria non risponde di omicidio colposo in caso di suicidio del detenuto, se il suicidio stesso non risulta prevedibile.

Cassazione penale sez. IV, 28/04/2016, n.39028

Rifiuto d’atti d’ufficio e servizio di guardia medica

Non risponde del delitto di omissione di atti d’ufficio il medico che, durante il turno di guardia medica, anziché recarsi di persona a visitare il paziente che denuncia problemi respiratori, si limiti a prescrivere, telefonicamente, la terapia del caso, essendo egli arbitro della scelta di effettuare o meno la visita domiciliare.

Cassazione penale sez. VI, 20/01/2015, n.10130

Responsabilità guardia medica: configurabilità

In merito alla configurabilità della responsabilità del medico in servizio presso la guardia medica per il reato previsto dall’art. 328 c.p., il giudice deve apprezzare la necessità e l’urgenza dell’intervento attraverso una valutazione ex ante, al fine di verificare se il rifiuto dell’intervento sia stato correttamente esercitato o si sia risolto invece in un pretesto o espediente finalizzato a giustificare l’inadempimento del dovere.

Nella fattispecie, è stata ritenuta sussistente la responsabilità penale per omissione di atti d’ufficio per un medico in servizio presso l’ufficio di guardia medica che, intervenuto presso l’abitazione del malato, non procedeva alla visita di quest’ultimo, asserendo che l’intervento da compiere non fosse di sua competenza, bensì di un medico del 118, nonostante l’infermo versasse in gravissime condizioni che lo portavano al decesso poche ore dopo.

Tribunale Bari sez. I, 10/07/2014, n.1659

Decesso del paziente e responsabilità della guardia medica

Non è responsabile la guardia medica per il decesso di una persona che non ha osservato le prescrizioni del sanitario (escluso, nella specie, l’inadempimento nella forma di condotta omissiva ovvero nella forma di diagnosi errata o di misura cautelare non adottata. L’evento di danno, ovvero la gravissima complicanza poi rivelatasi letale per la paziente, non si poteva ascrivere alla condotta medica, bensì alle condizioni della malata, che non ebbe la forza o la volontà di prendere le medicine prescritte, con progressivo indebolimento delle capacità respiratorie che ne avevano causato la morte).

Cassazione civile sez. III, 15/05/2012, n.7529

Rifiuto della visita domiciliare

La condotta del medico e le vicende afferenti il giudizio penale, conclusosi con sentenza di condanna ex art. 444, c.p.p. per aver il medico in servizio di guardia medica rifiutato di effettuare la visita domiciliare richiesta, pubblicizzate dagli organi di informazione hanno gravemente leso il prestigio dell’amministrazione sanitaria, così cagionando un danno all’immagine della p.a.

Ai sensi dell’art. 52 d.P.R. n. 270 del 2000, la visita domiciliare, ove richiesta, costituisce una situazione ordinaria di assistenza medica mentre l’eccezione è rappresentata dal mancato intervento di cui deve essere annotato il motivo nei prescritti registri: nel caso in esame, non solo è stata omessa la prescritta annotazione nel registro ma pur in presenza di telefonate allarmate descriventi la presenza in un bimbo di 8 anni di sintomi oggettivamente allarmanti (febbre alta persistente e resistente agli antipiretici, macchie scure in rapida estensione, scariche diarroiche, difficoltà crescente di respirazione e incapacità a reggersi in piedi), il medico si è rifiutato di effettuare la richiesta visita domiciliare, cui è tenuto per dovere di ufficio, per ben due volte.

Corte Conti, (Veneto) sez. reg. giurisd., 17/04/2009, n.322

Mancato conferimento degli incarichi di guardia medica

Pur apparendo pacifica la sussistenza di un pregiudizio a carico dei medici in conseguenza del mancato conferimento degli incarichi di guardia medica, deve tuttavia escludersi la sussistenza a carico dell’amministrazione delle condizioni minime della colpa ex art. 2043 c.c. allorquando le questioni di diritto dalla cui risoluzione dipendevano le scelte della p.a. in ordine al conferimento degli incarichi medesimi erano estremamente controverse all’epoca dell’adozione degli atti impugnati.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 06/09/2005, n.3803

Cure della guardia medica esterna all’ospedale

Ai sensi dell’art. 37, comma 1, d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (regolamento di polizia mortuaria) deve ritenersi legittimo il riscontro diagnostico a mezzo di autopsia disposto autonomamente dall’autorità sanitaria, con salvezza dei poteri dell’autorità giudiziaria, tutte le volte in cui la morte sopraggiunga in soggetti che, ancorché non si trovino ancora materialmente inseriti nella struttura ospedaliera, risultino, comunque, ad essa già affidati, perché ne ricevono di fatto l’assistenza, che viene loro prestata dai presidi sanitari agenti all’esterno sul territorio.

(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l’autopsia disposta dai medici ospedalieri per una donna deceduta mentre si era già affidata alle cure della guardia medica esterna all’ospedale, non rilevando se essa fosse sopraggiunta mentre la donna si trovava ancora presso la sua abitazione o quando era già stata collocata in ambulanza per il ricovero in ospedale).

Cassazione civile sez. III, 26/03/2004, n.6051

L’impegno del servizio di guardia medica

L’art. 19 comma 1 l. 28 dicembre 2001 n. 448 non consente al medico specializzando di assumere, continuativamente e durevolmente, l’impegno del servizio di guardia medica, ma solo di iscriversi nei relativi elenchi per essere chiamato a prestare servizio quando occasionalmente se ne determini la necessità per mancanza di altri medici disponibili.

T.A.R., (Umbria), 04/11/2002, n.774

Il rifiuto di accedere al domicilio di un ammalato terminale

Fra gli interventi che il sanitario investito della funzione di “guardia medica” è tenuto a compiere senza ritardo, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41, ed il cui rifiuto è quindi suscettibile di dar luogo alla configurabilità del delitto di cui all’art. 328, comma 1, c.p., possono rientrare anche quelli di cd. “terapia del dolore”.

(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità di un medico il quale – secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla sentenza di merito – si era indebitamente rifiutato di accedere al domicilio di un’ammalata terminale di cancro i cui familiari avevano richiesto un urgente intervento finalizzato ad alleviare le atroci sofferenze della loro congiunta).

Cassazione penale sez. VI, 27/06/2000, n.10445

Espletamento dei turni di guardia medica

L’attività di collaborazione professionale nell’ambito dei servizi istituzionali della Croce rossa italiana, con compenso a gettoni di presenza per effettivo espletamento di turni di guardia medica, non comporta la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, sebbene sia prevista la subordinazione paragerarchica del personale utilizzato al direttore sanitario ed al responsabilità del comitato provinciale dell’ente e siano al personale stesso demandati compiti certificativi e di accertamento sanitario, giustificati essenzialmente dalla natura professionale sanitaria delle prestazioni eseguite nell’ambito del rapporto privatistico professionale.

Consiglio di Stato sez. VI, 18/07/1997, n.1136



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