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Quanto costa la tassa di iscrizione all’università pubblica?

6 Marzo 2021 | Autore:
Quanto costa la tassa di iscrizione all’università pubblica?

Iscriversi all’università comporta il pagamento delle tasse universitarie: a quanto ammontano e come si calcolano.

L’iscrizione al primo anno di un corso di laurea, meglio denominata «immatricolazione», avviene con modalità e scadenze che variano da ateneo ad ateneo. Di solito, per iscriversi ai corsi a numero aperto, gli studenti hanno a disposizione un periodo di tempo compreso tra agosto e novembre. Invece, coloro che devono sostenere i test d’ingresso per una facoltà a numero chiuso, possono iscriversi solo dopo averne conosciuto l’esito ed entro pochi giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

Quanto costa la tassa d’iscrizione all’università pubblica? A questa domanda non è possibile dare una risposta univoca perché dipende dall’ateneo presso il quale uno studente intende iscriversi. In ogni caso, al momento dell’immatricolazione, lo studente deve pagare la tassa regionale per il diritto allo studio, che in genere ammonta a 140 euro, e il bollo virtuale di 16 euro, per un importo complessivo di 156 euro mentre le restanti somme vengono inglobate nel Contributo omnicomprensivo annuale (Coa) o più semplicemente nelle tasse universitarie.

Cos’è l’Isee Università e a cosa serve

Secondo quanto previsto nei bandi dei diversi corsi di laurea, in sede di immatricolazione, lo studente deve fornire l’attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (così detto Isee-Università o Isee-U). Questo documento serve per il calcolo delle tasse universitarie, le quali sono commisurate alla situazione economica familiare di ciascun studente.

In mancanza di presentazione dell’Isee-U, lo studente viene collocato d’ufficio nella fascia contributiva più alta.

Per ottenere l’Isee-U bisogna sottoscrivere la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) ai fini universitari, che si può  compilare rivolgendosi a un Caf (Centro di assistenza fiscale), a un commercialista abilitato o all’Inps in via telematica. Successivamente l’attestazione Isee-U viene acquisita dall’università.

L’attestazione Isee–U è soggetta a controlli e verifiche e, in caso di dichiarazioni non veritiere, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti [1].

A quanto ammonta la tassa di iscrizione

A differenza del contributo omnicomprensivo annuale, la tassa di iscrizione non cambia in base al reddito bensì è uguale per tutti gli studenti che si immatricolano presso una stessa università.

Tuttavia, nella maggior parte degli atenei, alcune fasce di reddito sono escluse dal pagamento di tale tassa. Pertanto, se una matricola ha diritto all’esenzione, una volta effettuata l’iscrizione e versata la prima rata, quest’ultima verrà restituita allo studente quando presenterà l’attestazione Isee-Università necessaria per il calcolo del Coa.

La seconda rata delle tasse universitarie, invece, viene quantificata in base alla fascia di reddito alla quale lo studente appartiene.

Quali sono gli scaglioni di reddito per il calcolo delle tasse universitarie

Una volta che lo studente ha presentato l’attestazione Isee-U, l’ateneo lo colloca in una determinata fascia di reddito con l’importo delle tasse universitarie corrispondenti. Alcune università richiedono la compilazione online di un’autocertificazione reddituale, in cui andranno inseriti tutti i dati richiesti, attenendosi al modello Isee-Università.

Ogni università riconosce della fasce di reddito con importi diversi. Ad esempio, l’università degli Studi di Messina per l’anno accademico 2019/2020 ha previsto ben 14 fasce di reddito; più precisamente:

  • la I fascia, con un reddito fino a 6.000 euro, al quale corrisponde un Coa pari a 324,17 euro;
  • la II fascia, con un reddito da 6.000 euro a 7.000 euro e un Coa di 379,17 euro;
  • la III fascia, con un reddito da 7.001 euro a 8.000 euro e un Coa di 436,17 euro;
  • la IV fascia, con un reddito da 8.001 euro a 9.000 euro e un Coa di 493,17 euro;
  • la V fascia, con un reddito da 9.001 euro a 10.000 euro e un Coa di 553,17 euro;
  • la VI fascia, con un reddito da 10.001 euro a 11.000 euro e un Coa di 592,17 euro;
  • la VII fascia, con un reddito da 11.001 euro a 12.000 euro e con un Coa di 646,17 euro;
  • la VIII fascia, con un reddito da 12.001 euro a 13.000 euro e con un Coa di 700,17 euro;
  • la IX fascia, con un reddito da 13.001 euro a 16.000 euro e un Coa di 811,17 euro;
  • la X fascia, con un reddito da 16.001 euro a 19.500 euro e con un Coa di 976,17;
  • la XI fascia, con un reddito da 19.501 euro a 24.000 euro e un Coa di 1.149,17 euro;
  • la XII fascia, con un reddito da 24.001 euro a 30.000 euro e con un Coa di 1.297,17 euro;
  • la XIII fascia, con un reddito da 30.001 euro a 40.000 euro e un Coa di 1.487,67 euro;
  • la XIV fascia, con un reddito superiore a 40.000 euro e un Coa di 1.800,00 euro.

Ritardato pagamento delle tasse universitarie: cosa succede?

Ogni ateneo stabilisce delle scadenze entro le quali deve avvenire il pagamento delle rate delle tasse universitarie e applica degli interessi di mora per il ritardo. Pertanto, se uno studente omette di versare una rata alla scadenza prefissata, pagherà la cifra prevista per la rata universitaria più un importo che cambia in base ai giorni di ritardo.

Quando si ha diritto all’esonero dal pagamento delle tasse universitarie

Per ottenere l’esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie lo studente deve presentare determinati requisiti e rientrare in uno dei tre casi per le quali è possibile l’esonero, ovvero per merito, per reddito o per invalidità.

Deve, quindi, stare attento ai bandi e alle scadenze pubblicati sul sito della propria università per la presentazione delle relative richieste o per l’ottenimento di una borsa di studio. In quest’ultimo caso, verrà inserito all’interno di una graduatoria e potrà risultare vincitore, idoneo non beneficiario o non idoneo.

Se uno studente ha un reddito Isee inferiore a una determinata cifra stabilita dall’ateneo, può chiedere l’esenzione totale o parziale dalle tasse. Lo studente iscritto al primo anno può chiedere solo l’esenzione per reddito oppure se ha preso 100 alla maturità, non paga la tassa di iscrizione.

Se è iscritto agli anni successivi al primo, lo studente può chiedere di usufruire anche dell’esenzione per merito. In questo caso oltre al reddito viene presa in considerazione la media, il numero degli esami sostenuti e i crediti acquisiti.

Altresì, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti che presentano disabilità con riconoscimento di handicap o con una invalidità pari o superiore al 66%, gli studenti beneficiari di una borsa di studio annuale del Governo italiano e gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate in tale periodo.


note

[1] Art. 10 co. 3 D. Lgs. n. 68/2012.


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