Covid: quali tredicesime a rischio


La mensilità extra di dicembre potrebbe riservare brutte sorprese per chi ha avuto sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Ecco il calcolo.
I dipendenti l’attendono come la manna dal cielo per affrontare più serenamente le spese di Natale. Ma la tredicesima di quest’anno può riservare qualche amara sorpresa a molti di loro. In particolare, a chi si è trovato con riduzioni o sospensioni del lavoro durante il 2020 a causa dell’emergenza Covid. L’importo della mensilità extra sarà in alcuni casi più basso di quello che normalmente viene percepito a dicembre.
Il perché, lo si capisce facilmente: le settimane di assenza forzata dal lavoro hanno inevitabilmente un impatto negativo sul calcolo della tredicesima, cioè sui ratei maturati durante l’anno. Come noto, infatti, questa mensilità rientra nella parte della retribuzione che il dipendente matura in base al lavoro svolto durante l’anno. Viene calcolata sulla retribuzione di fatto, in base ai parametri indicati nel contratto collettivo di categoria, e corrisposta a ridosso della Vigilia di Natale.
La tredicesima viene percepita in modo integrale, cioè al 100%, se il lavoratore ha prestato la propria attività dal 1° gennaio al 31 dicembre nella stessa azienda. È pari alla retribuzione fissa mensile globale di fatto nel caso in cui interessi un dipendente pagato a mensilità, mentre l’importo viene calcolato sulla paga oraria moltiplicata per il divisore stabilito dal contratto nel caso di rapporti di lavoro ad ore.
Ed è qui che sorge il problema del Covid. Le quote di tredicesima possono essere ridotte a causa di un periodo di sospensione o di riduzione dell’attività con l’intervento della cassa integrazione ed il relativo trattamento economico a carico dell’Inps. Tale trattamento integrativo è pari all’80% della retribuzione globale, che comprende tra le altre cose lo stipendio lordo ed i ratei di tredicesima e dell’eventuale quattordicesima, spettante per le ore di lavoro non prestate.
Quell’80% va confrontato con i massimali dei trattamenti di integrazione, che vengono annualmente rivalutati al 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati. Inoltre, l’integrazione si riduce del 5,84%, cioè della percentuale che equivale all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti. Per il 2020, i valori comunicati dall’Inps sono:
- massimale lordo di 998,18 euro per stipendi fino a 2.159,48 euro;
- massimale lordo di 1.129,66 per stipendi superiori a 2.159,48 euro.
Significa che se l’80% della retribuzione, cioè l’integrazione salariale pagata dall’Inps, supera i massimali appena indicati, non ci sono dei margini per l’integrazione relativa alle mensilità aggiuntive, come, appunto, la tredicesima.