Fatture elettroniche: novità sul pagamento del bollo


Un decreto del ministero dell’Economia modifica le scadenze per il versamento dell’imposta. Come funzioneranno le integrazioni.
Ci sarà più tempo dal 2021 per pagare il bollo che riguarda le fatture elettroniche. In base ad un recente decreto del ministero dell’Economia, il versamento dell’imposta dovrà essere fatto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre anziché entro il giorno 20 del mese successivo. Significa che, ad esempio, il termine per il pagamento del bollo per le fatture elettroniche emesse tra gennaio e fine marzo 2021 non sarà il 20 aprile ma il 31 maggio.
Unica eccezione, che probabilmente tiene conto del periodo delle ferie, per il secondo trimestre dell’anno: il bollo per le fatture elettroniche relative ai mesi di aprile, maggio e giugno non andrà pagato entro il 31 agosto ma entro il 30 settembre.
Inoltre, per i primi due trimestri dell’anno sono state definite delle scadenze differenziate. In particolare, se l’imposta dovuta nel primo trimestre non supera i 250 euro, è possibile versarla entro la scadenza del secondo trimestre. Per capirci, se il contribuente deve pagare meno di 250 euro di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, può attendere il 30 settembre anziché versarla il 31 maggio.
Poi, se il bollo non supera i 250 euro per le fatture emesse da gennaio alla fine di giugno, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il terzo trimestre, cioè entro il 30 novembre anziché entro il 30 settembre.
Il decreto prevede anche che per le e-fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso lo Sdi, cioè il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate provveda per ogni trimestre ad integrare le fatture che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, pur essendo dovuta. Entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, il soggetto interessato verrà informato con modalità ancora da stabilire. Nel caso in cui l’interessato (cedente o prestatore o l’intermediario delegato) non condividesse l’integrazione effettuata dal Fisco, deve modificare i dati comunicati entro la fine dello stesso mese. Significa che ha 15 giorni di tempo per controllare ed effettuare le eventuali variazioni. Per quanto riguarda le fatture relative al secondo trimestre dell’anno, le modifiche possono essere realizzate entro il 10 settembre.