La sussistenza di un rapporto amoroso tra carnefice e vittima, l’assenza di costrizione fisica e l’innamoramento della bambina verso il reo consente di applicare l’attenuante della “minore gravità del fatto”.
Lo sai che? Pubblicato il 7 gennaio 2014
Se il sesso compiuto ai danni di un infraquattordicenne si inserisce nell’ambito di una stabile relazione amorosa, il bambino subisce meno danni psicologici e, pertanto, si può riconoscere, in favore del reo, l’applicazione dell’attenuante della minore gravità del fatto.
È meno grave il reato di atti sessuali con un infraquattordicenne se tra il reo e la vittima vi è una stabile relazione amorosa. Infatti, in tali casi, dal fatto della congiunzione carnale derivano conseguenze meno gravi sul piano psicologico della vittima. Dunque, ferma restando l’applicazione della pena e la colpevolezza dell’imputato [1], si può concedere l’attenuante della minore gravità del fatto.
È questo il convincimento della Cassazione, espresso con una recente sentenza [2].
Secondo la Suprema Corte, seppure non si può negare che gli atti sessuali commessi nei confronti di bambini di tenera età sono reati gravi, bisogna pur sempre verificare come è stato realizzato, nel caso concreto, il reato. Non può infatti escludersi che, in determinate circostanze, la condotta illecita possa aver determinato danni minori [3].
Per stabilire la pena, quindi, bisogna valutare una serie di elementi concreti come:
– la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità della violenza fisica);
– il grado di coercizione esercitato sulla vittima;
– le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima;
– le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età) della vittima (se cosciente, emancipato, ecc.);
– l’entità della compressione della libertà sessuale;
– il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici.
Di certo, quando c’è il consenso del bambino e una relazione stabile con il reo, fondata su un rapporto affettivo sincero, la lesione ai danni del primo è certamente minore. È possibile, pertanto, in questi casi, applicare l’attenuante.
La sussistenza di un rapporto amoroso tra carnefice e vittima, l’assenza di costrizione fisica e l’innamoramento della bambina verso il reo consente di applicare l’attenuante della “minore gravità del fatto”.
[1] Ai sensi dell’art. 609-quater cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 45170 dell’8.11.2013.
[3] Cass. sent. n. 22036 del 10.05.2006.
Autore immagine: 123rf.com
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Credo ci sia un errore. La sentenza citata in nota [2] è in tema di abusivismo edilizio.