In un appartamento appena acquistato ho eseguito dei lavori di ristrutturazione previo deposito della Cila in comune. L’immobile era, quindi, inabitabile e, per questo motivo, non vi ho eletto la residenza. Mi hanno chiesto il pagamento dell’Imu: questa pretesa è corretta?
Gentile cliente, il possesso dell’abitazione principale non è soggetto al pagamento dell’Imu, ma, ai sensi di legge, rientra in questa definizione solo l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente [1].
Su questa disposizione normativa si è pronunciata, di recente, anche la Suprema Corte di Cassazione [2] la quale, in linea con le affermazioni espresse in precedenza, ha chiarito che questa regola deve essere applicata rigorosamente e che non è possibile concedere l’agevolazione in esame in circostanze diverse da quelle descritte dalla legge.
Nel suo caso, quindi, non essendo stato rispettato tale requisito, l’imposta municipale sugli immobili era dovuta e, purtroppo, non può invocare i lavori di ristrutturazione nel nuovo appartamento o l’impossibilità di eleggere la residenza in esso per giustificare il mancato pagamento della tassa.
Non è nemmeno possibile pretendere, per analogia, l’eventuale esenzione prevista per i fabbricati in costruzione [3]. Questa eccezione, infatti, non può essere richiamata per altre circostanze.
Deve sapere, però, che se gli interventi in ristrutturazione che ha eseguito rientrano in quelli previsti dalla normativa in materia, la base imponibile per calcolare l’Imu è rappresentata dal valore venale dell’area in cui si trova l’appartamento [4].
Inoltre, sempre in base alle disposizioni che disciplinano l’imposta municipale sugli immobili, la base imponibile per quantificare il tributo deve essere ridotta del 50% <<per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni>>. In particolare, la condizione per ottenere la predetta riduzione deve essere dimostrata tramite perizia a carico del contribuente oppure mediante una dichiarazione sostitutiva in cui si attesti l’inabitabilità accertata da un tecnico autorizzato [5].
Allo stato attuale, quindi, anche se ha presentato la cosiddetta Cila prima che venissero eseguiti i lavori, non è improbabile che il Comune di riferimento le abbia calcolato l’Imu in modo difforme dalle precedenti disposizioni.
Non le resta, pertanto, che depositare la documentazione sopra descritta ed attivarsi presso l’ente per ottenere un eventuale ricalcolo dell’imposta.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello
note
[1] Art. 1 co. 740 L. 160/2019
[2] Cass. civ. ord. n. 20130/2020
[3] Art. 1 co. 741 lett. a) L. 160/2019
[4] Art. 1 co. 746 L. 160/2019
[5] Art. 1 co. 747 L. 160/2019