Professione avvocato: le nuove specializzazioni


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento con le modifiche e le regole per ottenere il titolo.
Cambiano i connotati della professione di avvocato, con il regolamento del ministero della Giustizia appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In pratica, il provvedimento modifica la disciplina delle specializzazioni, che ora potranno essere 13, ovvero:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- diritto tributario, doganale e di fiscalità internazionale;
- diritto internazionale;
- diritto dell’Unione europea;
- diritto della concorrenza;
- diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
- diritto dei trasporti e della navigazione;
- diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- diritto dello sport;
- tutela dei diritti umani e protezione internazionale.
Il titolo di specialista non può comprendere più di due settori e viene acquisito frequentando dei percorsi formativi o tramite l’accertamento della comprovata esperienza in almeno uno degli indirizzi, individuati in queste tre macroaree stabilite dal decreto:
- diritto civile: comprende il diritto dei contratti, commerciale, bancario e della crisi d’impresa;
- diritto penale: comprende il diritto dell’economia e dell’impresa, dell’informazione di Internet e delle nuove tecnologie e il diritto della persona e della Pubblica Amministrazione;
- diritto amministrativo: comprende il diritto del pubblico impiego e sanitario.
Il titolo viene mantenuto anche nel caso in cui si dimostri di avere esercitato in modo prevalente, assiduo e continuativo nel triennio di riferimento l’attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione. Occorrerà, in questo caso, presentare della documentazione che certifichi la trattazione nel triennio di almeno 10 incarichi, anziché 15 come richiesto finora.