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Contratto a chiamata e straordinari: come funziona?

12 Marzo 2021
Contratto a chiamata e straordinari: come funziona?

Anche al lavoratore intermittente può essere richiesto di svolgere prestazioni di lavoro straordinario.

Sei stato assunto con contratto di lavoro a chiamata. Il datore di lavoro ti chiede di lavorare per più di 40 ore settimanali. Vuoi sapere se hai diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario.

Il contratto a chiamata è una particolare tipologia di contratto di lavoro nel quale il lavoratore può essere chiamato per svolgere prestazioni di lavoro quando il datore di lavoro ne ha la necessità. Molti sono gli interrogativi che sorgono con riferimento alla gestione di tale forma contrattuale.

Ci si è chiesti, ad esempio, che rapporto c’è tra contratto a chiamata e straordinari: come funziona? La questione è stata risolta dal ministero del Lavoro che ha affermato il diritto del lavoratore intermittente a percepire le maggiorazioni per lavoro straordinario se gli viene richiesto di eseguire la prestazione di lavoro oltre il normale orario di lavoro settimanale. Ma andiamo per ordine.

Cos’è il contratto a chiamata?

Il contratto a chiamata, detto anche contratto di lavoro intermittente, è una particolare tipologia contrattuale in base alla quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che potrà chiamarlo ad effettuare saltuarie prestazioni di lavoro nell’arco della vigenza del contratto stesso [1].

A differenza di un contratto di lavoro standard, nel quale viene specificato qual è l’orario di lavoro durante il quale il lavoratore dovrà svolgere la prestazione lavorativa, nel contratto a chiamata il dipendente non sa quando e per quanto tempo verrà chiamato a lavorare.

Durante le chiamate relative ad un contratto di lavoro intermittente, in ogni caso, valgono le regole generali previste per il contratto di lavoro subordinato. Ne consegue che nel contratto le parti specificheranno quali sono le mansioni del lavoratore, l’inquadramento contrattuale, la retribuzione, etc.

Contratto a chiamata: quando è possibile?

Nel nostro ordinamento, il contratto a chiamata può essere sottoscritto solo quando ricorrono le ipotesi previste dalla legge e, in particolare:

  1. ipotesi soggettiva: è sempre possibile assumere con contratto a chiamata lavoratori che abbiano meno di 25 anni o più di 55 anni;
  2. ipotesi oggettive previste dal regio decreto sulle attività discontinue [2] o dai contratti collettivi di lavoro.

Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile assumere un dipendente con contratto di lavoro intermittente.

Inoltre, il lavoratore a chiamata può svolgere al massimo 400 giornate di lavoro in un triennio per lo stesso datore di lavoro. In caso di superamento della predetta soglia il contratto a chiamata si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La soglia massima di giornate di lavoro non si applica ai settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi.

Contratto a chiamata: spetta lo straordinario?

La legge prevede che al lavoratore a chiamata, durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, spetta lo stesso trattamento economico e normativo spettante ad un lavoratore di pari livello e di pari mansioni assunto con contratto di lavoro subordinato. Il contratto a chiamata, dunque, non costa meno del contratto di lavoro standard ma è semplicemente più flessibile.

Ma al lavoratore a chiamata spetta la maggiorazione in caso di lavoro straordinario? La legge [3] considera lavoro straordinario qualsiasi prestazione di lavoro svolta dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro settimanale previsto dalla legge o dal Ccnl di riferimento. La legge prevede che l’orario di lavoro settimanale normale sia pari a 40 ore settimanali ma alcuni Ccnl prevedono un orario settimanale inferiore (38 o 39 ore).

Ciò significa che se un lavoratore, durante la settimana, svolge 45 ore di lavoro, 5 ore sono considerate lavoro straordinario e devono essere remunerate con una maggiorazione il cui ammontare è stabilito dal Ccnl di riferimento.

Il ministero del Lavoro, interrogato sul punto dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio [4], ha stabilito che il datore di lavoro che richiede al lavoratore intermittente prestazioni di lavoro per più di 40 ore settimanali, o oltre la diversa durata dell’orario settimanale previsto dal Ccnl, ha l’obbligo di erogare al lavoratore le maggiorazioni per il lavoro straordinario, al pari di un qualsiasi lavoratore subordinato.


note

[1] Artt. 13 ss. D. Lgs. 81/2015.

[2] Regio decreto n. 2657 del 6.12.1923.

[3] D. Lgs. 66/2003.

[4] Ministero del Lavoro, Interpello n. 6/2018.


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