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Badante: quando non ha diritto allo straordinario

22 Marzo 2021 | Autore:
Badante: quando non ha diritto allo straordinario

La collaboratrice domestica convivente che si ferma volontariamente nel weekend deve essere pagata di più? Cosa dice il Ccnl?

La disponibilità ripaga sempre, ma non sempre si paga. Un piccolo ma efficace gioco di parole per spiegare un concetto che spesso crea delle situazioni spiacevoli tra un datore di lavoro ed il suo dipendente. Se si chiede ad un lavoratore di fermarsi oltre il suo orario, lo si deve (lo si dovrebbe, in realtà) fare a pagamento. Ma se succede il contrario, cioè se è il lavoratore che decide autonomamente di uscire dall’ufficio o dalla fabbrica più tardi per portare a termine qualche attività, deve percepire qualche soldo in più? Prendiamo il caso del lavoro domestico: se la colf deve lavorare, ad esempio, solo la mattina ma qualche giorno decide volontariamente di fermarsi anche al pomeriggio, deve essere pagata di più? Lo stesso può succedere con la badante: quando non ha diritto allo straordinario per avere fatto più ore o più giorni rispetto a quanto pattuito?

Su questo argomento si è espressa di recente la Cassazione con una decisione che, a dire la verità, stupisce ben poco: se il datore di lavoro non pretende che il suo dipendente lavori più del dovuto, perché dovrebbe riconoscergli alcunché? E se la badante decide di restare a casa della persona che assiste qualche giorno in più senza che nessuno gliel’abbia chiesto ma di sua spontanea volontà, perché dovrebbe avere diritto allo straordinario? La Cassazione lo spiega così.

Badante: l’orario di lavoro

Prima di arrivare alle regole del lavoro straordinario delle badanti, vediamo com’è impostato il suo orario secondo il contratto nazionale dei collaboratori domestici. Secondo l’accordo collettivo siglato con i sindacati, la durata dell’orario di lavoro va concordata tra la badante ed il suo datore entro un massimo di:

  • 10 ore al giorno non consecutive per un totale di 54 ore settimanali se sono conviventi;
  • 8 ore al giorno non consecutive per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 oppure su 6 giorni se non sono conviventi.

Badante: le regole del lavoro straordinario

Secondo il contratto nazionale di categoria, il datore di lavoro può chiedere alla badante di svolgere delle ore in più oltre a quelle previste dal suo normale orario, sia di giorno sia di notte, a meno che lei abbia qualche impedimento. Tuttavia, tale richiesta non può mai pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.

Detto questo, sempre secondo il Ccnl, deve essere considerato lavoro straordinario quello che eccede dalla durata giornaliera o settimanale massima vista in precedenza, a meno che la badante si fermi qualche ora in più per recuperare del tempo non lavorato.

Queste ore in più, cioè quelle che eccedono il tempo massimo stabilito dal contratto nazionale, sono quelle che comportano una maggiorazione della retribuzione.

Una badante non convivente ha un contratto di 35 ore settimanali. Il limite massimo stabilito dall’accordo nazionale è di 40 ore settimanali. Il datore di lavoro le chiede di lavorare tre ore in più. Arriva, quindi, a 38 ore settimanali. La badante ha diritto ad una retribuzione ordinaria per 38 ore. Se, però, il datore le chiede di lavorare 10 ore in più, arriva a 45 ore settimanali, quindi 10 in più rispetto al suo contratto ma 5 in più rispetto al massimo disposto da Ccnl. Significa che avrà diritto a 5 ore in più retribuite normalmente e a 5 ore di straordinario.

Badante: come vanno retribuiti gli straordinari?

Il contratto nazionale del lavoro domestico stabilisce come deve essere retribuita la badante che svolge del lavoro straordinario. In particolare, se convivente, fino a 54 ore settimanali deve essere pagata secondo la retribuzione oraria pattuita tra datore e lavoratore. Se, invece, lo straordinario fa superare le 54 ore settimanali, lo straordinario deve essere pari al:

  • 25% della retribuzione globale di fatto se prestato tra le 6 e le 22;
  • 50% della retribuzione globale di fatto se prestato tra le 22 e le 6;
  • 60% della retribuzione globale di fatto se prestato di domenica o in un giorno festivo infrasettimanale.

La badante non convivente ha diritto alla retribuzione oraria pattuita per lo straordinario svolto fino a 40 ore settimanali complessive. Se tale soglia viene superata, ha diritto ad una maggiorazione sulle ore che eccedono in questi termini:

  • 10% della retribuzione globale di fatto fino a 44 ore (quindi, come visto nell’esempio, sulle 4 che superano le 40 ore) se prestato tra le 6 e le 22;
  • 25% della retribuzione globale di fatto sulle ore di straordinario superiori a 4 (quindi, più di 44 complessivamente);
  • 50% della retribuzione globale di fatto se prestato tra le 22 e le 6;
  • 60% della retribuzione globale di fatto se prestato di domenica o in un giorno festivo infrasettimanale.

Lavoro extra volontario: è straordinario?

Non può essere considerata una prestazione di lavoro straordinaria quella effettuata dalla collaboratrice domestica che, volontariamente, rimane durante il fine settimana a casa della persona che assiste, partecipando alle attività che svolgono i familiari. Così ha stabilito la Cassazione in un’ordinanza [1] riguardante il caso di una badante che aveva deciso di restare anche durante il weekend nella casa presso la quale lavorava a tempo pieno ed in regime di convivenza. Nessuno gliel’aveva chiesto, eppure lei era rimasta lo stesso. Il problema è che, poi, ha chiesto il conto al datore di lavoro. Ed il caso è arrivato nelle aule di giustizia.

Il problema (per la collaboratrice domestica) è legato alla capacità di provare che in quelle due giornate di sabato e domenica ha effettivamente lavorato. In altre parole: non è un fatto strano che una badante decida di restare nel fine settimana nella casa in cui abita, visto che il suo contratto prevede la convivenza. Non è obbligata a prendersi le ore di permesso che le spettano. Questo non significa che abbia effettivamente lavorato: dovrà provarlo e dovrà dimostrare che le è stato richiesto, se pretende dei soldi di straordinario relativo a quelle due giornate. Altrimenti, come osserva la Cassazione nell’ordinanza in commento, la presunzione di onerosità non ha alcuna base.


note

[1] Cass. ord. n. 28703/2020 del 16.12.2020.

Autore immagine: canva.com/


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