Sconfinamento bancario: cosa si rischia


Le conseguenze dell’utilizzo di un’apertura di credito oltre i limiti consentiti: la banca può recedere dal contratto e intimare la restituzione delle somme.
Se hai un conto corrente con un fido bancario, che ti consente di andare in rosso entro certi limiti, potresti “esagerare” e prelevare più del consentito. Così facendo andrai a debito verso la banca: avrai utilizzato una somma eccedente rispetto a quella concessa, senza ripianarla in tempo.
Quando questo succede, la banca ha parecchi strumenti a disposizione per risolvere la situazione. Nei conti correnti senza fido le banche si cautelano in automatico, bloccando l’utilizzo di carte e bancomat e impedendo bonifici e prelievi allo sportello; invece se c’è l’affidamento valutano la situazione caso per caso, in relazione al profilo del cliente, e talvolta consentono anche di sconfinare oltre l’importo soglia concesso.
A quel punto, però, ti verranno applicati gli ulteriori interessi concordati nel contratto di apertura di credito e, soprattutto, la banca potrebbe chiederti, in qualsiasi momento, di rientrare dallo sconfinamento. A sua discrezione potrebbe anche revocare il fido, senza necessità di fornirti alcuna spiegazione, concedendoti solo un breve preavviso. E non finisce qui, perché se l’insolvenza si protrae a lungo (non basta un mero ritardo nel rientro) o gli importi sono consistenti potresti finire segnalato in Centrale rischi.
Vediamo allora più da vicino cosa si rischia in caso di sconfinamento bancario, quali sono i comportamenti che non vengono ammessi e provocano pesanti conseguenze e quelli che invece non comportano danni.
La legge offre agli istituti di credito ampie possibilità di intervento, che possono essere esercitate in via discrezionale dalle banche, nella prospettiva di recuperare i crediti concessi ai correntisti e non restituiti. E una nuova sentenza della Cassazione ha affermato che, quando lo sconfinamento avviene spesso, la banca è legittimata a chiudere il rapporto contrattuale anche se in precedenza aveva tollerato a lungo lo scoperto di conto corrente.
Indice
Lo scoperto di conto corrente
Lo scoperto di conto è il nome comune di un contratto, propriamente chiamato apertura di credito, o fido, con il quale la banca ti mette a disposizione una liquidità aggiuntiva fino a un determinato importo prestabilito.
Potrai così utilizzarla per le tue esigenze e così facendo avrai a disposizione non solo le tue somme, ma anche quelle concesse dalla banca, senza andare in rosso se non eccedi i limiti di utilizzo fissati nel contratto.
Marco ha un conto corrente affidato per 15mila euro. Sul suo conto sono depositati 3mila euro. Un giorno Marco preleva 4mila euro ed emette un assegno di 12 mila euro: può farlo perché l’importo complessivo è garantito dal fido concesso dalla banca. Anzi, gli rimangono ancora 2mila euro che può utilizzare senza sconfinare.
Fido bancario: quanto costa
Abbiamo appena visto che grazie al fido si ha uno sconfinamento preventivamente autorizzato e, per così dire, messo in conto. Ovviamente il fido ha un costo, che è piuttosto elevato rispetto ad altre forme di finanziamento.
Sulle somme utilizzate andranno pagati gli interessi a debito, più una commissione percentuale che costituisce una sorta di canone periodico per compensare la banca della facoltà di far utilizzare al correntista l’importo affidato in qualsiasi momento (e bisogna pagarlo anche se non si usufruisce del fido, perché comunque esso è stato posto a disposizione del cliente).
Quando la somma affidata ed impiegata sarà restituita, il correntista potrà utilizzarla nuovamente fino alla scadenza del termine prestabilito. Il contratto di apertura di credito può essere stipulato per un periodo determinato o anche indeterminato e in tal caso la sua durata coinciderà con quella del rapporto di conto corrente sottostante.
Le banche comunque si cautelano in partenza dal mancato rimborso, garantendosi in anticipo buone possibilità di recupero del credito. Concedono, infatti, l’affidamento non a tutti i titolari di un conto corrente, ma solo ai clienti che risultano meritevoli per l’attività svolta e per la loro storia creditizia: in particolare, per ottenere il fido bisogna non essere stati protestati e non aver tardato nei rimborsi di precedenti finanziamenti.
Sconfinamento: quali conseguenze
Dunque utilizzare il fido bancario entro i limiti stabiliti non significa affatto andare in rosso. Questo, invece, avviene inevitabilmente quando si eccede l’utilizzo rispetto alla soglia di importo concessa.
Ci sono vari modi per superare l’importo affidato e così essere scoperti per alcuni periodi, o come si dice tecnicamente, sconfinare. Questo può accadere anche perché le date di accredito e di addebito delle operazioni non coincidono con quello della loro effettuazione e spesso succede, ad esempio, di prelevare un determinato importo in contanti mentre il bonifico ricevuto, o l’assegno versato a copertura, sarà disponibile solo alcuni giorni dopo.
Il giorno 23 la Srl “Alfa” paga con bonifico lo stipendio ai suoi 4 dipendenti per complessivi 6mila euro; lo stesso giorno versa sul conto un assegno di 8mila euro ricevuto in pagamento di una fattura. Alfa ha già completamente utilizzato il suo fido di 30 mila euro ma la banca accetta l’operazione. Il bonifico viene eseguito il giorno successivo; l’importo dell’assegno invece viene accreditato solo dopo 7 giorni. Il conto risulterà in rosso di 6mila euro per quella settimana.
Di solito le banche, specialmente con i clienti abituali, adottano una linea di tolleranza e consentono di rientrare dallo sconfinamento del fido, se contenuto entro importi accettabili, in un periodo di tempo ragionevole, senza particolari formalità se non qualche telefonata o invito del direttore della filiale o del funzionario incaricato.
Ma la banca, a sua discrezione, potrebbe anche chiedere di coprire immediatamente la somma eccedente il limite del fido ed anche, se lo ritiene, di revocarlo, in maniera che il cliente non possa più usufruirne in futuro. E allora il correntista si trova improvvisamente privato dei benefici di cui sino a quel momento aveva fruito ed è messo alle strette.
La revoca del contratto di apertura di credito
La possibilità di revocare la linea di credito è consentita dalla legge nei rapporti a tempo indeterminato [1] anche con un recesso improvviso della banca (che i giuristi definiscono recesso ad nutum), salvo il preavviso nel termine stabilito dal contratto o dagli usi o, in mancanza, in quello di 15 giorni.
Nelle aperture di credito concesse a tempo determinato, invece, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza se non per giusta causa, come ad esempio il verificarsi di una situazione di insolvenza del debitore o il venir meno delle garanzie prestate.
Il recesso comporta che l’utilizzazione del credito è preclusa, dunque viene meno per il correntista la facoltà di disporre delle somme affidate. Ma fino al momento in cui la banca intende avvalersi di questa facoltà l’eventuale scoperto può continuare ad essere consentito, anche oltre il limite fissato nel contratto di apertura del credito.
La tolleranza della banca sugli sconfinamenti
Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione questo comportamento di tolleranza da parte della banca non significa affatto che l’importo del fido concesso sia innalzato oltre il limite massimo contrattualmente stabilito, ed anzi rimane impregiudicata la facoltà di recesso. «È legittima la revoca dell’affidamento intimata dalla banca pur dopo aver a lungo tollerato gli sconfinamenti dei relativi limiti da parte del correntista», afferma la Suprema Corte [2].
Invece il recesso della banca quando il limite dell’affidamento concesso non è stato superato è da considerarsi illegittimo, perché risulta arbitrario e contrario al principio di buona fede. Inoltre tale comportamento contrasta «con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate» [3].
Infatti, come tutti gli imprenditori e i commercianti ben sanno, il fido bancario costituisce uno strumento di liquidità utile per far fronte alle più disparate esigenze ed essi contano proprio sul fatto di poterlo utilizzare; ma non dovrebbe mai diventare un mezzo di finanziamento.
Superamento del limite del fido e recesso della banca
In un nuovissimo caso deciso dalla Cassazione, in cui, come si legge in sentenza [4] «il correntista aveva ripetutamente superato il limite del fido concesso dalla banca con il contratto di apertura del credito, sino alla diffida di rientrare dallo scoperto con un termine di adempimento concesso congruamente in 10 giorni», la condotta dell’istituto di credito che aveva esercitato il recesso è stata ritenuta perfettamente legittima.
La Suprema Corte ha infatti ravvisato nella vicenda «comportamenti inaffidabili del debitore, che ha ripetutamente e in modo ingiustificato superato il limite di affidamento concesso dalla banca». La conseguenza è che la banca ha potuto inviare a questo suo correntista la diffida al rientro dalla scoperto e poi, una volta scaduto il termine concesso per ripianare il debito, disporre la revoca del contratto di apertura di credito. Da qui si è instaurato il recupero delle somme, mediante decreto ingiuntivo.
L’opposizione del correntista è stata respinta perché la condotta della banca, volta a recuperare il suo credito, è consentita in questi casi di somme di denaro certe, liquide, esigibili e fondate su prova scritta, consistente negli estratti conto bancari che documentano le scoperture avvenute.
Per approfondire gli argomenti trattati, anche in relazione ai conti correnti senza fido bancario, leggi anche gli articoli “Scoperto di conto corrente: cosa succede?“e “Se il conto corrente va in rosso che succede?“.
note
[1] Art. 1845, comma 3, Cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 23382 del 15 ottobre 2013.
[3] Cass. sent. n. 17291 del 24 agosto 2016.
[4] Cass. ord. n. 29317/20 del 22 dicembre 2020.