Come si chiede alle Poste il duplicato di un avviso di riscossione?


Ho smarrito l’avviso di riscossione di una raccomandata spedita oltre quattro anni fa. Siccome ho smarrito anche la ricevuta di spedizione, è possibile richiedere il duplicato dell’avviso conoscendo soltanto il mittente, il destinatario e la data di spedizione?
Occorre innanzitutto dire che:
- l’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982 riconosce il diritto dell’interessato a richiedere il duplicato dell’avviso di riscossione in caso di smarrimento;
- l’articolo 21, comma 3, della delibera n. 385/13/Cons. dell’Autorità garante delle Comunicazioni riconosce allo stesso modo il diritto dell’interessato, in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, ad ottenere un duplicato dello stesso (la richiesta del duplicato, precisa la norma, va inviata per telefono al numero verde 803 160 o per lettera alla casella postale 160 00144 Roma o e mezzo internet dall’apposita sezione del sito poste.it oppure, infine tramite richiesta cartacea presentata all’ufficio postale).
Fatta questa premessa, occorre dire che nel suo caso, siccome è andata smarrita anche la ricevuta di spedizione (cedolino), la sua richiesta di ottenere il duplicato dell’avviso di riscossione deve essere preceduta dalla dimostrazione che la raccomandata sia stata effettivamente accettata da Poste italiane.
Poste italiane, cioè, prima di poterle rilasciare il duplicato dell’avviso di riscossione deve verificare se e quando effettivamente ha preso in carico la spedizione di una raccomandata a.r. di cui lei era il mittente.
La dimostrazione che la raccomandata a.r. che le interessa fu presa in carico da Poste italiane si può raggiungere solo chiedendo preventivamente a Poste italiane di verificare nel registro di consegna la presenza di una raccomandata a.r. di cui lei era mittente nel periodo di riferimento (fornendo ogni altro utile elemento per il rintraccio della raccomandata a.r. nel registro suddetto).
Se alla sua richiesta Poste italiane non dovesse rispondere, lei potrà agire in giudizio (dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale) per esercitare il cosiddetto diritto di accesso alla documentazione amministrativa (nel caso specifico il diritto di accesso al registro di consegna per ottenere data di consegna e numero di identificazione del plico): in questo senso si è pronunciato il Tar del Piemonte con sentenza n. 107 del 2016.
Bisogna però precisare che:
- il diritto di accesso alla documentazione amministrativa (e quindi il suo diritto ad accedere ai dati contenuti nel registro di consegna di Poste italiane) è subordinato al fatto che lei dimostri che le informazioni che le servono (cioè l’esistenza di una raccomandata a.r. da lei spedita a quel destinatario in quel periodo) siano necessarie per poter esercitare un suo diritto (ad esempio perché le servono per una causa giudiziaria);
- la delibera n. 155/2019/Cons. dell’Autorità garante delle Comunicazioni (modificando l’articolo 4, comma 4, della delibera 600/2018/Cons.) ha fissato in tre anni il termine massimo di tempo (a partire dalla data di spedizione del piego) entro il quale il cittadino ha diritto di richiedere il duplicato di un avviso di riscossione ed in tal modo ha implicitamente fissato anche in tre anni il termine massimo di conservazione del registro di consegna.
Quello che ho appena evidenziato significa che un eventuale rifiuto o l’impossibilità di Poste italiane di fornirle sia i dati contenuti nel registro di consegna sia il duplicato dell’avviso di riscossione sarebbero giustificati e conformi alle norme vigenti se ad oggi fossero decorsi più di tre anni dalla data di spedizione del piego.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte