Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro; importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Inail; tutela del lavoratore.
Indice
- 1 Rendita da inabilità permanente
- 2 Sinistro in itinere del lavoratore
- 3 La rendita Inail per inabilità permanente
- 4 L’importo della rendita Inail per l’inabilità permanente
- 5 Esclusione possibilità di un arrotondamento al punto superiore
- 6 Origine professionale della malattia e rendita per inabilità permanente
- 7 La responsabilità risarcitoria del terzo
- 8 L’importo della rendita per l’inabilità permanente
- 9 Indennizzo Inail: cosa copre?
- 10 Detrazione della rendita riconosciuta dall’Inail
- 11 Indennizzo erogato dall’Inail
- 12 Determinazione della rendita Inail
- 13 Mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente
- 14 Tutela del lavoratore: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- 15 Diritto alla rendita per inabilità permanente e ricorso avanzato dall’Inail
Rendita da inabilità permanente
La capitalizzazione della rendita da inabilità permanente di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 1124 del 1965 presuppone, in ossequio al principio della stabilizzazione dei postumi, il decorso di un decennio dalla data della relativa costituzione, sicché alla scadenza di tale periodo l’assicurato soggiace al potere-dovere dell’istituto debitore di liberarsi mediante la corresponsione della prestazione unica.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la capitalizzazione della rendita, sul presupposto che il termine decennale decorresse non già dal giorno in cui era stato emesso il provvedimento costitutivo della stessa, bensì da quello, antecedente, dal quale era stata fissata la relativa decorrenza).
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, n.9372
Sinistro in itinere del lavoratore
In tema di c.d. sinistro in itinere occorso al lavoratore, l’importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Inail va detratta dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.
Tribunale Grosseto, 09/05/2020, n.324
La rendita Inail per inabilità permanente
L’importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Inail per infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratta dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.
Conseguentemente, allorquando l’ente previdenziale riconosce al danneggiato un assegno di invalidità in conseguenza del fatto dannoso, acquisisce il diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore. Tale situazione di fatto è sufficiente a riconoscere all’assicurazione del danneggiante il diritto di detrarre, dal totale del danno da liquidare, la somma capitalizzata erogata dall’INPS, il che conduce alla totale elisione del credito risarcitorio per danno biologico permanente.
Tribunale Pisa, 07/10/2020, n.876
L’importo della rendita Inail per l’inabilità permanente
L’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’Inail per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato.
Tribunale Bari sez. lav., 23/06/2020, n.1771
Esclusione possibilità di un arrotondamento al punto superiore
In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore.
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, n.11057
Origine professionale della malattia e rendita per inabilità permanente
Il “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire dall’Inail la rendita per inabilità permanente coincide con il momento in cui l’interessato abbia avuto consapevolezza dell’esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, da intendersi, tuttavia, in termini non strettamente soggettivi.
Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9802
La responsabilità risarcitoria del terzo
L’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.
Tribunale Roma sez. XIII, 06/03/2020, n.4925
L’importo della rendita per l’inabilità permanente
L’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.
Tribunale Milano sez. X, 31/01/2020, n.872
Indennizzo Inail: cosa copre?
In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento l’indennizzo erogato dall’Inail ai sensi dell’art. 13 del d.lg. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l’art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all’inabilità permanente.
Cassazione civile sez. lav., 13/03/2019, n.7171
Detrazione della rendita riconosciuta dall’Inail
L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore va detratto dalle somme in concreto dovute a quest’ultimo, allo stesso titolo, dal terzo responsabile del fatto illecito.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva operato la detrazione della rendita riconosciuta dall’INAIL sull’ammontare del risarcimento del danno già ridotto in ragione dell’accertato concorso di colpa del danneggiato).
Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2550
Indennizzo erogato dall’Inail
L’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l’art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all’inabilità permanente.
Cassazione civile sez. lav., 01/08/2018, n.20392
Determinazione della rendita Inail
In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del d.lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell’art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell’art. 73, comma 3 della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulta più articolata la disciplina della rendita erogata dall’I.N.A.I.L. nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
Mentre infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965, la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell’infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico (definito, ai fini dell’assicurazione obbligatoria, come “la lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell’importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l’una relativa appunto al danno biologico, l’altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
Tribunale Chieti sez. lav., 02/07/2018, n.219
Mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente
In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento, dovendosi, peraltro, riconoscere, ove una siffatta positiva declaratoria sia stata comunque adottata, l’interesse dell’INAIL ad impugnare e rimuovere la sentenza di primo grado, emessa “contra legem”, contenente una statuizione che riguarda, in ogni caso, l’Istituto, e ciò a prescindere dal contenuto immediatamente lesivo della stessa.
Cassazione civile sez. lav., 16/07/2015, n.14961
Tutela del lavoratore: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, qualora si aggravino, determinando una inabilità temporanea assoluta, gli esiti di un infortunio o di una malattia professionale, per i quali viene già corrisposta una rendita per inabilità permanente parziale, non sussiste il diritto ad una indennità giornaliera, non potendo tali prestazioni cumularsi, mentre eventuali ricadute nella malattia o riacutizzazioni degli esiti dell’infortunio, che determinino l’impossibilità temporanea di attendere al lavoro, possono essere prese in considerazione ove aggravino stabilmente la condizione del lavoratore, in sede di revisione della rendita di inabilità, ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, restando pur sempre salva la tutela del lavoratore predisposta in via generale dall’art. 2110 c.c. a mezzo delle prestazioni per malattia a carico dell’Inps.
(Nella specie, la S.C. ha osservato che la corresponsione di una integrazione della rendita di inabilità fino alla misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta è dovuta solo se sussistono le condizioni previste dall’art. 89 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e cioè se l’infortunato debba sottoporsi a speciali cure mediche e chirurgiche disposte dall’Inail in quanto ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa).
Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, n.27676
Diritto alla rendita per inabilità permanente e ricorso avanzato dall’Inail
Ha diritto alla rendita per inabilità permanente il lavoratore affetto da asma bronchiale ed enfisema polmonare causati dalla protratta esposizione al fumo passivo nell’ambiente di lavoro (nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avanzato dall’Inail contro la decisione dei giudici del merito, che avevano riconosciuto un rendita per inabilità permanente del 47% ad un lavoratore che per oltre trent’anni aveva lavorato, per circa cinque ore il giorno, in un locale non areato insieme ad altro collega fumatore).
Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, n.3227