Le ultime pronunce giurisprudenziali su: dichiarazione dei redditi; notifica al contribuente; riscossione delle imposte.
Indice
- 1 Controllo cartolare della dichiarazione
- 2 Vizi della procedura di accertamento
- 3 Dichiarazione dei redditi: errore materiale o di calcolo
- 4 Annullamento della cartella di pagamento
- 5 Erronea compilazione della dichiarazione
- 6 Procedura di controllo automatizzato
- 7 Controllo sui dati contabili riportati in dichiarazione
Controllo cartolare della dichiarazione
In tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l’interpretazione di una disposizione normativa (nella specie, quella dell’art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973).
Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, n.30791
Vizi della procedura di accertamento
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di calcolo emergente ictu oculi, e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 -bis, comma secondo, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, essa non è tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento, onere necessario soltanto quando la contestazione dell’erario si fondi su interpretazioni giuridiche od elaborazioni della documentazione allegata dal contribuente”.
Con riguardo al tema del contraddittorio deve essere precisato che, l’emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 -bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 -bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo.
Comm. trib. reg. Latina, (Lazio) sez. XVIII, 25/06/2018, n.4439
Dichiarazione dei redditi: errore materiale o di calcolo
In tema di riscossione delle imposte, allorché l’Amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di calcolo e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve escludersi un particolare onere di motivazione di tale provvedimento qualora la rettifica dei risultati della dichiarazione non comporti una pretesa ulteriore da parte dell’Amministrazione finanziaria, poiché il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante un mero richiamo alla dichiarazione medesima.
Cassazione civile sez. trib., 22/10/2014, n.22402
Annullamento della cartella di pagamento
Deve essere annullata la cartella di pagamento emessa per il controllo automatizzato della dichiarazione IVA, quando il contribuente dimostri, mediante la produzione di documenti e tabelle esplicative, l’errore materiale di compilazione della dichiarazione a causa dell’inversione degli imponibili relativi alle aliquote 10% e 20%. (P.D.)
Comm. trib. prov.le Milano sez. I, 23/02/2012, n.80
Erronea compilazione della dichiarazione
Se la maggiore imposta di cui l’Ufficio ha contestato l’omesso versamento con la cartella di pagamento, è il frutto di un errore materiale involontario del contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, sussistono fondati motivi per la disapplicazione delle sanzioni di omesso versamento. (M.M.)
Comm. trib. reg., (Lombardia) sez. XXXVI, 20/09/2011, n.119
Procedura di controllo automatizzato
Allorché l’amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di calcolo emergente “ictu oculi”, e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973, essa non è tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento, onere necessario soltanto quando la contestazione dell’erario si fondi su interpretazioni giuridiche od elaborazioni della documentazione allegata dal contribuente.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima, benché non motivata e non preceduta da alcun avviso di accertamento, la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate aveva preteso il pagamento dell’imposta su redditi da arretrati di lavoro dipendenti, regolarmente esposti nella dichiarazione, ma soggetti a tassazione separata, in base all’assunto che l’aliquota d’imposta cui tali redditi erano soggetti era stabilita direttamente dalla legge).
Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, n.9224
Controllo sui dati contabili riportati in dichiarazione
In tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000 n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.
(Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida, per violazione dell’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, una cartella di pagamento relativa ad omesso o insufficiente versamento di imposte dirette e indirette dovute in base alla dichiarazione presentata).
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2012, n.8342