Onere di conservazione e vigilanza sull’edificio in rovina; demolizione e fedele ricostruzione; tutela della pubblica incolumità; omissione di lavori in costruzioni pericolanti.
Indice
Ristrutturazione immobile pericolante
Tra i poteri del Comune non rientra quello di imporre la ristrutturazione di un immobile pericoloso, potendo lo stesso solo ordinare l’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza ovvero, laddove questa non possa essere garantita in nessun modo se non attraverso la ricostruzione e la ristrutturazione – la cui scelta spetta, però, al proprietario – la demolizione.
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 06/10/2020, n.687
Pericolo di crollo
A fronte di un’ordinanza contingibile e urgente, preordinata a garantire l‘incolumità pubblica e privata messa in pericolo dall’assenza di staticità di un edificio, il proprietario del fondo confinante è titolare di una posizione giuridica soggettiva diversa e più pregnante rispetto a quella del cittadino qualsiasi che potrebbe essere esposto al pericolo del crollo durante il transito sulla confinante via pubblica. Cionondimeno, tale interesse si arresta a che il Comune verifichi il rispetto delle misure ordinate, affinché la sicurezza, in particolare del vicino, sia garantita.
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 06/10/2020, n.687
Omissione di lavori in edifici o costruzioni in rovina
Non risponde penalmente l’amministratore che diligentemente si attiva facendo transennare la zona sottostante l’area corrispondente alla parte pericolante dell’edificio in rovina, rimandando all’assemblea condominiale o ai singoli proprietari la decisione sull’intervento risolutore. In queste ipotesi, riemerge in via autonoma la responsabilità esclusiva dei proprietari inerti che negligentemente omettono di intervenire sulle cause del pericolo, che continuano a sussistere ininterrottamente fino alla messa in sicurezza dell’immobile, malgrado gli interventi urgenti posti in essere dall’amministratore, finalizzati a circoscrivere gli effetti del pericolo.
Ne consegue, pertanto, che la consumazione del reato de quo a carico dei condomini inerti si compie solo quando sono state effettivamente eseguite le opere di messa in sicurezza dell’immobile, e non al momento in cui l’amministratore aveva provveduto a transennare l’area, trattandosi di misure che incidono solo sugli effetti, ma non sulle cause del pericolo.
Cassazione penale sez. I, 07/10/2019, n.50366
Responsabilità del chiamato all’eredità
In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina, sussiste l’obbligo giuridico alla conservazione dell’edificio anche a carico dei chiamati all’eredità, in funzione della loro relazione con il bene pericolante, sia pure in via provvisoria e salva diversa ripartizione degli oneri economici in sede civilistica.
Cassazione penale sez. I, 07/11/2018, n.10549
Conservazione dell’edificio pericolante
Sotto il profilo penalistico, in relazione all’oggettività giuridica della disposizione dell’art. 677 c.p., sono obbligati alla conservazione dell’edificio anche i chiamati all’eredità, in funzione della loro relazione con il bene pericolante, sia pure in via provvisoria e salva diversa ripartizione degli oneri economici in sede civilistica.
Cassazione penale sez. I, 07/11/2018, n.10549
Demolizione dell’edificio pericolante
In tema di espropriazione al fine di demolire un edificio pericolante e disposta per ragioni di sicurezza dal Comune, spetta comunque allo Stato, e non al Comune, l’obbligo di indennizzare il proprietario, non rilevando l’approvazione da parte del Comune di un piano di recupero che avrebbe implicato egualmente la demolizione del fabbricato.
Cassazione civile sez. I, 28/02/2014, n.4812
Edificio pericolante concesso in locazione
Nell’ipotesi di edificio pericolante concesso in locazione, il proprietario è titolare in via principale della posizione di garanzia verso i terzi per l’onere di conservazione e vigilanza sull’edificio in rovina e, come tale, responsabile per l’omissione di cui all’art. 677 c.p..
Nulla vieta che tra le parti contraenti possano intercorrere pattuizioni nel senso che l’onere può essere addossato al conduttore, ma sempre che costui sia alleggerito del carico della sua prestazione, rappresentato dal pagamento del canone di locazione. Non può, infatti, ipotizzarsi che al conduttore sia fatto carico di affrontare le spese di manutenzione necessarie per l’uso dell’immobile locato senza operare compensazione sui canoni locativi, poiché se così non fosse si avrebbe riguardo ad un patto di pura facciata, perché del tutto sperequato, di difficile accettazione e non suscettibile di essere onorato.
Cassazione penale sez. I, 02/10/2012, n.41283
Controllo degli edifici demaniali pericolanti
Spetta all’Agenzia del demanio sia la titolarità del potere-dovere di iniziativa nelle materie riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili demaniali, sia il compito di vigilare e controllare edifici demaniali pericolanti, anche in assenza di una previsione normativa specifica del codice della navigazione, essendo ciò ricollegabile ai doveri del proprietario ovvero alla gestione dei profili dominicali del bene, con la conseguenza che ove le funzioni amministrative siano state trasferite alla Regione, con le risorse finanziarie necessarie per la gestione funzionale da parte della medesima (come nel caso che ha originato il quesito alla regione Sardegna) e debba decidersi a chi spetti la demolizione di un edificio pericolante in area demaniale, rileveranno in primo luogo le norme rinvenibili nell’ordinamento generale, prima di azionare poteri tipizzati dal codice della navigazione e posti a tutela degli usi pubblici del mare.
Consiglio di Stato sez. II, 12/04/2012, n.1212
Opere di consolidamento e di restauro
Ricorre l’ipotesi della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. qualora il proprietario di un edificio pericolante non provveda ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e di restauro imposte dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, ferma restando la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 677 comma 1 c.p.
Cassazione penale sez. I, 11/04/2003, n.25998
Omissione di lavori in edifici pericolanti
Per la sussistenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) è necessaria quella volontà cosciente e libera, cui è condizionata, a norma dell’ultimo comma dell’art. 42 stesso codice, l’imputabilità anche del reato contravvenzionale. Ne consegue che l’impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente neanche da colpa, escludendo la libera volontà dell’agente, non rende configurabile il reato.
(Fattispecie nella quale si è ritenuta penalmente irrilevante la mancata esecuzione di lavori di demolizione in un edificio pericolante da parte del direttore dei lavori, data l’appartenenza del fabbricato a una società dichiarata fallita e l’assenza di uno specifico incarico da parte del curatore fallimentare).
Cassazione penale sez. I, 19/09/2002, n.35144
Ricostruzione di un edificio pericolante
È illegittimo il diniego dell’autorizzazione alla demolizione e fedele ricostruzione d’un edificio pericolante e di compromessa stabilità – le cui opere devono essere compiute in coerenza con il vincolo paesaggistico di zona mirante alla conservazione dei tipi edilizi esistenti -, motivato dal comune per il fatto che la ricostruzione, pur se conforme all’originale, sarebbe comunque un “falso storico”, atteso che un siffatto diniego, giustificato se il fabbricato fosse gravato da un vincolo storico monumentale, non è coerente con la salvaguardia del paesaggio, rivolta piuttosto ad impedire le modificazioni delle caratteristiche edilizie di zona.
Consiglio di Stato sez. V, 15/01/1997, n.45
Stabilità e sicurezza dell’edificio
Il disposto dell’art. 221 t.u. sanitario protegge sia l’interesse igienico sanitario sia quello urbanistico. Infatti il rilascio della licenza di abitabilità presuppone non solo “che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità”, ma anche che “risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato”, sicché la previa attestazione richiesta all’ufficiale sanitario ed al tecnico comunale non si limita all’accertamento della congruità degli apprestamenti igienico sanitari, ma si estende anche all’esame dell’intero progetto.
(La Cassazione ha altresì evidenziato che le condizioni igieniche presuppongono stabilità e sicurezza dell’edificio e che sarebbe incongruo dichiarare abitabile, perché rispondente alle condizioni igieniche, un edificio pericolante o, comunque, carente sotto il profilo strutturale).
Cassazione penale sez. un., 12/10/1993
Restauro di un edificio pericolante
La tassa per l’occupazione di suolo pubblico, di cui all’art. 192 t.u. 14 settembre 1931 n. 1175, determina un’obbligazione, di natura tributaria, che trova la sua fonte, per effetto della materiale occupazione dell’area o spazio pubblico, non già nell’atto amministrativo di autorizzazione o di concessione, bensì direttamente nella legge, la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’ente impositore e senza riconnettere alcuna importanza alla circostanza che l’occupazione sia stata determinata non da atto volontario e spontaneo del privato, bensì imposta dall’esigenza di dare esecuzione ad un provvedimento dell’autorità competente a tutela della pubblica incolumità.
(Nel caso di specie è stata ritenuta legittima la tassazione di un privato che, per ottemperare ad un’ordinanza comunale di restauro di un edificio pericolante di sua proprietà, aveva transennato parte della strada pubblica sulla quale l’immobile affacciava).
Cassazione civile sez. I, 20/05/1992, n.6058
Rilascio della licenza di abitabilità
L’attestazione richiesta dall’art. 221 t.u. leggi sanitarie non si limita all’accertamento della congruità degli “apprestamenti igienico-sanitari”, ma si estende all’esame dell’intero progetto presentato al fine di ottenere la concessione edilizia. Infatti, essendo il rilascio della licenza di abitabilità subordinato alla condizione della conformità della costruzione al progetto approvato, tale non può intendersi che quello previsto dalle norme urbanistiche vigenti.
Del resto, le esigenze igieniche presuppongono stabilità e sicurezza dell’edificio, fondate sulle condizioni di struttura del progetto approvato con la licenza edilizia: sarebbe incongruo, infatti, dichiarare abitabile, perché rispondente alle condizioni igieniche, un edificio pericolante o comunque carente sotto il profilo strutturale. (Applicazione in tema di falso ideologico in attestazioni di conformità del fabbricato al progetto approvato).
Cassazione penale sez. un., 30/06/1984
Pericolo per la pubblica incolumità
In relazione ad un edificio pericolante, ove il sindaco abbia ordinato opere di consolidamento, conservazione e restauro necessarie per evitare ogni possibile causa di pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario non può di sua iniziativa demolire l’edificio stesso, sostenendo l’impossibilità a provvedere ad opere di conservazione. Tale condotta integra, infatti, i reati di cui all’art. 650 c.p. e 41 lett. d) l. 17 agosto 1942 n. 1150, a meno che non si riesca a dimostrare l’esistenza della scriminante dello stato di necessità, ossia una situazione di pericolo di grave danno per sé od altri, non altrimenti evitabile e non dipendente da un precedente comportamento colposo.
Cassazione penale sez. III, 15/05/1979
Buon giorno
Non riesco a trovare questa sentenza
Giancarlo
Grazie
Demolizione dell’edificio pericolante
In tema di espropriazione al fine di demolire un edificio pericolante e disposta per ragioni di sicurezza dal Comune, spetta comunque allo Stato, e non al Comune, l’obbligo di indennizzare il proprietario, non rilevando l’approvazione da parte del Comune di un piano di recupero che avrebbe implicato egualmente la demolizione del fabbricato.