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Persiane: ultime sentenze

18 Gennaio 2021
Persiane: ultime sentenze

Valutazione dello stato di conservazione e di manutenzione dell’immobile abitativo; riparazione delle persiane; lesione del decoro architettonico dell’edificio.

Installazione di persiane in legno

La prescrizione, contenuta nel regolamento urbanistico, di installare in zona A persiane esclusivamente in legno va interpretata estensivamente, nel senso di ammettere l’uso di materiali alternativi equivalenti al legno, come l’alluminio finto legno, sempre che sia dimostrata tale equivalenza.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 07/02/2020, n.171

Uso esclusivo di infissi in legno con persiane alla romana

Nel caso qui in esame, l’ingiunzione impugnata risulta emanata sul presupposto della constatazione di due distinti ordini di violazioni, l’uno afferente all’ autorizzazione paesaggistica e l’altro alla concessione edilizia: da un lato, infatti, veniva contestata alla ricorrente la violazione del divieto di uso di alluminio anodizzato e di avvolgibili in p.v.c, come prescritto nell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza, e, dall’altro, veniva constatata la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia volta a consentire l’utilizzo esclusivo di infissi in legno con persiane alla romana.

Ne deriva che l’abuso contestato assumeva, nel caso in esame, una duplice valenza in quanto rappresentava sia un abuso paesaggistico sia un abuso tipicamente edilizio. Orbene, a fronte di tale duplicità di contestazioni, la società istante, con il ricorso in trattazione, ha censurato esclusivamente il primo segmento motivazionale concernente la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, senza articolare distinti ed autonomi profili di gravame avverso il secondo motivo posto a base dell’ingiunzione, ovvero la violazione delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 23/03/2015, n.660

Decoro architettonico dell’edificio

In materia edilizia si deve distinguere il decoro architettonico dell’edificio che, in mancanza di specifiche norme di tutela trova disciplina solo nel comma 2 dell’art. 1120 c.c. ed è rimesso ai rapporti condominiali e fra i privati interessati, e la disciplina edilizia ed urbanistica, rispetto alla quale il riferimento dell’art. 10 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 a sagoma e prospetti non può estendersi, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà dell’intervento pubblico autoritativo, agli interventi minori esterni all’edificio, coerenti con l’uso normale cui l’immobile è destinato e non incidenti sul complessivo assetto edilizio ed urbanistico urbano d’interesse pubblico generale, quali il cambio e la modifica di serramenti, tapparelle e persiane, la collocazione di antenne radioamatoriali e televisive e di compressori delle pompe di calore e l’apertura di nuove finestre e la loro modifica, purché non incidenti sugli elementi strutturali dell’edificio e sulla divisione fra unità immobiliari, e purché nel rispetto della disciplina pubblica sull’areazione ed illuminazione degli ambienti e sulle distanze, affacci e vedute.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 17/01/2013, n.109

Installazione delle persiane: distanza

Ai sensi dell’art. 907 c.c., il proprietario del fondo dominante gode di una zona di rispetto di tre metri sia in linea orizzontale che verticale dalla veduta: l’installazione delle persiane con un raggio d’apertura inferiore a suddetta distanza, lascia completamente inalterati i limiti della “inspectio” e della “prospectio” sul fondo dell’attore, sicché il contenuto essenziale del diritto di servitù non risulta ampliato, e non viene dunque aggravata la condizione del fondo servente.

Tribunale Arezzo, 14/05/2009

Locazione: la riparazione delle persiane

La riparazione degli infissi esterni, delle persiane o delle porte di ingresso dell’immobile locato non rientra tra quelle di piccola manutenzione che l’art. 1576 c.c. pone a carico del conduttore, perché i danni riportati da essi, a meno che non siano dipendenti da uso anormale dell’immobile, debbono piuttosto presumersi dovuti a caso fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore che, a norma dell’art. 1575 c.c., ha l’obbligo di mantenere la cosa locata in stato da servire per l’uso convenuto.

Tribunale Salerno sez. I, 16/11/2007

Riparazione persiane: spetta al locatore o al conduttore?

In materia di locazione, la riparazione degli infissi esterni, delle persiane o delle porte di ingresso dell’immobile locato non rientra tra quelle di piccola manutenzione che l’art. 1576 c.c. pone a carico del conduttore, perché i danni riportati da essi, a meno che non siano dipendenti da uso anormale dell’immobile, debbono piuttosto presumersi dovuti a caso fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore che, a norma dell’art. 1575 c.c., ha l’obbligo di mantenere la cosa locata in stato da servire per l’uso convenuto.

Tribunale Salerno sez. I, 24/11/2006

Lesione del valore architettonico-storico dell’edificio

Allorché non è dedotta dal condominio la lesione del valore architettonico-storico dell’edificio, il giudice si deve limitare ad accertare l’eventuale lesione del decoro architettonico, ai sensi dell’art. 1120 c.c., con riguardo a qualsiasi edificio privo di particolare importanza; ne consegue che non si può parlare di intervento peggiorativo con riguardo ad un comprovato snaturamento delle linee originarie dello stabile.

(Nella specie, accertata la compromissione della simmetria con l’instaurarsi nel prospetto esterno di una serie disordinata di manufatti ed infissi di natura e vizi diversi, quali persiane napoletane, ringhiere diversamente disegnate, verande, ecc., il tribunale ha riformato la decisione del primo giudice, ritenendo legittime e non lesive del decoro del fabbricato già pregiudicato ed alterato le aperture a balcone del tipo “alla romana”, in luogo delle precedenti aperture – finestre, operate da un condomino).

Tribunale Napoli, 15/09/1990

Lo spazio occupato dalle persiane delle finestre del vicino

L’interesse che segna il limite all’espansione del diritto di proprietà (e del corrispondente possesso) di un fondo sullo spazio aereo sovrastante deve essere valutato alla stregua della ipotizzabile possibilità di utilizzare tale spazio come ambito di esplicazione effettiva o virtuale di un potere legittimo o di fatto) sulla sottostante superficie, compatibilmente con le caratteristiche e con la normale destinazione del suolo.

(Nella specie, in cui il proprietario di un cortile agiva in manutenzione lamentando che le persiane delle finestre del vicino si aprivano entro lo spazio aereo sovrastante detto cortile, il S.C. enunciando il su riportato principio ha cassato la decisione di merito di accoglimento della domanda, fondata esclusivamente sul rilievo che tali persiane, se non tenute chiuse, occupavano “lo spazio attinente all’area cortilizia“).

Cassazione civile sez. II, 07/01/1984, n.106

Immobile abitativo: la mancanza delle persiane

In tema di valutazione dello stato di conservazione e di manutenzione dell’immobile abitativo – i cui elementi, previsti dall’art. 21 della l. 27 luglio 1978 n. 392, sono stati specificati dal d.m. 9 ottobre 1978 – mentre gli infissi di chiusura corrispondenti alle aperture esterne servendo all’isolamento dall’ambiente esterno, devono esser presenti in ogni vano, con la conseguente esistenza di tale elemento di degrado qualora anche una sola delle aperture esterne dell’appartamento manchi di tali infissi (art. 2, punto 3, lett. a) del citato d.m.); la mancanza degli oscuri e o delle persiane – che rendono non già inesistente, ma difettosa la funzionalità degli infissi – è riguardata nella successiva lett. B del richiamato art. 2, per la quale, affinché sussista l’elemento di degrado, la mancanza stessa deve attenere ad almeno un terzo del numero degli infissi di chiusura delle aperture esterne esistenti nell’unità immobiliare.

Cassazione civile sez. III, 23/11/1982, n.6345



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3 Commenti

  1. Ormai, io ho abbandonato le care vecchie persiane ed ora abbiamo in casa un altro tipo di chiusura delle tapparelle. Prima alzando le persiane dell’altra casa succedeva spesso che si bloccavano e mi recavano problemi perché dovevamo smontare tutto e sistemare. Mio marito si armava di pazienza e sistemava questi fastidi. Ora, soprattutto per la sua gioia, abbiamo optato per un’altra soluzione

  2. Il colore delle persiane deve essere uguale in tutto il condominio? Possono impormi che sia uguale a quello degli altri appartamenti? Certi condomini hanno interpellato l’estetica dell’edificio. Ma cosa può cambiare per un colore di tapparelle? suvvia dai

    1. Se risulta unitario su tutti gli appartamenti, il colore delle persiane deve essere rispettato. Se in passato è stata consentita a uno oppure a pochi condomini l’alterazione della gradazione cromatica degli infissi, allora i successivi proprietari potranno fare lo stesso. Diversamente, bisognerà attenersi al colore unitario di tutta la facciata. Modificare il materiale delle imposte non può essere vietato se viene rispettata la stessa tinta delle altre. Un minimo di tolleranza è sempre necessario. Il decoro architettonico rientra in quei valori che possono essere modificati solo da una votazione dell’assemblea all’unanimità. Inoltre, ciascun condomino può agire autonomamente per ottenere – con una sentenza di condanna da parte del tribunale – il ripristino della condizione originaria a tutela della rispettiva proprietà.

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