Separazione di fatto e nuova convivenza: quando viene meno il diritto a percepire l’assegno di mantenimento? Leggi le ultime sentenze.
Indice
- 1 Perdita dell’assegno di mantenimento
- 2 La costituzione di una nuova famiglia
- 3 Separazione e nuova famiglia di fatto
- 4 Quando viene meno il diritto all’assegno di mantenimento?
- 5 La nullità del matrimonio e l’assegno di mantenimento
- 6 Esclusione solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge
- 7 La coabitazione con un altro partner
- 8 La ripetibilità dell’assegno di mantenimento
- 9 Fallimento dell’unione coniugale
Perdita dell’assegno di mantenimento
In tema di separazione personale dei coniugi la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.
Tribunale Verbania, 06/11/2020, n.492
La costituzione di una nuova famiglia
La formazione di un nuovo nucleo familiare di fatto da parte del coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento dà luogo alla perdita definitiva (ovverosia anche per l’ipotesi in cui la famiglia di fatto venga successivamente a sciogliersi) del diritto a percepire l’assegno di mantenimento e/o l’assegno divorzile.
Tribunale Savona, 01/08/2019, n.757
Separazione e nuova famiglia di fatto
Il principio secondo cui la costituzione di una nuova famiglia di fatto esclude l’assegno di mantenimento è stato espressamente sancito in tema di assegno divorzile, ma è perfettamente mutuabile alla materia della separazione personale per l’eadem ratio; Infatti il sesto comma dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 non definisce il concetto di adeguatezza dei mezzi, in difetto della quale e nel concorso dell’ulteriore requisito dell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell’assegno divorzile, ma anzi lascia volutamente suscettibili di differenziazione i parametri concreti di valutazione di tale “adeguatezza”, in ragione della variegata possibile evoluzione delle scelte esistenziali degli ex coniugi nella fase successiva alla separazione.
Fra i fattori capaci di incidere su tale nozione di “adeguatezza” è suscettibile di acquisire rilievo anche la eventuale convivenza “more uxorio”, la quale, quando si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta “famiglia di fatto” (caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e dei modelli di vita, in essi compresi anche quello economico) fa si che la valutazione di una tale “adeguatezza” non possa non registrare una tale evoluzione esistenziale, recidendo – finché duri tale convivenza (e ferma rimanendo in questo caso la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé ove “non compensato” all’interno della convivenza) – ogni plausibile connessione con il tenore e con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza coniugale, ed escludendo – con ciò stesso – ogni presupposto per il riconoscimento, in concreto, dell’assegno divorzile fondato sulla conservazione degli stessi.
Tribunale Bari sez. I, 07/02/2019, n.606
Quando viene meno il diritto all’assegno di mantenimento?
L’instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge separato fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, a prescindere da ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la fase precedente di convivenza matrimoniale.
Cassazione civile sez. I, 27/06/2018, n.16982
La nullità del matrimonio e l’assegno di mantenimento
A fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell’assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole – così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell’intangibilità del giudicato – che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono. Prova ne sia che, ove intervenisse una dichiarazione di nullità di quel vincolo ai sensi della normativa civile, non vi sarebbe luogo a statuizioni corrispondenti a quelle previste in sede di separazione personale, in quanto, in simile ipotesi, il legislatore ritiene che la disciplina dei rapporti economici trovi la sua sede adeguata nel cd. matrimonio putativo.
Cassazione civile sez. I, 11/05/2018, n.11553
Esclusione solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge
La formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge separato costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, scelta che rescinde ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita legati al coniugio e quindi esclude la solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge in termini di contributo al mantenimento.
Tribunale Fermo, 02/05/2018
La coabitazione con un altro partner
La coabitazione con un altro partner da parte dell’ex coniuge fa venire meno il diritto all’assegno da parte dell’ex, anche se manca la prova di una convivenza more uxorio e si tratta solo di una “affettuosa amicizia”. Così si è espressa la Cassazione che ha anche precisato che non si può addossare all’ex coniuge tenuto a versare l’assegno l’onere di dimostrare il grado di intimità sussistente tra l’ex e il suo nuovo partner.
La Corte ha reso così meno stringenti le condizioni per la perdita dell’assegno in caso di una nuova convivenza, accogliendo nella specie il ricorso di un uomo che contestava l’obbligo di corrispondere alla sua ex moglie un assegno mensile di 800 euro in quanto questa conviveva con altro partner. Per i giudici di legittimità è sì vero che il diritto all’assegno non decade per una mera coabitazione, ma non può porsi a carico del marito l’onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia”.
Cassazione civile sez. VI, 08/03/2017, n.6009
La ripetibilità dell’assegno di mantenimento
In tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale. (Nel caso di specie, la ripetibilità dell’assegno di mantenimento è stata esclusa dalla Corte, in riforma della sentenza di secondo grado, rispetto ad un importo di euro 350).
Cassazione civile sez. I, 20/03/2009, n.6864
Fallimento dell’unione coniugale
Viene meno il diritto all’assegno di mantenimento per la moglie che con la propria condotta ha determinato il fallimento dell’unione coniugale (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva addebitato alla donna la separazione, revocando il diritto al mantenimento, individuando nei suoi comportamenti, tra i quali il ripetuto rifiuto di trasferirsi in città dove il marito doveva permanere per gran parte della settimana per via della sua attività lavorativa e l’iniziativa di dormire nella stanza del figlio e non più con il marito, il fondamento della separazione).
Cassazione civile sez. I, 19/09/2008, n.23885