Partecipazione attiva del minore stesso al procedimento che lo riguarda; capacità di discernimento; audizione infradodicenne.
Indice
- 1 Il diritto del minore ad essere ascoltato
- 2 Sottrazione internazionale di minore
- 3 Posizione degli affidatari di minori
- 4 L’audizione del minore infradodicenne
- 5 Affidamento di minori: la separazione tra fratelli e sorelle
- 6 Diritto del minore di esprimere la propria opinione
- 7 L’audizione dei minori nella Convenzione di New York
- 8 Diagnosi della sindrome da alienazione parentale
- 9 L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie
- 10 La mancata audizione del minore infradodicenne
- 11 Valutazione della capacità di discernimento del minore
- 12 Audizione del minore nelle procedure di adozione
- 13 Audizione del minore: quando è ritenuta superflua?
- 14 È obbligatoria l’audizione del minore?
Il diritto del minore ad essere ascoltato
L’audizione del minore può essere omessa solo nel caso in cui sussistano particolari ragioni, legate al suo grado di maturità e da indicare in sentenza in modo puntuale e specifico, che la sconsigliano.
Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, n.16410
Sottrazione internazionale di minore
Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ai sensi dell’art. 315 bis c.p.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione dell’eventuale sua opposizione al ritorno in Italia; siffatto adempimento, tuttavia, può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dallo stesso stabilite tenuto conto del carattere urgente e meramente ripristinatorio di tale procedura.
Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, n.4792
Posizione degli affidatari di minori
Gli affidatari di minori, ex art. 5, c.1, l. n. 184 del 1983 (affido eterofamiliare), così come sostituito dalla l. n. 173 del 2015, devono essere convocati a pena di nullità anche nei procedimenti in tema di responsabilità genitoriale ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore oltre a poter rivolgere segnalazioni o richieste al Pubblico Ministero affinché attivi il procedimento de potestate ma non hanno la qualità di parti dal momento che il nuovo regime giuridico dell’affido non incide direttamente sulla norma (art. 336 c.c.) che individua i soggetti legittimati ad agire. Essi, tuttavia, sono legittimati a far valere la violazione degli artt. 315 bis e 336 bis c.p.c. per la mancata audizione del minore nel medesimo procedimento, in quanto tale censura attiene al diverso aspetto della proroga dell’affidamento eterofamiliare per cui hanno presentato richiesta.
Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, n.18542
L’audizione del minore infradodicenne
L’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento — direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali — costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore.
Cassazione civile sez. I, 16/02/2018, n.3913
Affidamento di minori: la separazione tra fratelli e sorelle
Posto che l’ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, direttamente da parte del giudice o, su mandato di questo, del consulente tecnico d’ufficio ovvero del personale dei servizi sociali, in quanto consente la partecipazione attiva del minore stesso al procedimento che lo riguarda (nella specie, la separazione giudiziale dei genitori) costituisce adempimento previsto a pena di nullità, il giudice: a) può ometterne l’espletamento, se lo ritenga superfluo o in contrasto con l’interesse del minore medesimo, alla stregua di una motivazione tanto più stringente quanto più il minore si avvicina ai dodici anni di età, b) deve indicare perché l’ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali, o comunque da un esperto al di fuori del processo, sia idoneo a sostituire quello diretto, c) può disattendere le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto, ma alla stregua di una motivazione rigorosa e pertinente, che ne evidenzi la contrarietà all’interesse del minore, in quanto resta centrale la valorizzazione sostanziale del suo punto di vista, ai fini della decisione che lo concerne, d) deve disporre la separazione tra fratelli e sorelle solo se ineludibile, in quanto tale rapporto va tendenzialmente conservato, alla stregua di una motivazione che evidenzi il contrario interesse del minore alla preservazione della convivenza.
(Nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che, preso atto delle carenze di entrambi i genitori, fortemente conflittuali, aveva affidato la figlia minore, prossima ai dodici anni, ai servizi sociali, collocandola presso il padre, benché la minore avesse manifestato la volontà di vivere con la madre e la sorella, e la c.t.u. avesse evidenziato che il legame con la sorella costituisse il maggior riferimento affettivo e stabilizzante per la minore stessa).
Cassazione civile sez. I, 24/05/2018, n.12957
Diritto del minore di esprimere la propria opinione
In tema di adozione, l’art. 10, comma 2, l. 4 maggio 1983 n. 184, come novellato dalla l. 28 marzo 2001 n. 149, il quale dispone che i genitori e in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore possano partecipare a “tutti” gli accertamenti disposti dal tribunale, si riferisce non solo ai tradizionali mezzi d’istruzione probatoria disciplinati dalla sezione III del capo II, titolo I del libro II del Codice di procedura civile, ma a qualunque atto d’indagine che il giudice ritiene di eseguire per iniziativa propria o delle parti al fine di verificare se sussista lo stato di abbandono, comprendendo esemplificativamente anche le indagini e le relazioni affidate ad istituti o altri operatori specializzati.
esso non è tuttavia applicabile all’audizione del minore, la quale, non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all’una o all’altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l’audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato.
Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, n.7282
L’audizione dei minori nella Convenzione di New York
L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, e dell’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla l. n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore.
Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.
Cassazione civile sez. un., 21/10/2009, n.22238
Diagnosi della sindrome da alienazione parentale
Nel caso di diagnosi della sindrome di alienazione parentale (PAS), se dalle consulenze tecniche emergono risultanze discordanti non coincidenti con la (ancora in evoluzione) letteratura scientifica sul tema, il giudice dovrà valutare in concreto le risultanze mediche anche sulla base delle proprie competenze, traendo spunto anche dall’adempimento necessario dell’audizione del minore.
Cassazione civile sez. I, 16/05/2019, n.13274
L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie
L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c.).
Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12018
La mancata audizione del minore infradodicenne
L’ascolto del minore di almeno 12 anni – e anche di età inferiore, purché dotato di capacità di discernimento – costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice, con specifica e circostanziata motivazione, non ritenga l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore.
Cassazione civile sez. I, 17/04/2019, n.10776
Valutazione della capacità di discernimento del minore
L’articolo 15, comma 2, della legge n. 184 del 1983 esclude la necessità della audizione del minore solo “in considerazione della capacità di discernimento” del minore che non abbia compiuto dodici anni. Deve essere cassata – pertanto – per violazione dell’articolo 15, comma 2, citato la pronuncia del giudice del merito che non ha compiuto alcuna valutazione al riguardo, limitandosi a evidenziare, in modo tautologico la tenera età della bambina (di quasi undici anni all’epoca della sentenza) e il fatto che non aveva ricordi del padre, senza però esprimere sulla sua capacità di discernimento e contraddicendo l’affermazione secondo la quale la minore era una bambina adultizzata.
Cassazione civile sez. I, 21/11/2016, n.23635
Audizione del minore nelle procedure di adozione
In tema di adozione, l’art. 15 l. n. 184 del 1983, come modificato dalla l. n. 149 del 2001, per il quale il minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento, deve essere sentito in vista della dichiarazione di adottabilità, esprime un principio che, benché inserito nella disciplina del giudizio di primo grado, va esteso al giudizio di adottabilità nel suo complesso, tale audizione ponendosi in funzione del diritto fondamentale del medesimo minore a essere informato e a esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano e, dunque, costituendo elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
L’audizione del minore è un atto processuale del giudice, il quale può stabilire, nell’interesse del minore, modalità particolari per il suo espletamento, comprendenti anche la delega specifica a esperti, ma allo stesso non è equiparabile l’assunzione del contributo dell’adottando in maniera indiretta, tramite le relazioni che gli operatori dei servizi sociali svolgono nell’ambito della loro ordinaria attività.
Cassazione civile sez. I, 29/02/2016, n.3946
Audizione del minore: quando è ritenuta superflua?
L’audizione del minore, ai sensi del combinato disposto degli ora vigenti artt. 336-bis, comma 1, e 337-octies, comma 1, cc, può ritenersi manifestamente superflua (al di là di qualsiasi pur possibile considerazione sul punto che non possa essere addirittura in contrasto con l’interesse dello stesso), tenendo conto che le esigenze di ascolto dello stesso sono state ampiamente soddisfatte nei termini garantiti e protetti riferiti dal collegio peritale.
Tribunale Bari sez. I, 22/10/2015, n.4513
È obbligatoria l’audizione del minore?
Nel procedimento previsto dall’art. 250 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, per conseguire una pronuncia in luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio infrasedicenne da parte del genitore, che lo abbia già riconosciuto, pur essendo obbligatoria l’audizione del minore, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2011, non è configurabile alcun vizio ove l’espletamento dell’incombente sia reso oggettivamente impossibile dalla tenera età del minore (nella specie, di neppure due anni) e, quindi, sia omesso perché superfluo.
Cassazione civile sez. I, 31/10/2013, n.24556
In caso di liti sulle scelte e sulle questioni riguardanti i figli, i genitori per evitare l’insorgenza di inutili conflitti nelle aule dei tribunali, dovrebbero ascoltarli e considerare le loro specifiche volontà. Ma in un processo, cosa si intende per capacità di discernimento del minore?
Per capacità di discernimento si intendono la consapevolezza e comprensione con riferimento all’audizione. Il minore deve essere “capace” in relazione alla sua età e al grado di maturità, riscontro devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice. Bisogna perseguire il reale interesse dei minori e tutelarne una crescita serena ed equilibrata.