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Incapacità naturale: ultime sentenze

13 Gennaio 2021
Incapacità naturale: ultime sentenze

Il turbamento psichico al momento della conclusione del negozio è in grado di menomare gravemente le facoltà volitive e intellettive del contraente. 

Cos’è l’incapacità naturale?

Per aversi incapacità naturale non è richiesta una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una menomazione delle stesse che sia tale da impedire la formazione di una volontà cosciente. Si tratta tuttavia di un principio di diritto enunciato con riferimento all’applicazione dell’art. 428 c.c., che riguarda gli atti giuridici aventi natura negoziale.

Tribunale Ivrea sez. lav., 27/03/2019, n.54

Prova dell’incapacità naturale

L’atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere.

Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell’atto pubblico, la prova dell’incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, n.27489

Risarcimento del danno

Ai fini della riduzione del risarcimento del danno in applicazione del comma primo dell’art. 1227 c.c., deve valutarsi esclusivamente se il danneggiato abbia tenuto o meno un comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive ovvero dettata dalla comune prudenza, a prescindere dalla sua età e dal suo stato di incapacità naturale, ed a prescindere altresì dalla condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza.

Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n.3557

Incapacità di autodeterminarsi

L’incapacità naturale postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che l’atto fu redatto in un momento di incapacità. di intendere e di volere.

Tribunale Salerno sez. II, 25/11/2019, n.3751

Annullamento degli atti unilaterali

Ai fini dell’annullamento degli atti unilaterali per incapacità naturale, l’accertamento dell’idoneità a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuato con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e sulla base di una valutazione “ex ante”, nella quale occorre tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali del negozio, idonee a disvelarne la potenzialità lesiva.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento a una procura ad operare sul conto corrente senza obbligo di rendiconto, rilasciata da un soggetto incapace di intendere e di volere in favore del figlio, aveva escluso la sussistenza del grave pregiudizio, sul presupposto che l’atto, al momento del suo compimento, non fosse astrattamente idoneo a danneggiare il suo autore, ed anzi apparisse giustificato dall’incapacità di quest’ultimo di eseguire personalmente le operazioni bancarie).

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11272

Incapacità naturale e sospensione del processo

L’art. 75 c.p.c., nell’indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti che siano stati privati della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far menzione, invece, dei soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge; né, in relazione a questi ultimi, si pone l’esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c. per il promovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli artt. 712 e ss. c.p.c., posto che la “ratio” della disposizione dettata dall’art. 75 cit. si fonda, da un lato, sull’esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all’esito finale di uno specifico procedimento e, dall’altro, sull’altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda.

Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21507

Annullamento di contratto per incapacità naturale

La condizione di incapacità naturale, ai fini dell’annullamento di un negozio, non è necessariamente integrata da una malattia che escluda in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, ma è innegabile che occorre comunque un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive e intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto o la formazione di una volontà.

Tribunale Massa, 22/07/2019, n.485

Divario tra prezzo di mercato e prezzo esposto nel contratto

Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l’indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato ed alla malafede di colui che contrae con l’incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato.

Tuttavia, ove la domanda di annullamento abbia ad oggetto un contratto di compravendita, implica vizio di motivazione della sentenza il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell’altro contraente.

Corte appello Firenze sez. II, 15/07/2019, n.1721

Prova dell’incapacità naturale e invalidità del negozio

Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale – e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente.

La prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre.

Tribunale Savona, 14/04/2019

Validità del testamento e stato di incapacità naturale

È valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della redazione della scheda testamentaria contestata, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi. Lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell’art. 591 c.c., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all’atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d’insieme della vita del testatore come un portato dell’asserita costante e irrimediabile instabilità di quest’ultimo.

Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6079

L’incapacità naturale di un contraente e la malafede dell’altro

I requisiti necessari per l’annullamento del contratto sono l’incapacità naturale di un contraente e la malafede dell’altro. La prova dell’incapacità non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l’atto impugnato venne posto in essere, essendo possibile cogliere tale situazione da un quadro generale – anteriore e posteriore – al momento della redazione dell’atto, traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori conseguenti. La malafede deve intendersi come conoscenza dell’altrui condizione di incapacità.

Cassazione civile sez. II, 25/10/2018, n.27061



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2 Commenti

  1. Se una persona è tossicodipendente e compie un atto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è in grado di intendere ma magari non voleva che una determinata azione si concretizzasse seriamente perché non ha la contezza di quel che succede e non conosce le conseguenze. Come provarlo?

    1. Per dimostrare l’incapacità di intendere e di volere la prova grava su chi sostiene l’incapacità e quindi richiede l’annullamento dell’atto. La prova può essere fornita attraverso ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, non deve essere richiesta per forza una consulenza tecnica.
      Nel caso della stipulazione di un contratto, la condizione di incapacità naturale, solo se eclatante, può essere provata in maniera diretta, ma spesso bisogna dimostrarla sulla base di indizi e presunzioni.

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