Alterazione psichica; esclusione o riduzione della capacità di valutare il danaro; spese disordinate e sperpero di soldi.
Indice
- 1 Inabilitazione per prodigalità
- 2 Prodigalità e amministrazione di sostegno
- 3 Revoca dell’inabilitazione
- 4 Patrimonio immobiliare dell’inabilitando
- 5 Nomina dell’amministratore di sostegno
- 6 L’inettitudine agli affari e la prodigalità
- 7 Provvedimento di inabilitazione per prodigalità
- 8 Rigetto domanda di inabilitazione per prodigalità
- 9 Alterazione mentale e prodigalità
- 10 Prodigalità: quando non costituisce causa di inabilitazione?
Inabilitazione per prodigalità
Posto che: a) l’inabilitazione per prodigalità può essere pronunciata solo allorché la dispersione del proprio patrimonio da parte dell’inabilitando sia ricollegabile a motivi futili, e b) il giudice al riguardo dispone di ampi poteri officiosi, sicché non è limitato dalle allegazioni e dalle difese delle parti, al punto che, in grado di appello, può estendere il suo accertamento anche a fatti non allegati o acquisiti nel giudizio di primo grado, è correttamente motivata, e non sindacabile in Cassazione, la pronuncia di merito che abbia escluso la ricorrenza della richiamata fattispecie, avendo accertato che l’inabilitando, a fronte del naufragio della sua famiglia e dell’allontanamento delle figlie, ha ridistribuito parte dei propri averi alle persone rimastegli vicine in una logica premiale e riconoscitiva.
Cassazione civile sez. I, 13/01/2017, n.786
Prodigalità e amministrazione di sostegno
L’istituto dell’amministrazione di sostegno può essere altresì adottato allorché sussistano elementi tali per cui, intuitivamente, il soggetto interessato venga individuato come soggetto incline alla prodigalità.
Nel caso di specie, fra gli altri princìpi enunziati, la Suprema Corte ha affermato, in maniera nitida, che l’amministrazione di sostegno può essere attivata sia allorquando la sua applicazione consenta una maggiore e più adeguata protezione del soggetto debole, sia nel caso in cui sussistano i presupposti per l’eventuale applicazione della misura protettiva rappresentata dall’inabilitazione.
Oltre a ciò, la Corte si premura di rimarcare che l’attivazione dell’inabilitazione, in caso di soggetto prodigo, può avvenire finanche là dove il soggetto inabilitando sia privo di qualsivoglia, specifica, malattia od infermità, e quindi anche là dove siano posti in essere atteggiamenti prodigali sì consapevoli, ma caratterizzati da motivi futili.
Cassazione civile sez. I, 07/03/2018, n.5492
Revoca dell’inabilitazione
Poiché nel corso del colloquio, l’inabilitato non sia mai incorso in vizi logici di sorta, ed abbia, al contrario, manifestato una capacità di colloquiare con l’interlocutore, in modo spedito e con la dovuta naturalezza, palesando, al contempo, una sufficiente padronanza delle attitudini logiche e critiche, dovendo, peraltro, escludersi, sotto il diverso profilo, ancorché correlato, di un perdurante rischio di futuri atti dispositivi pregiudizievoli per gli interessi del medesimo, l’attuale sussistenza di un’effettiva prodigalità che possa ragionevolmente giustificare la conservazione della misura limitativa in atto dell’inabilitazione, ne consegue, in accoglimento del ricorso introduttivo, la declaratoria di revoca dell’inabilitazione a suo tempo pronunciata in danno dell’odierno inabilitato; a tanto deve necessariamente giungersi, atteso l’acclarato venir meno delle ragioni fattuali e giuridiche che, all’epoca, giustificarono una così penalizzante limitazione della capacità di agire individuale.
Tribunale Bari sez. I, 25/11/2015, n.5179
Patrimonio immobiliare dell’inabilitando
Va ritenuta l’esistenza della prodigalità, ai fini dell’inabilitazione, tale, in considerazione del consistente patrimonio immobiliare dell’inabilitando, da esporre lo stesso e i suoi familiari a gravi pregiudizi di natura economica, se l’inabilitando abbia in parte dissipato sconsideratamente il suo notevole patrimonio e abbia posto in essere comportamenti inspiegabili e disordinati, con eccessiva larghezza nello spendere.
Tribunale Catania, 21/11/2007
Nomina dell’amministratore di sostegno
Non deve disporsi l’inabilitazione per prodigalità, bensì nominarsi – anche in via provvisoria da parte del G.I. del procedimento di inabilitazione – un amministratore di sostegno, allorché si accerti che le patologie di cui l’inabilitando è affetto non ne inficiano le capacità cognitive, ma incidono negativamente sulla gestione della vita quotidiana da parte dell’inabilitando medesimo (nella specie è stato accertato che la sparizione di gran parte delle risorse economiche dell’inabilitanda era dipeso da un abuso del rapporto di fiducia da parte della c.d. dama di compagnia).
Tribunale Napoli, 03/07/2006
L’inettitudine agli affari e la prodigalità
Ai fini dell’applicazione del provvedimento di inabilitazione ai sensi dell’art. 415 c.c., l’inettitudine agli affari non coincide, di per sé, con la prodigalità e quindi non consente il ricorso alla misura giudiziale prevista dal citato articolo. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha indicato semmai, la possibilità di applicare il provvedimento di cui all’art. 330 c.c., concernente la decadenza dalla potestà sui figli.
Cassazione civile sez. I, 03/12/1988, n.6549
Provvedimento di inabilitazione per prodigalità
Il provvedimento di inabilitazione per prodigalità può pronunziarsi, indipendentemente dall’accertamento di un’infermità mentale, quando si sostanzi in un comportamento abituale diretto alla dissipazione delle proprie sostanze per scopi futili, idoneo a porre il prodigo in condizioni di bisogno.
Cassazione civile sez. I, 19/11/1986, n.6805
Rigetto domanda di inabilitazione per prodigalità
La trasformazione del patrimonio all’insaputa di tutti i familiari non configura l’ipotesi di prodigalità: va pertanto rigettata la domanda di inabilitazione per tale motivo avanzata.
Tribunale Milano, 18/09/1980
Alterazione mentale e prodigalità
La prodigalità, giustificativa dell‘inabilitazione della persona a norma dell’art. 415, comma 2 c.c., ricorre qualora il ripetersi di spese disordinate, nonché sproporzionate alla consistenza patrimoniale della persona medesima, sia ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero incapacità di impostare e trattare vantaggiosamente i propri affari, bensì ad una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacità di valutare il danaro, di risolvere problemi anche semplici di amministrazione, di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze.
Cassazione civile sez. I, 13/03/1980, n.1680
Prodigalità: quando non costituisce causa di inabilitazione?
La prodigalità, se non è effetto di una menomazione psichica accertata, non configura in sé e per sé una causa di inabilitazione ex art. 415, comma 2, c.c.
Tribunale Modena sez. II, 03/11/2017