Potere della Pubblica Amministrazione; termine per ricorrere avverso il silenzio; competenza territoriale del giudice amministrativo.
Indice
- 1 Configurabilità provvedimenti di silenzio-rigetto: esclusione
- 2 Silenzio-rigetto parziale
- 3 Silenzio rigetto PA: quando è illegittimo?
- 4 Il silenzio serbato dall’Amministrazione
- 5 Il ricorso avverso il silenzio rigetto
- 6 Cos’è il silenzio rigetto?
- 7 Accesso civico generalizzato e silenzio rigetto
- 8 Quando non sono configurabili i provvedimenti di silenzio rigetto?
- 9 Accesso alla documentazione
- 10 Il giudizio in materia di accesso ai documenti
- 11 Poteri della PA
- 12 La formazione del silenzio rigetto
- 13 Mancata impugnazione del silenzio rigetto
- 14 La competenza territoriale del giudice amministrativo
Configurabilità provvedimenti di silenzio-rigetto: esclusione
La domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. non può trovare fondamento nella disciplina dell’accesso civico generalizzato che non prevede – a differenza di quanto previsto dalla L. 241/90 – la formazione del provvedimento tacito di rigetto, con ciò legittimando il privato, di fronte ad una situazione di inerzia provvedimentale ad esercitare esclusivamente l’azione ex art. 31 e 117 c.p.a.
T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 10/03/2021, n.434
Silenzio-rigetto parziale
Va qualificato come silenzio-rigetto dell’istanza di accesso agli atti il comportamento tenuto dalla p.a. che abbia eseguito un’ostensione parziale della documentazione richiesta, producendo all’istante solo parte di quanto dovuto (nella specie la p.a. aveva precisato all’interessato che < < qualora necessitasse di ulteriori approfondimenti sono a vostra completa disposizione> > e l’interessato aveva richiesto dopo tre giorni la celere messa a disposizione di tutta la documentazione mancante, elencandola nuovamente con istanza reiterativa della precedente e respinta con successivo atto meramente confermativo del precedente atto lesivo non impugnato nei termini).
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 01/02/2021, n.36
Silenzio rigetto PA: quando è illegittimo?
Rappresenta un illegittimo silenzio -rigetto dell’istanza di accesso agli atti, il comportamento tenuto dall’Amministrazione Pubblica che abbia eseguito un’ostensione parziale della documentazione richiesta, producendo all’istante solo parte di quanto dovuto.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 24/06/2020, n.1175
Il silenzio serbato dall’Amministrazione
L’eventuale silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza ex art. 37, D.P.R. n. 380/2001, presentata dal privato, lungi dal configurare un’ipotesi di silenzio accoglimento, assume piuttosto valore di silenzio rigetto. Attraverso una lettura sistematica degli artt. 36 e 37, D.P.R. n. 380/2001 e tenuto conto della formulazione letterale dell’ultimo comma dell’art. 37, che espressamente prevede che la mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 44 e che resta, comunque, salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36, il richiamo a tale ultima norma, per avere un senso, non può che intendersi quale richiamo alla disciplina di cui all’art. 36 per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo art. 37, e dunque anche come estensione del regime del silenzio rifiuto espressamente previsto per l’accertamento in conformità dall’ultimo comma dell’art. 36 del T.U.E.L. anche alla c.d. DIA in sanatoria.
A tale conclusione non osta il rilievo che il procedimento ex art. 37, per come concepito dal legislatore, deve necessariamente concludersi con un provvedimento espresso che applichi le sanzioni previste, per il caso di accoglimento della DIA in sanatoria, perché ciò accade anche nel caso di accertamento in conformità ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001 e trattandosi di DIA anomala che segue – e non invece precede, come accade invece nelle ipotesi ordinarie – la realizzazione dell’intervento da parte del privato.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 18/05/2020, n.1824
Il ricorso avverso il silenzio rigetto
Il ricorso proposto avverso il silenzio rigetto presuppone la sussistenza di una norma di legge che, a seguito della presentazione di un’istanza, attribuisca significato di rigetto al silenzio serbato dall’amministrazione, in caso contrario l’impugnazione è inammissibile perché priva di validi presupposti.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 04/05/2020, n.880
Cos’è il silenzio rigetto?
Il decorso del termine di 60 giorni per la decisione sulla domanda di accertamento di conformità, pur dando vita a un’ipotesi di silenzio significativo, non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di sanatoria, dovendosi fare applicazione anche all’ipotesi dell’art. 36 comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, del più generale principio per cui il c.d. silenzio-rigetto non equivale, in realtà, ad un provvedimento esplicito ma è un semplice presupposto di fatto che consente all’interessato di rivolgersi al giudice amministrativo senza attendere oltre, non comportando una consumazione del potere della PA né un venir meno dell’obbligo di provvedere.
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 15/03/2019, n.187
Accesso civico generalizzato e silenzio rigetto
Con riguardo all’accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013 non sono ipotizzabili, al pari dell’accesso documentale di cui alla l. n. 241 del 1990, provvedimenti di silenzio rigetto. Dinanzi al silenzio serbato dall’Amministrazione l’interessato può coltivare due strade: a) attivare la speciale tutela amministrativa davanti al responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza (proprio al fine di ottenere un provvedimento espresso); b) attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. onde far accertare l’illegittimità del silenzio e, dunque, per ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 27/08/2019, n.10620
Quando non sono configurabili i provvedimenti di silenzio rigetto?
Con riguardo all’accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 non sono ipotizzabili, al pari dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241 del 1990, provvedimenti di silenzio rigetto. Dinanzi al silenzio serbato dall’amministrazione l’interessato può coltivare due strade: a) attivare la speciale tutela amministrativa davanti al responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza (proprio al fine di ottenere un provvedimento espresso); b) attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. onde far accertare l’illegittimità del silenzio e dunque per ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 24/10/2019, n.1421
Accesso alla documentazione
È illegittimo il silenzio — rigetto sulla domanda di accesso avente ad oggetto la documentazione sui controlli di Pubblica Sicurezza citati nel preavviso di rigetto comunicato in relazione a rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
L’interesse dell’istante è, infatti, finalizzato alla conoscenza dei fatti indicati nelle motivazioni poste a supporto del preavviso di rigetto, nelle quali si indica che sussisterebbero motivi impeditivi all’accoglimento della domanda, consistenti in frequentazioni con soggetti segnalati per motivi di polizia. posto che la mancata indicazione delle generalità di tali soggetti e delle circostanze degli incontri con gli stessi — oggetto della inevasa richiesta di accesso — impediscono, all’evidenza, l’esperimento di tutti i rimedi posti a tutela dell’interesse sotteso alla istanza citata.
Né può ritenersi che gli atti di cui è richiesto l’accesso rientrino tra quelli previsti dall’art. 24 della l. n. 241/1990, per i quali l’accesso è escluso, considerato altresì che, in ogni caso, il comma 7 del medesimo art. 24 prevede che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. L’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 11/09/2018, n.540
Il giudizio in materia di accesso ai documenti
Il giudizio in materia di accesso ad atti e documenti, anche se si atteggia come impugnatorio, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio – rigetto formatosi sulla relativa istanza, è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotto in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego; infatti, il giudizio proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato.
Consiglio di Stato sez. III, 05/03/2018, n.1396
Poteri della PA
Pur dopo la scadenza del termine procedimentale, e anche in casi di c.d. silenzio rigetto, l’Amministrazione non perde il potere di provvedere, potendosi pronunciare tardivamente; ciò poiché l’istituto del silenzio rigetto trova la propria ratio – solamente — nel consentire all’interessato di adire il giudice, senza con ciò incidere sul potere di agire, potenzialmente tardivo, dell’Amministrazione.
T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 04/04/2017, n.127
La formazione del silenzio rigetto
La formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità presuppone l’assoluta inerzia dell’Amministrazione rispetto all’istanza presentata dal privato; pertanto, non si forma il silenzio rigetto ove l’Amministrazione abbia adottato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241 del 1990.
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 02/03/2017, n.151
Mancata impugnazione del silenzio rigetto
Il termine per ricorrere avverso il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi riveste natura decadenziale e la mancata impugnazione del silenzio – rigetto serbato su un’istanza di accesso preclude, poi, la reiterabilità dell’istanza stessa e la conseguente impugnazione del successivo comportamento omissivo, laddove quest’ultimo silenzio sia meramente confermativo del primo e a tale regola si può ovviare solo se la nuova domanda consegue a fatti nuovi e sopravvenuti e in relazione a ciò l’Amministrazione abbia proceduto ad eseguire un’apposita istruttoria e/o attività valutativa.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/12/2017, n.11884
La competenza territoriale del giudice amministrativo
La competenza territoriale del giudice amministrativo va individuata con riferimento al provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso alla Commissione per l’accesso, nella specie, il silenzio rigetto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, e non con riguardo alla decisione della Commissione che non costituisce l’atto conclusivo del procedimento ma un rimedio di tipo giustiziale cui seguono ulteriori fasi procedimentali.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 30/05/2017, n.2864