Rifacimento; danno causato da cose in custodia; canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione; contiguità materiale dei terreni.
Indice
- 1 Danni da cose in custodia
- 2 Lo scavo di un canale di scolo di acque
- 3 L’estinzione di una servitù di scolo
- 4 Canale di scolo delle acque dal fondo irregolare
- 5 Rifacimento del canale di scolo delle acque piovane
- 6 Canale di scolo: impugnazione dell’ordine di ripristino
- 7 L’ostruzione di un canale di scolo
- 8 Fondi separati da un canale di scolo delle loro acque
- 9 Fondi separati da un canale di scolo delle acque: si considerano confinanti?
Danni da cose in custodia
In tema di danno causato da cose in custodia costituisce circostanza idonea a interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità dell’ente locale proprietario e custode di un canale di scolo, posto al margine della strada di ampie dimensioni, perfettamente visibile e delimitato da paletti, la mera distrazione di un pedone che è caduto all’interno dello stesso.
Tribunale Savona, 23/01/2018
Lo scavo di un canale di scolo di acque
Lo scavo di un canale di scolo di acque a scopo di bonifica di un terreno agricolo non è soggetto a concessione edilizia.
Consiglio di Stato sez. V, 23/01/1984, n.69
L’estinzione di una servitù di scolo
Appartiene alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, a norma dell’art. 140 lett. c) del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, la domanda proposta contro un consorzio di bonifica al fine di far dichiarare l’estinzione di una servitù di scolo, poiché i canali di scolo, come disciplinati dal citato t.u., sono opere idrauliche riguardanti pur sempre l’utilizzazione delle acque e la risoluzione della relativa controversia coinvolge questioni, non solo giuridiche, ma anche tecniche, inerenti ad acque pubbliche, data la natura dei consorzi di bonifica di enti pubblici che curano interessi pubblici, la preordinazione della bonifica al soddisfacimento di interessi generali e l’attitudine delle acque utilizzate per la stessa ad usi pubblici di interesse generale, nel senso di servire ad una collettività di consorziati; ciò, pure nel caso in cui siffatta domanda sia fondata sull’assunto che il canale di scolo non assolve più, per la mutata destinazione dei luoghi, alla sua originaria funzione, coinvolgendo anche l’accertamento di tale fatto questioni di carattere tecnico inerenti ad acque pubbliche.
Cassazione civile sez. I, 24/07/1981, n.4787
Canale di scolo delle acque dal fondo irregolare
L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c..
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, non aveva utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, che consentivano anche agevoli percorsi alternativi).
Cassazione civile sez. III, 01/02/2018, n.2481
Rifacimento del canale di scolo delle acque piovane
La costruzione di un muro di confine, il rifacimento del canale di scolo delle acque piovane e l’esecuzione di un riporto di terreno sul fondo che abbiano lasciato inalterato il preesistente fossato senza mutare significativamente il dislivello dei terreni, non recando alcun pregiudizio al fondo del vicino, non possono essere causa di danni per la perdita delle colture.
Tribunale Savona, 14/04/2006
Canale di scolo: impugnazione dell’ordine di ripristino
Ai sensi dell’art. 143 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, rientra nella competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche l’impugnazione dell’ordine di ripristino di un canale di scolo.
T.A.R., (Molise), 30/01/2005, n.41
L’ostruzione di un canale di scolo
L’ostruzione di un canale di scolo che abbia causato la tracimazione dell’acqua nel fosso adiacente una strada con conseguente straripamento sul manto stradale, costituendo insidia per gli utenti in transito è riconducibile a negligenza dell’amministrazione comunale proprietaria del canale che pertanto deve rispondere dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Tribunale Milano, 01/06/2004
Fondi separati da un canale di scolo delle loro acque
Devono considerarsi confinanti, agli effetti dell’art. 7 comma 2 n. 2 della l. 14 agosto 1971 n. 817, due fondi anche se separati da un canale di scolo delle loro acque, ove, mancando una contraria prova, questo canale debba presumersi comune ai sensi dell’art. 897 c.c., con la conseguente contiguità materiale dei fondi, che si estendono fino alla metà del canale fra essi interposto.
Cassazione civile sez. III, 17/12/1991, n.13558
Fondi separati da un canale di scolo delle acque: si considerano confinanti?
Ai fini della prelazione e del riscatto agrario, due fondi si considerano confinanti, anche se separati da un canale di scolo delle acque, quando in mancanza di prova contraria si presuma la comunanza dello stesso ai sensi dell’art. 897 c.c., mentre il rapporto di contiguità materiale viene meno allorché il canale sia pubblico per la funzione irrigua esercitata a servizio di una pluralità di fondi, idonea ad attribuirgli una vocazione pubblica incompatibile con quella di mera delimitazione del confine.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la contiguità tra i fondi separati da un canale irriguo, attese le rilevanti dimensioni e portata, nonché la sua utilizzazione da parte di ventuno utenti, così assimilandolo ad un canale a destinazione pubblica).
Cassazione civile sez. III, 29/09/2015, n.19251