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Cos’è la delega di funzioni?

3 Aprile 2021
Cos’è la delega di funzioni?

Il datore di lavoro può delegare le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ad un delegato.

Il tuo datore di lavoro ti ha chiesto se sei disponibile ad essere delegato in materia di sicurezza sul lavoro. Ti chiedi quali sono le conseguenze della delega di funzioni. La legge individua nel datore di lavoro il soggetto responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori in ambito lavorativo.

Il datore di lavoro che non adempie correttamente ai propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro rischia di incorrere in conseguenze sia civili che penali. Tuttavia, è possibile individuare un delegato in materia di sicurezza.

Ma cos’è la delega di funzioni? In quali casi è possibile? Non sempre, il datore di lavoro può delegare le sue funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ad un terzo e, in ogni caso, vi sono alcuni adempimenti che non possono essere mai delegati. Ma andiamo per ordine.

L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro

L’attività lavorativa può esporre i lavoratori a dei rischi per la loro salute e per la loro sicurezza. Sono, infatti, frequenti infortuni sul lavoro o malattie professionali determinate dall’esposizione dei lavoratori ad agenti patogeni presenti sul posto di lavoro.

La legge [1] prevede che il primo responsabile della sicurezza sul lavoro sia il datore di lavoro il quale deve porre in essere tutte le misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo i rischi per la salute dei dipendenti. Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo di sicurezza rischia di subire conseguenze negative sia sul piano civilistico che su quello penalistico.

Sotto il primo profilo occorre, infatti, considerare che, in caso di inadempimento dell’obbligo di sicurezza, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno determinato dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale.

Sul piano penalistico, invece, il datore di lavoro può essere perseguito per omicidio colposo o lesioni personali a seconda delle conseguenze prodotte dalla mancata adozione delle misure di sicurezza sulla salute del lavoratore.

Delega di funzioni: cos’è?

Il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro [2] prevede che il datore di lavoro possa delegare le funzioni in materia di sicurezza ad un soggetto terzo.

La delega di funzioni è un atto di trasferimento di competenze gestionali ed organizzative relative alla sicurezza sul lavoro che consente al datore di lavoro di attuare, nella migliore modalità possibile, gli obblighi specifici di legge che gli vengono assegnati.

Occorre, innanzitutto, chiarire che la delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro, infatti, può essere sempre considerato responsabile per culpa in eligendo e o in vigilando. Infatti, il delegante deve sempre vigilare il corretto esercizio delle funzioni da parte del delegato.

Delega di funzioni: requisiti

Per poter essere valida, la delega di funzioni in materia di sicurezza deve possedere una serie di requisiti.

In particolare, la delega di funzioni:

  • deve avere forma scritta;
  • deve recare una data certa;
  • deve contemplare l’autonomia di spesa e di gestione da parte del delegato, che deve avere adeguati margini di autonomia nella gestione delle funzioni che gli sono state attribuite.

Inoltre, per essere legittima, la delega di funzioni deve essere rivolta ad un soggetto dotato di adeguati requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalle specifiche funzioni delegate. La delega di funzioni deve essere accettata per iscritto dal delegato e deve avere un’adeguata pubblicità.

Delega di funzioni: le attività non delegabili

Come abbiamo detto, la delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Permane, infatti, l’onere del delegante di verificare il corretto assolvimento delle funzioni delegate da parte del delegato.

Vi sono, inoltre, una serie di attività che, per espressa disposizione legislativa, non possono essere delegate. Queste attività sono:

  1. la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ne consegue che, oltre alle ipotesi di culpa in vigilando o in eligendo, il datore di lavoro resta direttamente responsabile con riferimento alle attività non delegabili al delegato che devono essere adempiute direttamente da lui.

Ne consegue che se, ad esempio, un infortunio sul lavoro è determinato dalla mancata valutazione del rischio oppure dalla mancata nomina del Rspp, le conseguenze sanzionatorie ricadono direttamente sul datore di lavoro, posto che tali funzioni non erano delegabili al delegato.


note

[1] Art. 2087 cod. civ.

[2] art. 16, D.lgs. 81/2008.


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