Nel mese di dicembre, milioni di lavoratori italiani percepiscono la tredicesima mensilità.
Con la busta paga del mese di dicembre hai ricevuto la tredicesima mensilità. Hai la sensazione, però, che il datore di lavoro ti abbia applicato delle trattenute eccessive sulla paga. Ti chiedi, dunque, come viene tassata la tredicesima.
La tredicesima è una mensilità retributiva aggiuntiva che è stata introdotta dalla contrattazione collettiva. L’importo spettante al lavoratore a titolo di tredicesima equivale ad una mensilità di retribuzione.
La tredicesima, come vedremo, matura progressivamente durante il corso del rapporto di lavoro. Ma quanto è tassata la tredicesima? Il lavoratore, quando riceve la retribuzione del mese di dicembre, può avere l’impressione di aver pagato una quantità di tasse superiore alla media poiché il sostituto d’imposta, con l’ultimo cedolino paga annuale, pone in essere il conguaglio fiscale.
Indice
Cos’è la tredicesima?
Il lavoratore riceve, a fronte della prestazione di lavoro erogata a favore del datore di lavoro, il pagamento della retribuzione.
Le modalità di pagamento dello stipendio spettante al dipendente sono stabilite dai contratti collettivi di settore che prevedono, nella gran parte dei casi, che il lavoratore abbia diritto a ricevere 13 o 14 mensilità di retribuzione. Ne consegue che, oltre alle 12 mensilità di stipendio relative ai dodici mesi dell’anno, il lavoratore avrà anche diritto a ricevere una o due mensilità aggiuntive.
La tredicesima mensilità, detta anche gratifica natalizia, viene erogata, secondo le tempistiche previste dal Ccnl, in occasione delle festività natalizie e dunque, in linea generale, prima del 24 dicembre di ogni anno.
La funzione della tredicesima è di sostenere le famiglie durante le festività natalizie, al fine di aumentarne il potere di acquisto.
La quattordicesima mensilità, invece, viene solitamente erogata a luglio di ogni anno.
Tredicesima mensilità: come si calcola?
La tredicesima mensilità equivale ad una mensilità di retribuzione del lavoratore. Ne consegue che, se il lavoratore percepisce una retribuzione lorda mensile di € 1.600 al mese, la tredicesima mensilità sarà pari a € 1.600 al mese.
Essendo un istituto retributivo introdotto dai contratti collettivi, tuttavia, non vi sono norme di legge che disciplinano la tredicesima e spetta al Ccnl stabilire le modalità di calcolo della tredicesima e quali sono le voci retributive che debbono essere considerate nella base di computo della tredicesima.
La tredicesima è un istituto retributivo a maturazione progressiva. Ciò significa che il lavoratore matura un rateo di tredicesima per ogni mese di svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue che, se il rapporto di lavoro viene instaurato nel corso dell’anno, quando viene raggiunta la data di erogazione della tredicesima prevista dal Ccnl, il lavoratore non percepirà la gratifica natalizia per intero ma percepirà tanti ratei di tredicesima quanti sono i mesi intercorrenti tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di erogazione di tale emolumento.
La tredicesima matura in ratei mensili il cui ammontare può essere calcolato con la seguente operazione:
importo della tredicesima / 12
Se il rapporto di lavoro cessa prima della data di erogazione della tredicesima prevista dal Ccnl il lavoratore percepirà, insieme alle competenze di fine rapporto, un importo pari ai ratei di tredicesima maturati fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Tredicesima mensilità: come viene tassata?
La tredicesima mensilità costituisce, a tutti gli effetti, retribuzione del lavoratore. Ciò significa che l’imponibilità fiscale e contributiva della tredicesima è piena.
Il lavoratore, quindi, pagherà per intero sulla tredicesima l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) calcolata applicando le aliquote fiscali previste dalla legge in base allo scaglione di reddito del lavoratore.
Le aliquote Irpef in vigore sono le seguenti:
fino a 15.000 euro | 23% |
da 15.001 fino a 28.000 euro | 27% |
da 28.001 fino a 55.000 euro | 38% |
da 55.001 fino a 75.000 euro | 41% |
Inoltre, sulla tredicesima mensilità, il lavoratore dovrà pagare la quota di contributi previdenziali posta a suo carico che si aggira, solitamente, intorno al 9,19%.
Per quanto concerne la computabilità della tredicesima nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in linea generale, le somme erogate a titolo di gratifica natalizia devono essere considerate nel calcolo dell’accantonamento annuale del Tfr.
Tuttavia, i Ccnl possono disciplinare diversamente la base di computo del Tfr [1] e possono, ad esempio, escludere che le mensilità aggiuntive debbano essere calcolate nella determinazione della quota annua del trattamento di fine rapporto.
note
[1] Art. 2120 cod. civ.