Installazione telecamera pianerottolo condominiale


Telecamere in condominio senza autorizzazione e violazione della privacy: cosa può riprendere l’obiettivo della videosorveglianza privata?
Un nostro lettore ci chiede se sia legittima l’installazione di una telecamera sul pianerottolo condominiale. L’impianto di videosorveglianza, realizzato dal vicino per proteggere il proprio appartamento dai ladri, finirebbe per includere, nell’angolo di visuale dell’obiettivo, anche una parte comune, ossia un tratto delle scale e del pianerottolo. Il dubbio, dunque, è se una situazione del genere possa integrare una violazione della privacy e quindi un reato. Ci chiede inoltre se sia legittima l’installazione della telecamera in condominio senza autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore.
Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Le telecamere in condominio possono essere deliberate dall’assemblea a tutela delle parti comuni dell’edificio oppure installate dal singolo condomino a tutela della propria proprietà.
La disciplina è diversa quindi a seconda delle due ipotesi.
Indice
Telecamere condominiali
L’assemblea di condominio può decidere l’installazione di un impianto di videosorveglianza per monitorare le parti comuni dell’edificio come l’androne, l’accesso ai garage, il cortile, ecc.
La delibera avente per oggetto l’installazione delle telecamere condominiali necessita del voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000.
La presenza di un sistema di videosorveglianza, stabilisce il comunicato del Garante della privacy del 24/5/2004, dev’essere segnalata da un cartello recante il simbolo di una telecamera e la dicitura: “Area videosorvegliata” seguita dall’indicazione “La registrazione è effettuata da……… per fini di ……….. – Art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196)”.
In caso di registrazione il periodo di conservazione delle immagini non può superare le 24/48 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini che potrebbero legittimare la conservazione delle immagini per ben sette giorni.
I condomini non hanno diritto a visionare le riprese: può farlo solo l’amministratore.
Telecamere private
Ogni condomino può installare una telecamera privata a tutela della sua proprietà. A tal fine non ha bisogno di farsi autorizzare dall’assemblea, potendo procedere in autonomia, senza permessi o comunicazioni all’amministratore. Resta l’obbligo di affiggere il cartello con l’avviso della presenza delle telecamere, visibile e tutti coloro che transitino nelle adiacenze.
La legge non pone un limite massimo temporale per la conservazione delle registrazioni, a differenza di quanto avviene per la telecamera condominiale.
Per posizionare la telecamera si possono utilizzare le parti comuni dell’edificio, come i muri interni e quelli del pianerottolo.
Telecamere private e privacy nel condominio
La telecamera non può mai riprendere le parti private di proprietà di altri condomini, come l’uscio degli altrui appartamenti o garage.
Tuttavia, secondo la Cassazione [1], non integra reato la telecamera che riprendere le scale e il pianerottolo di un condominio. Difatti, secondo la Corte, «Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese». Non c’è quindi possibilità di denunciare il proprietario dell’impianto di videosorveglianza per interferenze illecite nella vita privata.
Tuttavia un’evidente constatazione è che non tutti i condòmini amano essere ripresi nelle parti comuni, anche per i fini preventivi dai delitti, e intendono condurre una vita riservata e per questo si oppongono all’installazione delle telecamere.
Ecco perché, come il Garante per la Privacy ha spesso raccomandato, bisogna fare attenzione a calibrare la visuale di questi “occhi” elettronici con la vita degli altri condomini.
La Cassazione, per esempio [2], considera legittime le videoriprese effettuate tramite una telecamera esterna all’edificio, di cui inquadri l’ingresso, i balconi e il cortile, a condizione che l’area interessata dalla videoregistrazione ricada nella fruizione di un numero indifferenziato di persone e non attenga alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto.
Sempre secondo la Cassazione non compie violazione della privacy chi installa sul proprio balcone delle telecamere di sicurezza che riprendano – né fraudolentemente né clandestinamente – non solo alcune parti dell’edificio, comuni a tutti gli inquilini, ma anche porzioni esterne dell’area di proprietà dei vicini di casa, se si tratta di spazi di pertinenza dell’abitazione di taluno ma di fatto non protetti alla vista degli estranei, assimilabili in quanto tali a luoghi esposti al pubblico [3]. Le riprese così effettuate sono utilizzabili nei procedimenti contro atti vandalici ai danni della propria abitazione.
Filmati e prova dei reati
La Corte di Cassazione [4] ha infine affermato che le riprese della videosorveglianza su di un edificio costituiscono piena prova del reato di furto aggravato all’interno di un’abitazione.
note
[1] Cass. sent. n. 34151/2017.
[2] Cass. sent. n. 22602 del 5.06.2008.
[3] Cass. sent. n. 44156/2008.
[4] Cass. sent. n. 44088/2019.