Servizio sanitario nazionale: requisiti per l’iscrizione degli stranieri


Sono un pittore inglese. Sono residente in Italia, in regime forfettario per l’imposta. Quando provo a iscrivermi al Servizio sanitario nazionale, ci sono problemi. Dicono che devo essere iscritto alla camera di commercio o un albo o un ordine, ma questo non esiste per i pittori.
L’ufficio Asl mi ha chiesto sei io pago l’Irap. Ma sono in regime forfettario, e non lo pago. L’ufficio ha risposto che purtroppo il pagamento dell’Irap è necessario per l’iscrizione al Ssn. È vero?
A sommesso parere dello scrivente, l’Asl ha illegittimamente negato l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (Ssn).
Secondo la legge, hanno diritto all’iscrizione sanitaria nazionale tramite l’Asl di residenza tutti i cittadini italiani residenti e i cittadini comunitari residenti a cui la normativa vigente riconosce il diritto all’iscrizione obbligatoria, e cioè:
- i lavoratori dipendenti;
- i disoccupati che hanno perso il lavoro da dipendente e che sono iscritti nelle liste di collocamento in attesa di pronta disponibilità ad altro lavoro;
- i lavoratori autonomi;
- il coniuge, genitore o figlio di cittadino italiano;
- il famigliare di un lavoratore subordinato o autonomo.
Ha diritto all’iscrizione anche il cittadino extracomunitario in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, con motivazione che dà diritto all’iscrizione obbligatoria (ad esempio, lavoro, ricongiungimento famigliare, ecc.), comprovata da permesso di soggiorno oppure carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo.
Per quanto riguarda la documentazione da esibire, il cittadino comunitario deve presentare i seguenti documenti, a seconda della propria condizione:
- se lavoratore dipendente, il contratto di lavoro e l’ultima busta paga;
- se disoccupato, la dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro emessa dal centro per l’impiego;
- se lavoratore autonomo, la certificazione dell’iscrizione alla camera di commercio oppure l’attestazione di apertura partita iva o altra attestazione della posizione Inps;
- se coniugato con cittadino italiano, la copia del certificato di matrimonio tradotto.
Nessuna norma subordina l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale al pagamento dell’Irap. Si tratterebbe di una disposizione ingiusta, in quanto subordinerebbe il diritto a godere dell’assistenza sanitaria al pagamento di un’imposta regionale.
Per la precisione, la Circolare del Ministero Salute del 3/8/2007 stabilisce che il cittadino dell’Unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti casi:
- è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- è familiare, anche non cittadino dell’unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- è familiare di cittadino italiano;
- è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia;
- è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale;
- è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109(o E37), E120, E121 (o E33).
La circolare ribadisce quanto affermato in precedenza: se il cittadino comunitario è lavoratore autonomo, occorre esibire solo il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale oppure, in alternativa, l’attestazione di apertura della partita Iva o di apertura di posizione contributiva Inps. Nessun riferimento viene fatto al pagamento dell’Irap.
Pertanto, alla luce di quanto sinora illustrato, si ritiene che il rifiuto dell’Asl sia assolutamente illegittimo. Il consiglio è di ripresentarsi per chiedere nuovamente l’iscrizione al Ssn che, sussistendo i presupposti di cui sopra, è un diritto che non può essere negato. Nel caso di ulteriore diniego, è consigliabile procedere con una diffida redatta da un legale.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva