I dati di traffico telematico raccolti dagli internet service provider ai fini dell’accertamento e repressione dei reati contengono anche i riferimenti ai siti internet visitati?
Il riferimento normativo italiano inerente ai dati di traffico telematico raccolti ai fini dell’accertamento e repressione dei reati è il D. lgs. 30 maggio 2008, n. 109, che è il decreto di attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione.
Il succitato decreto legislativo, all’articolo 1 lettera d), specifica che con la locuzione traffico telefonico si debbano intendere le chiamate telefoniche (incluse le chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e quelle basate sulla trasmissione dati, purché fornite da un gestore di telefonia), i servizi supplementari (inclusi l’inoltro e il trasferimento di chiamata), la messaggeria e i servizi multimediali (inclusi i servizi di messaggeria breve, servizi mediali avanzati e servizi multimediali).
Nulla viene detto, invece, in merito a ciò che debba intendersi per traffico telematico, anche se l’art. 3 afferma che, tra le categorie di dati che gli operatori devono conservare per l´accesso internet, ci sono il nome e l’indirizzo dell´abbonato o dell´utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati univocamente assegnati l´indirizzo di protocollo internet (Ip), un identificativo di utente o un numero telefonico.
Analizzando la disciplina del d. lgs. 109/2008, però, possiamo giungere alla conclusione per cui all’interno dei tabulati telematici non ci sono dati dai quali è possibile risalire direttamente ai siti internet visitati.
I tabulati assolvono essenzialmente ai seguenti scopi:
- rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione;
- rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione;
- determinare la data, l’ora e la durata di una comunicazione;
- determinare il tipo di comunicazione;
- determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature;
- determinare l’ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile.
In merito esclusivamente agli accessi a internet (escludendo quindi altri servizi come quelli di posta elettronica, sms, chiamate, ecc.), i tabulati telematici rispondono solamente alle esigenze di cui ai numeri 1, 3 e 5 appena elencati, permettendo così di individuare:
- l’indirizzo di protocollo internet (risalendo ovviamente all’intestatario – punto 1);
- data e ora della connessione e della disconnessione dell’utente del servizio di accesso Internet, unitamente all’indirizzo Ip, dinamico o statico, univocamente assegnato dal fornitore di accesso Internet a una comunicazione e l’identificativo dell’abbonato o dell’utente registrato (punto 3);
- l’indirizzo ip e gli altri dati necessari a identificare il destinatario, ma solo nel caso di comunicazione email oppure invio di fax, sms e mms via Internet (punto 5).
L’indirizzo ip di destinazione, dunque, emerge per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione effettuata a mezzo internet (telefonia/fax/sms/mms via Internet ed email).
Pertanto, come si evince dall’art. 3 del succitato decreto legislativo (comma 4, lettera b), in riferimento ai dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione (punto 2 della lista sopra richiamata) ci si riferisce solamente ai casi di telefonia di rete fissa e telefonia mobile, posta elettronica e telefonia, invio di fax, sms e mms via internet.
In pratica, dai tabulati emerge l’indirizzo ip di destinazione solo nel caso di invio di email e di chiamate, mms, sms o fax avvenuti a mezzo internet.
Tirando le fila di quanto detto sinora, dai dati di traffico telematico raccolti dagli internet service provider è possibile evincere solamente i dati esterni alla comunicazione, dai quali sono appunto escluse le pagine esplorate. Gli indirizzi ip a cui ci si è collegati emergono solamente nel caso di chiamate a mezzo internet o email.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva