Mia sorella è deceduta senza lasciare testamento. Ho diritto di avere il 50% di tutto il patrimonio mobiliare, compresa la metà degli importi degli assegni emessi dalla defunta a favore dell’altra nostra sorella?
Innanzitutto, occorre dire che la successione legittima (cioè la successione che si apre quando il de cuius non ha fatto testamento e che è interamente disciplinata dalla legge) stabilisce che:
- a colui che muore senza lasciare figli, né genitori, né altri ascendenti e nemmeno il coniuge, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali (articolo 570 del Codice civile).
Questo significa che nel suo caso specifico a lei ed a sua sorella spetta il 50% del patrimonio (mobiliare ed immobiliare) di cui vostra sorella era proprietaria al momento della morte.
Per quanto riguarda invece gli importi degli assegni emessi dalla de cuius a favore dell’altra sorella, se gli assegni sono stati incassati prima della morte della de cuius e se costituivano donazioni (cioè “regali” e non prestiti) dalla de cuius alla sorella, allora essi (cioè gli importi di questi assegni) non cadono in successione e restano interamente e legittimamente acquisiti al patrimonio della sorella a cui favore furono emessi.
Le donazioni fatte in vita dal de cuius, infatti, possono essere revocate (con la cosiddetta azione di riduzione) solo se vanno ad intaccare le quote che la legge riserva agli eredi cosiddetti legittimari che sono soltanto il coniuge e i figli (e gli ascendenti se mancano figli) del de cuius.
In altre parole, solo se le quote di legittima stabilite dalla legge a favore del coniuge e dei figli del de cuius sono lese dalle donazioni fatte in vita dal de cuius, solo in questo caso le donazioni possono essere revocate (con l’azione di riduzione) in modo da ripristinare le quote di legittima del coniuge e/o dei figli del de cuius.
Nel caso come il suo in cui, invece, nell’ambito di una successione legittima (cioè senza testamento), a succedere al de cuius siano solo i suoi fratelli e sorelle, la legge non prevede di poter revocare le donazioni fatte in vita (cioè prima della morte) dal de cuius perché:
- i fratelli e le sorelle non sono per la legge italiana eredi legittimari (come il coniuge ed i figli del de cuius) e, perciò, a loro favore non sono previste dalla legge quote intangibili di eredità;
- e, quindi, a fratelli e sorelle spettano quote di eredità calcolate solo ed esclusivamente sul patrimonio che il de cuius possiede al momento della morte, mentre le donazioni acquisite da fratelli o sorelle del de cuius prima della morte del de cuius restano legittimamente acquisite nel patrimonio di chi le ha ricevute (ad esempio incassando assegni) perché al momento della morte del de cuius i beni oggetto di queste donazioni (quindi anche il denaro incassato a mezzo assegni) non facevano più parte del patrimonio del defunto.
Per essere ancora più chiaro: non rientrano nella successione le donazioni fatte dal de cuius prima della sua morte a fratelli o sorelle perché i beni donati (come ad esempio il denaro donato a mezzo assegni), nel momento in cui il de cuius muore, non fanno più parte del suo patrimonio e perciò nessun diritto può avere un altro fratello o sorella su questo denaro oggetto di una donazione effettuata dal de cuius quando era in vita.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte