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Come togliersi da garante di un affitto?

5 Gennaio 2021 | Autore:
Come togliersi da garante di un affitto?

Fideiussione nel contratto di locazione: cos’è, come funziona e quali sono gli obblighi del garante? È possibile recedere dalla garanzia?

Può succedere che il proprietario di una casa sia disposto a concederla in affitto solamente se il futuro conduttore fornisca un’idonea garanzia. Il deposito cauzionale che si dà al momento della stipula del contratto è insufficiente e, pertanto, si preferisce optare per garanzie diverse, tipo quella che può fornire un’altra persona. In casi del genere, al conduttore che andrà a vivere nell’abitazione si affianca un fideiussore che si impegna a pagare i debiti dell’inquilino in caso di morosità. Mettiamo il caso che la persona che funge da garante voglia sottrarsi ai suoi obblighi e recedere dal proprio impegno. Come togliersi da garante di un affitto?

Come vedremo, eliminare una fideiussione non è cosa affatto semplice, anzi: colui che ha prestato la propria garanzia personale si è impegnato come se avesse sottoscritto un contratto a tutti gli effetti, tant’è vero che, il più delle volte, il garante firma in calce al contratto di locazione insieme al conduttore. Togliersi da garante di un affitto non è tuttavia impossibile: potrebbe darsi che nel contratto sia conferita espressamente tale possibilità, oppure che ci sia qualcuno disposto a sostituire il fideiussore originario. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come togliersi da garante di una locazione.

Garante di un affitto: chi è?

Il garante di un affitto è una persona che è disposta a pagare i debiti del conduttore nel caso di sua morosità.

In pratica, il garante prende il posto del conduttore nei confronti del locatore quando l’inquilino non paga l’affitto oppure si rende inadempiente ad altri obblighi (ad esempio, a quello di risarcimento danni).

Come si garantisce una locazione?

Prestare una garanzia a favore del conduttore è procedimento abbastanza semplice. Di norma, la garanzia è prevista direttamente all’interno del contratto di affitto: in quest’ultimo viene specificamente indicata la persona del garante, il quale poi sottoscrive l’atto insieme al conduttore e al locatore.

In alternativa (ma si tratta di ipotesi piuttosto rara), il garante può impegnarsi solamente nei confronti del locatore, stipulando con quest’ultimo un contratto di fideiussione.

Questa possibilità si desume dall’articolo di legge in cui si dice che la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza [1]. Pertanto, se una persona vuole garantire per un’altra non c’è nemmeno bisogno del suo consenso: l’importante è che sia d’accordo il creditore.

In sintesi, è possibile garantire per i debiti del conduttore in due modi diversi:

  • sottoscrivendo direttamente il contratto di locazione insieme al proprietario e all’inquilino;
  • stipulando con il locatore un apposito contratto di garanzia (fideiussione).

Garante dell’affitto: quando deve pagare?

Di norma, il garante di un affitto è tenuto a pagare solamente in caso di morosità del conduttore. In altre parole, il locatore potrà chiedere al garante di pagare il canone oppure le altre spese solamente se il conduttore si è già reso inadempiente. La responsabilità del garante funziona quindi in seconda battuta.

È possibile, però, che le parti abbiano deciso di mettersi d’accordo diversamente. Secondo il Codice civile [2], il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

In pratica, il garante potrebbe essere chiamato a pagare anche senza prima aver chiesto il pagamento al conduttore, che è l’obbligato principale. Questo modo di operare della garanzia, tuttavia, è tipico della fideiussione prestata al di  fuori del contratto di locazione.

Quando invece (come accade quasi sempre) il garante si è impegnato all’interno dello stesso contratto di affitto, in genere è specificato che egli risponderà dei debiti del conduttore solamente in subordine, cioè nel caso in cui l’inquilino non abbia pagato ciò che doveva.

Garante: può chiedere la restituzione al conduttore?

Il garante che abbia pagato in luogo del conduttore può poi rivalersi contro quest’ultimo per ottenere la restituzione di quanto adempiuto in sua vece.

In pratica, il garante non compie un atto di liberalità, ma ha diritto a vedersi restituiti dal conduttore gli importi pagati al locatore per via della fideiussione prestata.

Garante: può togliersi dal contratto di affitto?

Poiché il garante stipula un contratto a tutti gli effetti, egli non può venir meno ai suoi doveri se non vi è un giustificato motivo. Ciò significa che egli non può recedere liberamente dal proprio impegno.

Secondo la giurisprudenza [3], la persona che ha prestato garanzia per il conduttore non può recedere dal suo impegno a proprio piacimento. Se così fosse, si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall’impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo avere indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge fra le parti.

Come togliersi da garante di una locazione?

Togliersi da garante di un affitto non è però impossibile. Per la precisione, è possibile sottrarsi agli obblighi nascente dalla propria posizione di garanzia nelle seguenti ipotesi:

  • quando il contratto consenta espressamente la facoltà di recedere, previo congruo avviso alle parti;
  • se il contratto di affitto è invalido (ad esempio, perché non è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate);
  • se il separato contratto di fideiussione con cui è stata prestata la garanzia è invalido (ad esempio, perché il consenso è stato estorto con la violenza oppure per difetto di firma);
  • quando il locatore è disposto a rinegoziare il contratto, eliminando la garanzia;
  • se il locatore accetta che il garante venga sostituito da altra persona che presti la stessa garanzie.

Nel caso di recesso, il garante non sarà tenuto a pagare i debiti del garantito sorti successivamente al recesso, mentre resterà vincolato per quelli sorti precedentemente.


note

[1] Art. 1936 cod. civ.

[2] Art. 1944 cod. civ.

[3] Cass., sent. n. 25171/2014.

Autore immagine: canva.com/


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3 Commenti

  1. salve,
    è possibile che se io lascio il contratto d’affitto con disdetta di tre mesi in cui faceva da garante mio padre, questo resta garante anche se io non ci sarò più nel contratto? Parlo di contratto solidale concordato con cedolare secca.
    Grazie per l’aiuto.

  2. La persona che vuole il mio alloggio in affitto non è in grado di pagare e allora la sua compagna, che non vivrà con lui, si è offerta di fare da garante con fideiussione bancaria. Come funziona? Sono al sicuro o è meglio desistere?

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