Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Incidente causato da auto fantasma: ultime sentenze

4 Gennaio 2021
Incidente causato da auto fantasma: ultime sentenze

Sinistro stradale causato da veicolo non identificato: risarcimento dei danni, denuncia, Fondo di Garanzia Vittime della strada.

Tutte le volte in cui un incidente è causato da auto fantasma, ossia da veicolo non identificato (perché datosi alla fuga subito dopo l’urto), la richiesta di risarcimento va presentata al Fondo Vittime della Strada. 

Non c’è bisogno di presentare una denuncia contro ignoti ma il danneggiato deve dimostrare di essere stato nella condizione di non poter segnare il numero della targa del responsabile, per via delle sue condizioni fisiche successive allo scontro o delle modalità con cui lo stesso si è verificato.

Qui di seguito riporteremo le ultime sentenze in materia di incidente causato da auto fantasma.

Indice

Sinistro stradale causato da veicolo non identificato: risarcimento dei danni, denuncia od omessa denuncia e loro valutazione.

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’Autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 19, della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Parimenti, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro.

Corte appello Napoli sez. VIII, 25/09/2020, n.3248

Non sussiste alcun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro ignoti

In tema di responsabilità da circolazione stradale, va escluso ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia ed il rigetto della domanda di risarcimento al Fondo vittime della strada. Non sussiste, infatti, alcun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro ignoti.

(Lo ha ribadito la Corte di cassazione circostanziando meglio un indirizzo già presente nella giurisprudenza di legittimità e accogliendo la domanda di un motociclista tamponato da un pirata della strada nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada).

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18097

Sinistro con veicolo non identificato. Onere della Prova

Per l’accoglimento della domanda risarcitoria presentata al fondo vittime della strada, è necessario che sia fornita prova certa e univoca della riconducibilità della responsabilità del sinistro ad un veicolo non identificato, seppure, al contempo, non è richiesto al danneggiato di fornire prove oltre le sue risorse.

Corte appello Napoli sez. VIII, 22/05/2020, n.1821

Fondo Garanzia Vittime Strada: onere della prova del danneggiato

Il danneggiato dal sinistro stradale, qualora promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, è tenuto a provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; essendo a tal fine sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo.

A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, deve provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto. In ordine a quest’ultimo aspetto, è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti Autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’Autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.

All’uopo, si evidenzia come, a fronte di un sinistro provocato da veicolo non identificato, l’accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.

Il giudice di merito deve tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò deve essere effettuato nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela ed accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.

Tribunale Napoli sez. VIII, 21/05/2020, n.3562

Onere probatorio incombente sul danneggiato che avanzi richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell’altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault.

Tribunale Milano sez. VI, 06/05/2020, n.2704

Il terzo trasportato può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore purché vi sia responsabilità concorrente del conducente

L’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratrice del vettore è data a condizione che sia individuabile una corresponsabilità, anche soltanto presunta, da parte del conducente del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato. Tale presupposto non contrasta col principio in ossequio al quale il terzo trasportato può avvalersi dell’azione diretta di cui all’art. 141 cod. ass. anche in ipotesi in cui il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8386

Per il reato di « fuga » occorre valutare l’immediato allontanamento del soggetto dal luogo dell’incidente

Per il reato di « fuga » occorre valutare il comportamento complessivo dell’agente, che si deve concretizzare nell’immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell’incidente.

Cassazione penale sez. IV, 11/02/2020, n.9212

Onere probatorio incombente sul danneggiato vittima di auto pirata

Il danneggiato vittima di un’auto pirata deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa. Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo, oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova.

Tribunale Catania sez. V, 10/02/2020, n.538

Sinistri automobilistici: il danneggiato deve provare che il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato.

In tema di sinistri automobilistici, il danneggiato deve provare che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato; e la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”.

Tribunale Modena, 04/01/2020, n.19

L’obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l’obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia nei confronti della vittima — in linea con l’art. 1, comma 4, direttiva Ce del Consiglio 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, direttiva Ce 16 settembre 2009 n. 2009/103, – sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, caso che per l’appunto è sotteso al ricorso in esame, l’obbligo risarcitorio nei confronti della vittima – in linea con l’art. 1, comma 4, della direttiva Ce del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 – sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (fattispecie relativa ad un sinistro che aveva coinvolto una sessantenne).

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, n.33444

Danno da veicolo non identificato e richiesta di risarcimento al fondo di garanzia delle vittime della strada: onere probatorio gravante sul richiedente

In tema di risarcimento del danno, il soggetto che agisce in giudizio per ottenere dal fondo di garanzia delle vittime della strada il risarcimento dei danni subiti, asserendo di essere rimasto vittima di un sinistro causato da un veicolo non identificato, deve provare solo le sue allegazioni. Tale onere probatorio non può dirsi assolto solo perché l’attore ha presentato alle Autorità competenti a riceverla o tenuta a riferirne all’Autorità giudiziaria una denuncia o querela nei confronti degli ignoti autori del sinistro.

Allo stesso modo, tal onere probatorio non può ritenersi inadempiuto solo perché l’attore ha omesso di presentare una siffatta denuncia o querela. Pertanto, la presentazione di una denuncia o querela non assurge a dignità di necessaria condizione di proponibilità della domanda, ma si iscrive in una più vasta orbita valutativa della medesima.

Corte appello Napoli sez. IV, 09/12/2019, n.5963

L’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada non esonera il danneggiato dall’onere della prova

L’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 283 dlgs 209/2005 e prima dall’art. 19 L. 990/69 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, previsto nei casi di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.

Ne consegue, dunque, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto e ciò in quanto la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge intende solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato.

Tribunale Cosenza sez. II, 29/10/2019, n.2157

Sinistri stradali e presupposti dell’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada

In tema di sinistri stradali l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.

Ne consegue che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

Tribunale Napoli sez. II, 23/07/2019, n.7399

 



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube