Quanto tempo ho per fare la domanda di disoccupazione


Indennità Naspi, disoccupazione agricola, Dis-coll: quali sono i termini per presentare la richiesta all’Inps?
L’indennità di disoccupazione è un diritto per la maggior parte dei lavoratori che perdono l’impiego. Il lavoratore, però, non può richiederla quando gli pare, ma deve rispettare dei precisi termini di decadenza, che si calcolano a partire dalla perdita involontaria dell’occupazione.
Se ti stai domandando quanto tempo ho per fare la domanda di disoccupazione, devi innanzitutto tener presente che i termini sono diversi in base all’indennità alla quale hai diritto: la Naspi, che spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti, oppure la Dis-coll, che spetta ai collaboratori, o ancora la disoccupazione agricola.
Inoltre, i termini possono slittare in caso di maternità, malattia, infortunio o malattia professionale. È comunque fondamentale ricordare che il diritto alla disoccupazione non riguarda tutti coloro che perdono l’impiego.
La Naspi spetta se, oltre allo stato di disoccupazione involontaria, risultano almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, nonché almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.
La Dis-coll spetta ai collaboratori, assegnisti e dottorandi non titolari di partita Iva, con iscrizione in via esclusiva alla gestione separata Inps ed in possesso dello stato di disoccupazione; è richiesto l’accredito contributivo di una mensilità, nell’arco di tempo che va dall’anno precedente quello in cui è inviata la domanda, sino alla data d’invio della domanda. Per approfondire, leggi: Requisiti Dis-coll. Per quanto riguarda la disoccupazione agricola, infine, i requisiti variano a seconda del diritto all’indennità ordinaria o speciale. Per saperne di più, leggi: Requisiti disoccupazione agricola.
Indice
Entro quando si invia la domanda Naspi?
La domanda di disoccupazione Naspi deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:
- dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato, se la maternità risulta insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro o malattia professionale, se risultano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione dell’eventuale vertenza sindacale o dalla data di notifica dell’eventuale sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal 38° giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Sospensione dei termini per la domanda Naspi
Nel dettaglio, il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:
- in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; la sospensione corrisponde alla durata della maternità; il termine per la domanda Naspi riprende a decorrere, per la parte residua, al termine dell’evento;
- in caso di malattia indennizzabile da parte dell’Inps o di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail; l’evento deve insorgere entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine dell’evento.
Nei casi in cui non sia prevista la tutela della malattia e il diritto a un’indennità per malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (come avviene, nella generalità dei casi, per i dipendenti a tempo determinato), il termine stabilito per la presentazione della domanda Naspi decorre secondo le regole ordinarie senza previsione di alcuna sospensione.
Come si invia la domanda Naspi?
La domanda di disoccupazione Naspi si presenta online all’Inps (per accedere ai servizi presenti nel sito dell’Inps è necessario possedere lo Spid, il Pin Inps, la carta nazionale dei servizi o la carta d’identità elettronica), attraverso la sezione dedicata, raggiungibile al percorso: Prestazioni e servizi, Naspi: indennità mensile di disoccupazione (per lavoratori subordinati con rapporto di lavoro cessato involontariamente dal 1° maggio 2015).
Prima di accedere al servizio, è possibile scaricare e consultare, dal portale web Inps, il tutorial “Naspi: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione del form online. Per comprendere come utilizzare gli altri servizi Naspi, è possibile scaricare anche i tutorial: “Naspi: consultazione domande” e “Naspi: comunicazione”.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- call center Inps, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Entro quando si invia la domanda Dis-coll?
La domanda dell’indennità di disoccupazione Dis-coll, per collaboratori, va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione:
- del rapporto di collaborazione;
- dell’assegno di ricerca;
- del dottorato di ricerca con borsa di studio.
In parallelo a quanto osservato per la Naspi, se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua.
I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.
Come si invia la domanda Dis-coll?
La domanda di disoccupazione per collaboratori si presenta online all’Inps attraverso la sezione dedicata, raggiungibile al percorso: Prestazioni e servizi, Dis-coll indennità mensile di disoccupazione.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- call center Inps, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Entro quando si invia la domanda di disoccupazione agricola?
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena il mancato riconoscimento del sussidio. Se la data coincide con la domenica o con un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di decesso del lavoratore assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
Come si invia la domanda di disoccupazione agricola?
La domanda di disoccupazione per lavoratori agricoli si presenta online all’Inps attraverso la sezione dedicata, raggiungibile al percorso: Prestazioni e servizi, Disoccupazione agricola: indennità erogata in unica soluzione per i lavoratori agricoli dipendenti.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- call center Inps, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.